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Il funzionario giuridico-pedagogico: una formazione anche criminologica e vittimologica per l’abbattimento della recidiva

Rieducazione
Ph. Mario Lamma / Rieducazione

Abstract:

Analisi critica del lavoro dell’educatore penitenziario: come una formazione criminologica e vittimologica possano concorrere all’abbattimento del tasso di recidiva.

A critical analysis of the work of the penitentiary educator: how a criminological and victimological education can contribute to reducing the recidivism rate.

 

Indice:

1. Premessa

2. Riflessione sull’alto tasso di recidiva italiano

3. Il lavoro e la formazione dell’educatore penitenziario

4. Alcune criticità nella programmazione degli interventi trattamentali

5. Conclusione

 

1. Premessa

Nonostante la recente qualificazione della rete EPE (Esecuzione penale Esterna)[1], l’Italia rimane un sistema carcero-centrico[2]. Di conseguenza, è qui, in carcere, che occorre svolgere il grosso del lavoro affinché i rei non tornino a commettere crimini.

Come premessa, occorre specificare che all’interno degli istituti penitenziari non si trovano reclusi soltanto gli autori di reato, ovvero persone condannate in via definitiva e pertanto in espiazione della pena, ma anche soggetti in esecuzione di misure cautelari detentive, che possono essere giudicabili, appellanti o ricorrenti.

Questi ultimi, che si possono genericamente definire “imputati”[3], sono ospitati, per la durata del procedimento penale nei loro confronti, presso le Case Circondariali[4]. In quanto presunti non colpevoli e persone teoricamente non bisognose di accedere ad un programma trattamentale, all’interno di tali strutture ci si limita a dare esecuzione alle misure cautelari e ad offrire interventi volti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali[5].

A dare invece esecuzione alla pena della reclusione e alla pena dell’arresto, sono rispettivamente le Case di Reclusione e le Case di Arresto.

A causa del sovraffollamento[6], però, nei fatti tali prescrizioni rimangono mere assunzioni di principio, raramente applicate all’interno degli istituti penitenziari. Infatti, il principio della separazione tra imputati e condannati[7], fatto proprio anche dalle Regole penitenziarie europee[8], troppo spesso non trova applicazione nella realtà penitenziaria del nostro Paese.

Di conseguenza, la promiscuità fra soggetti definitivi e soggetti in custodia cautelare rischia nei fatti di vanificare la diversità di posizione giuridica fra gli uni e gli altri. Rimane chiaro, tuttavia, che il trattamento rieducativo, ovvero tutta quella delicata e complessa azione volta a disattivare le motivazioni alla base degli agiti devianti e criminosi, debba essere destinato esclusivamente ai condannati in via definitiva.

Nel corso di questo lavoro, si vedrà, anche con spirito critico, come il funzionario-giuridico pedagogico, vale a dire la figura titolare del trattamento rieducativo, si approcci al compito a cui è chiamato ad assolvere. Il fine ultimo è quello di restituire alla società un soggetto migliorato, che abbia preso coscienza delle conseguenze umane e materiali dei propri agiti e che per questo sia motivato a non recidivare.

Non a caso, l’istituzione dell’area educativa all’interno degli istituti penitenziari rappresenta l’ideale coronazione dell’iter riformatore previsto dalla Legge n. 395 del 1990. Attraverso di essa, il legislatore ha inteso dare concretezza alla finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della nostra Carta costituzionale.

Gli educatori penitenziari, oggi inquadrati nel profilo professionale dei funzionari giuridico-pedagogici, rappresentano il cardine del trattamento: partecipano all’attività di osservazione scientifica della personalità del reo ed attendono all’opera trattamentale rieducativa individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

 

2. Riflessione sull’alto tasso di recidiva italiano

Da tempo, sia l’ONU[9] che il Consiglio d’Europa[10] chiedono agli Stati Membri di porsi come obbiettivo l’abbattimento del tasso di recidiva, anche tenendo conto degli esorbitanti costi di mantenimento dell’universo penitenziario.

È bene ricordare che nel nostro Paese, in caso di espiazione della pena scontata interamente in carcere, il tasso di recidiva si aggira attorno al 67%[11] e questo è un dato che merita sicuramente un’attenta riflessione: troppo spesso, chi ha commesso un reato, chi ha fatto, in un modo o nell’altro, del male a qualcuno, è pronto a farlo di nuovo se non trattato con un adeguato programma di recupero. Pertanto, alle innumerevoli vittime di reato, poco importa di pene più lunghe e severe se alla fine della detenzione sussiste ancora il rischio di una vittimizzazione, per sé o per gli altri.

Ecco che risulta di fondamentale importanza lavorare con gli autori di reato in chiave preventiva e nel rispetto di chi è già stato vittima.

«Se teniamo presenti le differenze, e non ci facciamo spaventare dalle “somiglianze”, possiamo avvicinarci a questi soggetti con un po’ meno paura, un po’ meno disprezzo e un po’ più voglia di capire»[12]. Capire, per esempio, quali siano i comportamenti a rischio, dove per rischio si intende sia la possibilità di subire che di agire l’evento criminoso, a beneficio della sicurezza sociale e della prevenzione delle recidive.

Gli alti tassi di recidiva che da sempre caratterizzano il nostro Paese, dimostrano che il trattamento penitenziario, sia in termini rieducativi che conseguentemente in termini preventivi, raramente ha successo.

Benché il legislatore abbia prodotto importanti riforme dell’ordinamento penitenziario volte all’attivazione di un progressivo processo di consolidamento di una pena flessibile, anche attraverso una più frequente applicazione delle misure alternative alla detenzione, molto c’è ancora da fare per raggiungere una concreta ottimizzazione della funzione punitiva. Inoltre, affinché il tasso di recidiva possa ridursi, in modo da limitare la percezione soggettiva di insicurezza e il rischio oggettivo di diventare vittima, il carcere dovrebbe essere un luogo di recupero e trattamento, ancora prima che di espiazione.

La vera sfida, dunque, è quella di migliorare la qualità dell’esecuzione della pena puntando sulla rieducazione e sulla risocializzazione del reo per l’avvio di un autentico processo di integrazione sociale.

Sarebbe auspicabile, per esempio, una capillare attivazione di circuiti detentivi differenziati per le diverse tipologie di autori di reato, strutturando percorsi diversificati in base alle esigenze di sicurezza, ma soprattutto di trattamento per i singoli detenuti.

Si consideri che in Italia neanche per gli autori di reati sessuali sono previsti specifici programmi di intervento trattamentale, nella fase dell’esecuzione penale, vale a dire in ambito penitenziario. L’unica eccezione sistemica, al momento, è rappresentata dal pionieristico progetto dell’Unità di trattamento intensificato messo in atto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate.

Eppure, i principi fondamentali espressi dall’art. 27 della nostra Carta Costituzionale, dei quali tutto l’ordinamento penitenziario è permeato, pongono in primo piano proprio l’individualizzazione del trattamento del detenuto in quanto soggetto responsabile dei propri agiti e fruitore attivo delle opportunità di rieducazione fornite dagli istituti di pena[13].

Il trattamento rieducativo costituisce un principio che deve poter trovare applicazione nell’impegno di ogni singolo operatore penitenziario, che nella sua attività quotidiana è tenuto a rispettarne i contenuti senza mai tradirne lo spirito. Infatti, anche il personale di Polizia Penitenziaria è ora chiamato a svolgere un ruolo che non è più legato esclusivamente alla sicurezza e al controllo, perché deve fare la sua parte anche nell’ambito della rieducazione.

In particolare, però, un ruolo di spicco deve essere svolto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (che per comodità e in linea con la pratica quotidiana continueremo a chiamare educatore penitenziario) il quale è chiamato ad assumersi la diretta responsabilità del trattamento individualizzato del condannato, oltre a proporre, in alcuni casi, attività rieducative anche all’imputato[14].

Oltre a valutare con spirito critico come le figure titolari della rieducazione si approccino al compito, si insisterà sulla preparazione che queste ultime dovrebbero avere. Nello specifico, si tenterà di spiegare quanto e perché sia importante avere una formazione anche in criminologia e in vittimologia per svolgere il lavoro di rieducazione.

 

3. Il lavoro e la formazione dell’educatore penitenziario

In primo luogo, ogni autore di reato, in quanto “esperto” di se stesso, dovrebbe essere coinvolto fin dall’inizio del processo trattamentale, cercando di stabilire ciò che potrà essere ottenuto dal trattamento. È opportuno che il reo sia trattato come un soggetto attivo, poiché la sua volontà di collaborazione risulterà fondamentale per la buona riuscita della rieducazione.

Lo strumento principale di cui l’educatore penitenziario deve avvalersi è la relazione: una relazione che deve essere di qualità.

Un clima emotivo positivo è di vitale importanza per favorire la motivazione al cambiamento e dunque la cooperazione da parte del soggetto sottoposto al trattamento. È importante che il reato venga considerato come un fatto sì grave, ma che non definisce la persona nel suo complesso. Pertanto l’educatore dovrebbe essere in grado di “superare” l’elemento reato nel relazionarsi con l’utente.

Non colludere, ovvero evitare il processo di socializzazione delle emozioni, non significa non essere empatici, significa semplicemente non accettare in toto quello che il reo dice e le richieste che avanza, ma sforzarsi di cercare al suo fianco una nuova strada da percorrere.

Nei colloqui con i detenuti, infatti, è importante che entri in gioco un certo grado di empatia, intesa come capacità di ascoltare e comprendere gli stati d’animo di una persona. Attraverso questa empatia, i soggetti del colloquio comunicano tra loro arrivando ad identificare zone d’ombra comuni[15]. Durante il dialogo, non ci si può fermare a valutare i “significanti”[16], ma ci si deve spingere fino all’individuazione dei “significati”, ovvero i legami di senso che ognuno ha col proprio mondo di riferimento.

Per questo è importante usare il linguaggio della quotidianità, perché in fondo si ha a che fare con le soggettività e con ciò che Eugenio Borgna chiama «gli abissi di sofferenza che in esse si manifestano: con gli arcipelaghi sconfinati delle emozioni ferite e oltraggiate: con la tristezza e la malinconia, con l’inquietudine e l’angoscia… con le lacerazioni dell’anima e il silenzio del corpo»[17].

Pur facendo attenzione a non dare l’impressione di giustificare gli agiti devianti e criminosi, l’educatore penitenziario dovrebbe stringere una sorta di patto di alleanza con il soggetto che è chiamato a seguire, sforzandosi di vedere le cose con i suoi occhi. Stabilire un’alleanza con l’autore di reato è importante per giungere ad una lettura comune dei fatti e alla condivisione di un progetto che nasca dal riconoscimento di un bisogno e talvolta da una richiesta di aiuto che l’operatore deve essere in grado di cogliere. Rieducare significa infatti saper captare le richieste di aiuto dell’altro, capire cosa l’altro chiede, immergersi nel suo mondo.

È per questo che la tesi qui sostenuta è quella secondo cui sarebbe importante che gli operatori del trattamento fossero formati in criminologia sociale. Benché la quasi totalità degli educatori penitenziari non abbia una formazione criminologica, essi sono chiamati a tutti gli effetti a svolgere le funzioni del criminologo sociale, o meglio, siano essi stessi criminologi sociali.

Secondo la visione della criminologia come scienza applicativa, infatti, spetta al criminologo intervenire operativamente sui fenomeni criminosi e sugli individui attraverso interventi di prevenzione sia generali che individuali,

attivarsi nei programmi di mediazione tra vittima e reo, favorire le opere di rieducazione e risocializzazione dei minori devianti e dei rei adulti ed effettuare valutazioni circa l’adozione di misure alternative alla detenzione, quindi operando anche all’interno delle istituzioni penitenziarie.

In base a questa definizione, pare assai evidente che l’educatore penitenziario sia a tutti gli effetti un criminologo. Eppure, come si è detto, assai raramente gli educatori penitenziari, soprattutto quelli di vecchia generazione, hanno studiato i fondamentali della criminologia.

Ma senza una formazione criminologica, difficilmente essi avranno la capacità di “sporcarsi” davvero le mani nelle storie di queste persone, per cercare di comprendere e dunque trovare la chiave per aiutarle a migliorarsi. Difficilmente avranno l’abilità di spingerle a raccontarsi, a narrare il loro vissuto per poi aiutarle a riscrivere il futuro, innescando la possibilità del cambiamento.

In ambito penitenziario, saper ascoltare e avere gli strumenti per comprendere, è una dote imprescindibile e significa anche creare un clima di empatia con il soggetto prima di spingerlo verso la narrazione del reato commesso. Per esempio, usare delle tecniche di distrazione per allontanarlo dal tema centrale, ovvero il reato, facendosi raccontare altri eventi più o meno significativi della vita, può rivelarsi un metodo assai efficace per consolidare un clima emotivo positivo.

A questo punto, è di fondamentale importanza riuscire a sospendere ogni giudizio di ordine etico e spogliarsi di ogni categoria morale, sforzandosi di comprendere la criminogenesi e la criminodinamica[18], senza interrompere il detenuto con affermazioni moraleggianti. In caso contrario, ciò che ne risulterebbe è una chiusura da parte del soggetto che mal si concilierebbe con la futura possibilità, da parte dell’educatore, di lavorare al suo fianco.

Il compito dell’educatore penitenziario non è né quello di cercare la verità, né tanto meno quello di esprimere giudizi, ma semplicemente (si fa per dire!) quello di offrire al condannato la possibilità di accedere ad un percorso in grado di far emergere i lati positivi, accompagnandolo nella lettura dello stato detentivo come un’opportunità per costruire una nuova identità di sé. Pertanto, mostrarsi autenticamente disponibili a condividere paure, angosce, aspettative, desideri, può davvero essere la chiave per indirizzare l’utente verso nuove possibilità e verso una diversa visione del proprio stato detentivo.

Un approccio positivo e cooperativo deve basarsi su alcuni obbiettivi di fondo[19]. Innanzitutto si deve lavorare sulla ricostruzione (o costruzione ex novo) di una nuova e migliore prospettiva sulla propria identità, impedendo che la vita intramuraria distrugga “il buono” che c’è dentro ogni essere umano, poiché è da questo che occorre ripartire.

In seguito, è opportuno aiutare il soggetto a far emergere tutte quelle capacità utili ad avere una vita appagante e uno stato di benessere psicologico. Inoltre, si deve cercare di improntare il trattamento alla valorizzazione dell’individualizzazione, come dispone l’articolo 13 del nostro ordinamento penitenziario, sforzandosi di focalizzarsi su quelli che sono gli interessi e i valori personali di ciascun detenuto.

Avvalersi di un approccio collaborativo, significa anche lavorare insieme al soggetto rispettandone le decisioni e la condizione di individuo autonomo.

Lo scopo finale della rieducazione è quello di permettere all’individuo di elaborare un piano di vita soddisfacente, basato su ciò che per lui è importante nella vita, sviluppando le capacità di autoregolazione necessarie per la gestione del rischio di recidiva. Riabilitare, infatti, significa proprio questo: da un lato gestire il rischio di recidiva e dall’altro promuovere i beni primari della vita.

Ogni operatore del trattamento dovrebbe avere ben presente l’ambiente in cui il soggetto si troverà dopo la scarcerazione e tenerne conto nel coadiuvare l’interessato a creare le condizioni, sia esogene che endogene, necessarie per un positivo reinserimento sociale. Il cuore del programma trattamentale deve consistere pertanto nella costruzione di una nuova immagine di sé e nell’acquisizione di capacità tali da consentire un corretto svolgimento della vita successiva alla liberazione.

Un bravo educatore dovrebbe riuscire ad instillare nel soggetto che è chiamato a seguire un’autentica motivazione al cambiamento e alla prevenzione della recidiva: lo induce a fidarsi, gli fornisce una speranza, lo stimola a non aver paura di affrontare le proprie difficoltà, riducendo il livello di ansia e stress di cui il carcere è geneticamente latore.

Un errore che l’educatore penitenziario non dovrebbe mai commettere è quello di far credere al detenuto che la realtà sia immutabile e che lo stigma sociale non possa essere sovvertito. Se si incappa in questo errore anche solo una volta, tutto il lavoro fatto rischia di essere inutile. L’opera di “etichettamento” messa in atto dal personale penitenziario rischia, infatti, di avviare un processo penalizzante nei confronti del detenuto, il quale vedrebbe rinforzarsi i propri aspetti negativi. Offrendo diagnosi di irrecuperabilità, l’operatore finisce per rappresentare, nei meccanismi recidivanti, più un catalizzatore che un neutralizzatore.

L’altro aspetto fondamentale dell’opera trattamentale rieducativa è senza dubbio quello relativo al processo di revisione critica del proprio reato. Il compito dell’educatore è anche quello di fornire al soggetto detenuto tutti gli strumenti utili per riflettere sulla propria condizione, sulle condotte antigiuridiche poste in essere e sulle conseguenze, umane e materiali, del reato commesso. Qui interviene quella che probabilmente rappresenta una delle maggiori criticità dell’opera di rieducazione.

Durante i colloqui degli educatori con i detenuti, complici anche la scarsa quantità di tempo a disposizione e la necessità di dedicarsi a questioni più impellenti, raramente si parla del reato commesso e quasi mai viene menzionata la figura vittimale.

D’altra parte, la maggior parte degli educatori non ha una formazione vittimologica e non è abituata a parlare di vittima con l’autore di reato. Ma come si può pretendere di rieducare e risocializzare il reo senza parlare della sua vittima (o delle sue vittime)?

Oltretutto, avere un quadro che sia il più esaustivo possibile della personalità del reo ed in particolare del suo rapporto con la vittima, costituisce una condizione indispensabile per l’elaborazione di un corretto progetto trattamentale. Grazie all’analisi delle caratteristiche della relazione diadica tra vittima e autore del reato, è possibile infatti giungere alla comprensione, non soltanto dei motivi che hanno condotto alla commissione del crimine, ma anche del perché si sia consumato proprio in quel momento, proprio quel reato e non un altro, proprio tra quei soggetti, con quelle dinamiche e modalità e così via. E soltanto una volta ottenuta la risposta a tali domande, sarà possibile per il personale del trattamento formulare un programma rieducativo personalizzato che sia davvero funzionale al contenimento della possibilità di recidiva, attraverso la modificazione delle distorsioni cognitive del reo.

Si ritiene dunque indispensabile, ai fini del trattamento, una completa, sistemica, lettura della vicenda che non può prescindere da un esame approfondito anche sulla vittima e sulla sua relazione con il soggetto interessato dal trattamento.

Appare ovvio, però, che si debbano possedere gli strumenti opportuni per indagare la relazione autore-vittima senza “creare danni”, né per la vittima né per il reo, ed è perciò necessario un atteggiamento intellettuale che sia del tutto scevro da ogni pregiudizio, oltre ad una formazione adeguata.

Oltretutto, anche nella stessa sentenza di condanna si denota l’assenza di una descrizione sistematica di tali aspetti. Pertanto, si rivelano indispensabili per l’educatore tutte quelle abilità necessarie per indagare la natura criminologica dei fatti.

Per gli operatori del trattamento, infatti, il punto di partenza per impostare il programma rieducativo dovrebbe essere la sentenza di condanna, sebbene una facile acquisizione di tale documento da parte del personale preposto alla rieducazione non sia sempre scontata. Inoltre, capita assai frequentemente che le sentenze non siano scritte in modo sufficientemente esaustivo ed utile per la fase di esecuzione penale[20].

Per questa fase, infatti, sono fondamentali alcuni aspetti che spesso non sono descritti in modo approfondito e comunque si trovano esplicitati, sinteticamente, nella parte finale della motivazione, mentre ad occupare un ruolo centrale è la descrizione del fatto in sé.

Gli aspetti a cui mi riferisco sono tutti quelli relativi alla personalità del condannato, la sua condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato, le condizioni socio-economiche e familiari, le motivazioni criminogenetiche e il movente dello specifico reato commesso. Si tratta di tutti quegli elementi (culturali, sociali, psicologici ecc.) che devono essere rintracciati dagli educatori penitenziari per comprendere al meglio che cosa sia stato d’impedimento ad una corretta condotta penale, agevolando l’ingresso nella devianza.

A questi aspetti, però, non viene dedicato spazio sufficiente perché, paradossalmente, la fase dell’esecuzione della pena è ritenuta in via di massima ancillare rispetto agli istituti del diritto penale e processuale. Eppure, non solo l’esecuzione della pena rappresenta il compimento della fase processuale e ciò che dà senso a tutte le indagini svolte, ma è anche funzionale alla rieducazione del reo, oltre che al contenimento della recidiva. Durante l’espletamento della pena, infatti, il personale preposto al trattamento rieducativo lavora per riconsegnare alla società una persona migliorata rispetto al momento della commissione del reato e dell’ingresso in carcere

L’assenza in sentenza di una descrizione esauriente delle caratteristiche personologiche crea una situazione che va ulteriormente ad aggravarsi con la cronica carenza di operatori chiamati a svolgere questo tipo di indagini al fine di improntare un valido programma di trattamento.

Per quel che concerne invece la vittima, è bene sottolineare che già di per sé essa rimane la grande esclusa dal sistema penale, poiché di fatto lo Stato si appropria del suo conflitto e del suo vissuto: si sostituisce a lei nella definizione (la fattispecie di reato), nella scelta dell’iter procedurale giudiziario da seguire e nella proposta di soluzioni possibili (le sanzioni penali, il risarcimento). Pertanto, almeno durante il processo trattamentale del reo, sarebbe auspicabile una valorizzazione della figura vittimale che invece, fatta eccezione per qualche raro caso di mediazione penale inserita nel percorso rieducativo, è del tutto assente.

Di conseguenza, oltre a parlare della vittima in fase di rieducazione, sarebbe anche buona norma, almeno in alcuni casi, proporre alle parti gli strumenti tipici della giustizia riparativa ed in particolare, quando si presume che in seguito alla scarcerazione persisterà un contatto, consigliare di avviare un percorso di mediazione penale.

L’educatore penitenziario dovrebbe dunque avere la capacità di indirizzare il detenuto sulla strada del riconoscimento dei fatti e delle proprie responsabilità e dovrebbe aiutarlo a prendere coscienza dei danni arrecati alla vittima. Dovrebbe favorire un incremento dell’empatia nei confronti della vittima stessa, sollecitando la capacità di mettersi nei suoi panni. Dovrebbe accompagnarlo verso una maggiore comprensione delle possibili azioni da mettere in atto ai fini della riparazione del danno, poiché solo così sarà possibile per il reo emanciparsi dallo status di carnefice.

Anche perché, al termine della pena, è possibile che l’autore del reato e la vittima si rincontrino e se la relazione patologica non è stata trattata e in qualche modo risolta, non è da escludere che vengano a ricrearsi condizioni e dinamiche uguali o simili a quelle che hanno condotto al fatto reato. Di conseguenza, anche in virtù di una maggior tutela della vittima stessa, sarebbe auspicabile rieducare il reo in modo da disinnescare tutti gli elementi potenzialmente criminogeni.

Di certo, non gioverebbe alla già complicata situazione carceraria la presenza di operatori rassegnati e disillusi, poiché questo mestiere, così particolare e così delicato, non può essere svolto senza entusiasmo e ottimismo, o si rischia di fare più male che bene.

Si ha in mano la vita delle persone, si decide del loro destino, del loro futuro, delle loro relazioni familiari e non ci si può permettere di lavorare con rassegnazione e svogliatezza. Quando si smette di credere al cambiamento, quando gli educatori sono i primi a non avere più fiducia nella possibilità di riscatto di queste persone, si toglie loro la speranza, si rischia di danneggiarle, si contribuisce in qualche modo ad alimentare quel tasso di recidiva tanto alto nel nostro Paese e non si rende certo un buon servizio alla sicurezza sociale.

 

4. Alcune criticità nella programmazione degli interventi trattamentali

Gli scarsi successi della funzione rieducativa e risocializzante della pena in termini di riduzione della recidiva, si devono in buona parte alla disparità tra il numero degli utenti[21] (con tutte le diverse caratteristiche della popolazione detenuta) e le risorse necessarie per una buona qualità degli interventi[22].

A maggior ragione, la contrazione della spesa pubblica italiana che sta caratterizzando questo momento storico, rende ancor più complicato reperire le risorse necessarie per superare le principali criticità, sia in termini di quantità e formazione del personale, che in termini di edilizia penitenziaria. Ed anche l’idea di investire nel sostegno alla ricerca, soprattutto al fine di rafforzare gli strumenti trattamentali e superare l’idea di “carcere come istituzione dell’isolamento”, al momento non  sembra interessare particolarmente.

Assistendo alle discussioni di un gruppo di lavoro chiamato da una commissione ispettiva a trovare soluzioni per incrementare le attività trattamentali, le criticità emerse sono state notevoli, soprattutto perché moltissimi Istituti italiani sono oltremodo obsoleti.  

Le nuove norme[23], così ambiziose e innovative, sono applicabili più facilmente nelle carceri di recente costruzione, dove sono stati previsti spazi idonei alle moderne offerte trattamentali. Al contrario, l’attuazione delle nuove disposizioni in materia trattamentale, appare assai difficoltosa negli istituti più vetusti che non sono strutturalmente e architettonicamente pronti ad accogliere tali attività.

Il problema principale riguarda la carenza di spazi adeguati: mancano ambienti idonei ad ospitare i corsi e in alcuni casi si fatica perfino a trovare i locali in cui svolgere i colloqui tra il singolo detenuto e l’operatore.

Tra le soluzioni proposte, c’è stata quella di smobilitare alcune celle per dedicarle alle attività, ma è apparso subito evidente che a causa del sovraffollamento non ci si possa permettere di perdere posti letto. Data la scarsità dei fondi, si era anche proposto di cominciare ad entrare nell’ottica di usare i corridoi, in modo da ragionare a costo zero, ma le difficoltà logistiche di questa soluzione risultarono subito evidenti, soprattutto dal punto di vista del personale penitenziario chiamato ad effettuare il controllo.

L’altro grande problema, infatti, è quello relativo alla sistematica carenza di personale, che però, almeno in parte, si è ipotizzato di risolvere con un adeguato e più moderno sistema di sorveglianza, introducendo per esempio un circuito di telecamere, di cui ancora molte carceri in Italia sono sprovviste. Inoltre, sostituire i vecchi cancelli con quelli elettrici, automatizzando almeno parzialmente la sorveglianza, consentirebbe di superare alcune difficoltà logistiche che impediscono di dar seguito alle nuove prescrizioni sulla rieducazione dei detenuti.

Il problema della carenza di personale addetto alla sicurezza si ripercuote anche sulle fasce orarie in cui tali attività potrebbero essere svolte, restringendo il tempo a disposizione.

Bilanciare le due esigenze, quella della sicurezza da un lato e quella del trattamento dall’altro, non è sicuramente facile, ma occorre tener presente che proprio l’istruzione, la formazione e l’educazione contribuiscano a creare sicurezza.

Detto questo, però, le problematiche logistiche appaiono insormontabili in mancanza di un qualche investimento finalizzato a svecchiare le strutture o a rinfoltire il personale, sia quello addetto alle attività di sorveglianza, sia quello preposto alle attività rieducative.

 

5. Conclusione

Sebbene le novità relative al potenziamento del processo trattamentale siano riuscite appena parzialmente ad incidere sulla vita della popolazione detenuta, non è detto però che ci si debba rassegnare ad una cieca accettazione dello status quo. Come si è visto, infatti, pur in assenza di un’organica programmaticità, il singolo operatore può intervenire con le sue competenze e attitudini personali a colmare le lacune del sistema.

Il mandato del funzionario giuridico-pedagogico, in perfetto contrasto con l’effetto criminogeno e desocializzante del carcere, è quello di restituire alla società persone migliori di quelle che sono entrate. Pertanto, credere ardentemente nella funzione rieducativa della pena, nelle possibilità di cambiamento delle persone e nelle potenzialità umane rimane l’unica carta da giocare al grande tavolo della prevenzione della recidiva, a tutela delle vittime in primis e di tutta la collettività in generale.

Ecco che lavorare con gli autori di reato significa lavorare per le vittime, agendo in chiave preventiva e nel rispetto di chi è già stato vittima.

 

[1] Con “esecuzione penale esterna” si intende il sistema deputato alla gestione delle misure alternative alla detenzione e della messa alla prova. Su richiesta dell’Autorità giudiziaria, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna svolgono le indagini socio-familiari e operano attivamente all’interno degli Istituti penitenziari, contribuendo all’elaborazione del programma trattamentale e favorendo il percorso di reinserimento sociale del reo.  La recente Legge 23 giugno 2017, n. 103, contenente anche una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, chiede che tale riforma produca una revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative. La revisione auspicata dalla legge delega dovrebbe concretizzarsi nella direzione di una semplificazione delle procedure, ma soprattutto di un ampliamento dell’ambito di operatività delle misure alternative.

[2] Attualmente sono presenti negli Istituti penitenziari italiani circa 60.000 detenuti, contro circa 50.000 soggetti in esecuzione penale esterna, di cui più di 20.000 sono minori. In molti altri Paesi europei, troviamo questa forbice invertita: per esempio, già nel 2011, in Francia c’erano circa 62.000 detenuti contro 160.000 persone in EPE e nel Regno Unito 90.000 detenuti contro 243.000 persone in EPE. Inoltre, In Italia vi sono circa 1.600 operatori di Probation, contro i 22.000 inglesi. Infatti, se nel Regno Unito questo servizio è stato istituito già all’inizio del Novecento, il Probation in Italia ha una tradizione molto più recente, poiché la politica fascista aveva irrigidito il sistema penitenziario italiano e ostacolato gli studi sul Probation.

Soltanto nel 1975, con la Legge n. 354, sono state introdotte nel nostro Paese le misure alternative per adulti.

[3] Al 30 aprile 2010 l’Italia si trovava all’ottavo posto in Europa per la percentuale di persone in attesa di giudizio detenute negli istituti di pena. Tale caratterizzazione, tutta italiana, della popolazione detenuta, ha gravi ripercussioni sul sovraffollamento carcerario. Per questo motivo, grazie ad alcune riforme legislative, negli anni Novanta la percentuale di persone in detenzione cautelare si era mantenuta sul 40%, scendendo al 36,3% nel 2005. Comprensibilmente, a causa del provvedimento di indulto, la percentuale degli imputati era salita al 58% alla fine del 2007, per poi essere riassorbita negli anni successivi. Ad ogni modo, il numero dei detenuti in misura cautelare continua a rimanere particolarmente consistente, soprattutto nelle Regioni meridionali. Questo fenomeno è dovuto soprattutto alla lentezza del nostro sistema giudiziario, la quale è già costata all’Italia una condanna da parte degli organismi europei, ma anche all’alta percentuale di stranieri per i quali si faticano a prevedere forme alternative di custodia cautelare. Per approfondimenti si veda F. Vianello, Il carcere. Sociologia del penitenziario, Carocci Editore, Roma, 2012.

[4] Ai sensi dell’art. 60, co. 1 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante il titolo “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, d’ora in poi denominata “ord. penit.”.

[5] Art. 1, co. 1, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 recante il titolo “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.

[6] Con il termine “sovraffollamento”, divenuto ormai emblematico della situazione carceraria italiana, si intende la differenza tra il numero dei posti disponibili negli istituti di pena – la cosiddetta “capienza regolamentare” – e il numero di presenze effettive. Risulta evidente come il sovraffollamento sia lesivo di quei criteri standard atti a garantire l’umanizzazione della pena da un lato e l’espletamento della funzione rieducativa dall’altro. Oltre a non rispettare la dignità delle persone recluse, infatti, il sovraffollamento comporta, da un lato, il venir meno della vivibilità all’interno delle celle, dall’altro, la privazione di spazi idonei allo svolgimento delle attività trattamentali.

Esiste poi la cosiddetta “capienza tollerabile”, un concetto sviluppato alla fine degli anni Novanta in considerazione dell’incessante espansione della carcerizzazione. Con l’espressione capienza tollerabile si intende il numero massimo di detenuti in corrispondenza del quale la situazione dovrebbe poter continuare ad essere accettabile per la dignità e il rispetto dei diritti umani. Inutile dire come il dato sulla capienza tollerabile venga di volta in volta innalzato sulla base del continuo aumento delle carcerazioni. Nel 2011, la capienza tollerabile del sistema penitenziario italiano aveva addirittura raggiunto le 67.971 unità. Si veda a tal proposito S. Verde, Il carcere manicomio. Le carceri in Italia tra violenza, pietà, affari e camicie di forza, Sensibili alle foglie, Roma, 2011, p. 12. Il sovraffollamento, che oltre a causare forti disagi alle persone recluse ne provoca anche agli operatori penitenziari, nel 2009 è costato all’Italia una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (causa Sulejmanovic c. Italia).

[7] Cfr. art. 14, co. 3, ord. penit.

[8] Cfr. art. 18, co. 8, lett. a).

[9] Si vedano le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 45/110 del 14 dicembre 1990 (Regole di Tokyo) ed in particolare la Regola n. 10.1.

[10] Si veda la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di Probation.

[11] Cfr. F. Leonardi, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2017.

[12] P. Giulini, C. M. Xella, Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2011, p. XXIV.

[13] Art. 1, ord. penit. e art. 103, co. 2, D.P.R. n. 230 del 2000.

[14] In base all’ art. 1, co. 1, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, per gli imputati deve essere prevista un’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

[15] S. Ciappi, Una vita tragica: Edipo in città, in A. Verde e C. Barbieri (a cura di), Narrative del male. Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction, Franco Angeli, Milano, 2010.

[16] Sono gli aspetti più superficiali, per lo più diagnostici, i sintomi.

[17] E. Borgna, Le intermittenze del cuore, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 31.

[18] Con l’espressione criminogenesi si fa riferimento all’evoluzione dei fatti che hanno portato all’evento criminoso e allo studio delle motivazioni alla base della commissione del reato. La criminodinamica, invece, è la ricostruzione dell’evento stesso, attraverso la definizione delle modalità e delle tempistiche con cui si è svolto il fatto reato.

[19] Alcuni di questi concetti qui sviluppati derivano dal Good Lives Model; si tratta di una filosofia del trattamento che si concentra in particolare sugli autori di reati sessuali, ma che, a mio avviso, può efficacemente valere per tutti i condannati. Il Good Lives Model deriva dalla psicologia umanistica di Carl Rogers ed è da tempo utilizzato in psicoterapia individuale. Recentemente è stato introdotto nel trattamento degli autori di reati sessuali in Canada e negli Stati Uniti ed impronta circa la metà dei trattamenti. Sul piano della prevenzione della recidiva sono stati raggiunti ottimi risultati (dal 17,9% al 3,2%).

[20] Per maggiori approfondimenti si veda M. Fadda, R. Bezzi, F. Fiorentin, Il trattamento dell’autore di reato nella coppia e la vittima precipitante, consultabile al sito web https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45576&catid=212&Itemid=462&mese=06&anno=2014

[21] Al 30 giugno 2019, i detenuti presenti sono 60.522, di cui 20.224 stranieri. A tal proposito si consulti la sezione “Statistiche” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

[22] Sulla carenza di organico si vedano le Realazioni mensili delle strutture e dei servizi penitenziari della sezione statistica dell’Ufficio del Capo del Dipartimento e i Rapporti presenti sul sito dell’Associazione Antigone: www.antigone.it.

La discrepanza tra organico previsto e organico in forza si aggira intorno al -20%. La scarsità di organico del personale di polizia penitenziaria negli istituti penitenziari è un elemento caratteristico dell’universo carcerario italiano, probabilmente il risultato di due diversi fattori: i numerosi distacchi, soprattutto quelli extra moenia, presso altri servizi come GOM, DAP ecc. e il fatto che le nuove assunzioni non sembrino essere in grado di bilanciare i distacchi e i pensionamenti. Inoltre, secondo dati aggiornati a maggio 2017, gli educatori rappresentano soltanto il 2,17% del personale presente negli istituti penitenziari italiani, mentre gli operatori di polizia penitenziaria sono l’89,36%. Già questo forte squilibrio numerico ci dimostra la poca considerazione ancora oggi attribuita alla funzione rieducativa della pena.

[23] La Legge n. 354/1975, è stata salutata come una delle legislazioni penitenziarie più moderne e all’avanguardia d’Europa. Ed è innegabile che anche il nostro regolamento di esecuzione, divenuto legge con D.P.R. n. 230 del 2000 e teso a dare al carcere un volto più umano, sia sulla carta avanzato e progressista. Oltre alle innovazioni di tipo strutturale, infatti, tale regolamento ha introdotto nuove opportunità per i soggetti ristretti. In particolare, si è previsto il potenziamento e il coordinamento degli strumenti per il trattamento tramite il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), l’ingresso in carcere dei mediatori culturali, una razionalizzazione dell’ammissione al lavoro e anche l’aumento del numero dei colloqui mensili. Come spesso accade, il problema consiste nell’applicazione di tali disposizioni, con conseguente scollamento della realtà dalle previsioni legislative. Ciò si deve, da un lato, alla crisi finanziaria che ha comportato una drastica contrazione di tutti gli investimenti relativi allo Stato sociale, dall’altro, alle criticità stesse del sistema carcerario. Infatti, benché il nostro ordinamento penitenziario tenda all’umanizzazione delle condizioni carcerarie e alla valorizzazione della funzione rieducativa, non si può dire che abbia rinunciato a tutte quelle misure disciplinari prettamente coattive e restrittive. Se a ciò si aggiunge la carenza di adeguati investimenti da destinare alle aree maggiormente critiche, si comprende facilmente come il sistema penitenziario finisca inevitabilmente per rimanere ancorato a quella rigidità tipica delle origini.