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Gestione dell’impresa: modifiche al Codice Civile dal codice della crisi e dell’insolvenza e dallo sblocca-cantieri

Gestione dell’impresa
Gestione dell’impresa

Le modifiche al codice civile in tema di gestione dell’impresa ad opera del Codice della crisi della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14 del 14.02.2019) e della Legge di conversione del c.d. “decreto sblocca-cantieri” (L. 55 del 14.06.2019).

Il recente D.Lgs. 14/2019 recante il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza ha introdotto, con previsione di entrata in vigore sin dal 16 marzo 2019, delle modifiche al codice civile di non poco conto.

Invero, l’articolo 375 del Codice della crisi modifica la rubrica dell’art. 2086 c.c. in “gestione dell’impresa” (abrogando così la rubrica “Direzione e gerarchia nell’impresa”) e aggiunge ad esso un secondo comma ai sensi del quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il fine dichiarato dell’introduzione di tale obbligo è quello di favorire l’emersione tempestiva della crisi, anche in funzione del preservare quando possibile la continuità aziendale, imponendo all’imprenditore – diverso dall’imprenditore individuale – anche l’obbligo di attivazione per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Con il successivo articolo 377 il legislatore della riforma ha esteso a tutti i tipi di società gli obblighi di cui al riformato articolo 2086 c.c.

Pertanto viene sostituito l’art. 2257, comma 1, c.c., norma dedicata all’amministrazione disgiuntiva delle società, disponendo il richiamo all’art. 2086 come sopra modificato, e nello specifico anteponendo alla disposizione a tutti nota, che permane quale secondo paragrafo al comma (“Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”), un primo paragrafo secondo cui “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. E così anche l’art. 2380bis, comma 1, c.c., in materia di amministrazione della società per azioni, vede l’integrazione del proprio testo con il richiamo all’art. 2086 c.c. novellato, divenendo dunque “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.

La incisività della novella all’art. 2086 c.c. dunque si manifesta anche nell’art. 2409novies, comma 1, c.c., relativo al consiglio di gestione delle società per azioni, laddove anche in esso viene prevista l’inclusione nel testo di quanto sopra, tramutando la disposizione nel solo primo periodo in “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. Ovviamente, dunque, permane la possibilità per il consiglio di gestione di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti, con previsione dunque dei commi 3, 4 e 5 del successivo art. 2381 c.c.

Ancora, viene modificato di conseguenza l’art. 2475, comma 1, c.c., relativo all’amministrazione della società a responsabilità limitata, specificando anche per esso un primo periodo aggiuntivo secondo cui “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. L’originario primo comma a tutti noto, dunque, permane quale secondo periodo del nuovo primo comma come introdotto. Si introduce poi un quinto comma all’art. 2475, inserendo l’inciso “Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381” relativo ai compiti, ai ruoli e alle responsabilità connesse del presidente, del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.

Nella sostanza, come detto, la previsione di cui al nuovo art. 2086, comma 2, c.c. è estesa a tutti i tipi di società.

Con il successivo articolo 378, vengono disposte ulteriori modifiche ad ulteriori due articoli del codice civile, la prima delle quali è l’inserimento di un comma 6 nell’articolo 2476 c.c., il quale dispone che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quanto il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”. Vi è quindi l’introduzione di una maggiore – e importante - responsabilizzazione degli amministratori delle società a responsabilità limitata, sostanzialmente accogliendo quell’orientamento giurisprudenziale che prevedeva l’applicabilità dell’art. 2394 c.c. anche alle società a responsabilità limitata, operando una interpretazione estensiva ad esse della disciplina relativa alle società per azioni.

Ulteriormente viene inserito un comma 3 all’art. 2486 c.c., nell’ambito di scioglimento e di liquidazione delle società di capitali e della responsabilità personale e solidale degli amministratori dei danni arrecati per atti o omissioni dei medesimi nella gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento della stessa e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali e del rendiconto economico e di gestione, stabilendo che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Viene dunque introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestione della società, dopo il verificarsi della causa di scioglimento al fine di preservarne l’integrità e valore del patrimonio.

L’intento espresso dal legislatore è quello di risolvere anche in funzione deflattiva il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.

È di particolare interesse che “se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni in netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”: tale previsione si contrappone decisamente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si dovesse valutare il danno specifico conseguente a ogni singolo relativo atto compiuto.

Con l’articolo 379 si prevede un ampliamento delle ipotesi in cui nelle società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, disponendo la sostituzione all’art. 2477 c.c., dei commi 2 e 3.

Pertanto, per l’effetto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dei due soggetti cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti. Ulteriormente, si prevede l’inserimento all’art. 2477, comma 5, c.c., di due incisi per i quali il testo risulterebbe (in neretto l’inserzione):

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dal terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

È poi prevista l’introduzione di un comma 6 all’art. 2477 c.c., ai sensi del quale “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società e priva di organi di controllo”, richiamando così per le società a responsabilità limitata le norme relative previste per le società per azioni e relative alla denuncia da parte dei soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

Orbene, per quanto attiene le soglie di obbligatorietà della nomina degli organi, si deve però riferire che la norma è già stata soggetta ad ulteriore modifica per effetto della L. 55 del 14 giugno 2019 (conversione in legge del D.L. 32/2019, c.d. “decreto sbloccacantieri”, pubblicata in G.U. del 17.06.2019 e in vigore sin dal 18.06.2019) il quale è intervenuto ulteriormente modificando i commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. prevedendo l’innalzamento delle soglie che fanno scattare l’obbligatorietà delle nomine, nello specifico elevando da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro il totale dell’attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché fissando a 20 unità la media di dipendenti durante l’esercizio.

Il secondo comma dell’art. 379 specifica che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore, e dunque al 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui al precedente proprio comma, dunque richiamando quelli di cui al 2477 riformato, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e se necessario uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte entro nove mesi dall’entrata in vigore (dunque dovranno adempiere e uniformarsi entro il 16 dicembre 2019), rimanendo salve fino a tale data le previgenti disposizioni anche se non conformi. Si specifica che ai fini della prima applicazione delle disposizioni modificate dell’art. 2477, commi 2 e 3, si avrà riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata.