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CTR Puglia: inesistente la cartella di pagamento notificata da Equitalia

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha stabilito che una cartella esattoriale non può essere notificata al contribuente dagli agenti della riscossione (quali Equitalia), preposti alla sola fase riscossiva, posto che la notificazione a mezzo posta è riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva.

Nel caso in esame, una società riceveva un’intimazione di pagamento da parte della società italiana incaricata della riscossione dei tributi, Equitalia Spa.

Contro tale atto di riscossione, la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, contestando la legittimità dell’operato della convenuta. Il ricorso veniva rigettato. Impugnata la sentenza, la società inseriva nell’atto d’appello la richiesta di accertare l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, con conseguente nullità e illegittimità di tutti gli atti consequenziali e collegati. Pur rappresentando questa una domanda nuova, che modificava il “petitum” del processo, era accolta dalla Commissione in quanto vizio rilevabile d’ufficio.

Non essendo contestata dalle parti la notificazione della cartella esattoriale da parte di Equitalia alla società contribuente, la Commissione richiamava quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, che all’articolo 26 stabilisce quanto segue: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”.

Come affermato dalla Commissione, “in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio non consentono altra interpretazione se non quella letterale”.

Essendo Equitalia non ricompresa tra i soggetti legittimati a notificare al contribuente una cartella di pagamento, e non potendo procedere ad una interpretazione estensiva del dettato legislativo, secondo la Commissione, “poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente”.

La Commissione Tributaria dichiarava pertanto l’inesistenza della notificazione dell’atto e annullava la sentenza di primo grado.

(Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione staccata di Lecce, Sentenza 18 settembre 2013, n. 212/23/13)

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha stabilito che una cartella esattoriale non può essere notificata al contribuente dagli agenti della riscossione (quali Equitalia), preposti alla sola fase riscossiva, posto che la notificazione a mezzo posta è riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva.


Nel caso in esame, una società riceveva un’intimazione di pagamento da parte della società italiana incaricata della riscossione dei tributi, Equitalia Spa.

Contro tale atto di riscossione, la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, contestando la legittimità dell’operato della convenuta. Il ricorso veniva rigettato. Impugnata la sentenza, la società inseriva nell’atto d’appello la richiesta di accertare l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, con conseguente nullità e illegittimità di tutti gli atti consequenziali e collegati. Pur rappresentando questa una domanda nuova, che modificava il “petitum” del processo, era accolta dalla Commissione in quanto vizio rilevabile d’ufficio.

Non essendo contestata dalle parti la notificazione della cartella esattoriale da parte di Equitalia alla società contribuente, la Commissione richiamava quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, che all’articolo 26 stabilisce quanto segue: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”.

Come affermato dalla Commissione, “in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio non consentono altra interpretazione se non quella letterale”.

Essendo Equitalia non ricompresa tra i soggetti legittimati a notificare al contribuente una cartella di pagamento, e non potendo procedere ad una interpretazione estensiva del dettato legislativo, secondo la Commissione, “poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente”.

La Commissione Tributaria dichiarava pertanto l’inesistenza della notificazione dell’atto e annullava la sentenza di primo grado.

(Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione staccata di Lecce, Sentenza 18 settembre 2013, n. 212/23/13)