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Art. 493-ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (2)

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

(1) Articolo introdotto dal D- Lgs. 21/2018, in sostituzione dell’art. 55, commi 5 e 6 secondo periodo, DLGS 231/2007. La rubrica originaria è stata sostituita dall'attuale ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1, D. Lgs. 184/2001.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, D. Lgs. 184/2001.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, anche qualora l’uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l’esimente del consenso dell’avente diritto, poiché la disposizione di cui all’art. 493-ter tutela non solo il patrimonio personale di quest’ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati (Sez. 2, 18609/2021).

L’indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito o di pagamento da parte di chi non ne sia titolare, valendosi dei codici che ne attivano il funzionamento, integra il solo reato di cui all’art. 55, comma 9, DLGS 231/20077  a suo tempo di cui all’art. 12 L. 143/1991  e non anche i delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico, di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici, nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter, in quanto con tale condotta il soggetto agente non si introduce abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio di erogazione del denaro e neppure altera il funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, 13186/2019).

L’art. 55, comma 9, DLGS 231/2007 punisce colui il quale utilizzi indebitamente  id est senza esserne titolare e senza l’autorizzazione dell’avente diritto , a fine di profitto proprio o altrui, carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, non essendo revocabile in dubbio che le operazioni volte al ritiro di somme di denaro a mezzo di strumenti di prelievo sottratti ad altri e resi attivi attraverso i relativi codici di accesso, sostanzi un utilizzo indebito a fine di profitto degli stessi (Sez. 6, 133/2016).

L’indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato consumato di cui all’art. 55, comma 9, DLGS 231/2007, indipendentemente dal conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine (Sez. 2, 7019/2014).

Il solo concreto uso illegittimo delle carte di credito o di pagamento o degli altri documenti equiparati è tale da esaurire l’attitudine lesiva dei beni giuridici dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica, ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di utilizzazione indebita di carta abilitante al prelievo di denaro contante (Sez. 5, 17923/2018).

Il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di cui all’art. 12 della L. 143/1991 (ora art. 55, comma 9, DLGS 231/2007), limitatamente” all’ipotesi dell’indebito utilizzo del medesimo documento. Ciò in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l’aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo (SU, 22922/2001).

L’art. 12 del DL 143/1991(ora art. 55, comma 9, DLGS 231/2007) delinea una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata sia per quanto attiene all’oggetto materiale, che si riferisce ad un’ampia gamma di documenti, diversi tra loro per natura, funzione e modalità d’impiego, sia per quel che concerne la condotta penalmente rilevante, essendo contemplata, accanto all’ipotesi dell’indebita utilizzazione dei documenti, da parte di chi non ne sia titolare, anche quella di falsificazione di questi ultimi e di possesso di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento con essi prodotti.

La fattispecie tutela interessi legati segnatamente all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l’indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario (Corte costituzionale, 302/2000).