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Il procedimento unitario di accesso alle procedure nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)

Violenza sessuale
Ph. Anuar Arebi / Violenza sessuale

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”), che come ormai noto entrerà in vigore il 15 agosto 2020, introdurrà il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. È in ogni caso importante tenere a mente che tutte le procedure pendenti al 15 agosto 2020, e con ciò dovendosi intendere anche quelle che hanno visto il deposito del solo ricorso introduttivo, continueranno ad essere regolate secondo la odierna disciplina (l.fall. n. 267/1942 e L. n. 3/2012).

Per meglio rappresentare la incisività dell’introduzione del procedimento unitario basti pensare che l’attuale disciplina relativa alla fase introduttiva delle varie procedure concorsuali dedica per ciascuna procedura una disposizione specifica: l’articolo 15 l.fall. (fallimento), gli articoli 124-125 l.fall. (concordato fallimentare), l’articolo 161 l.fall. (concordato preventivo) l’articolo 182bis l.fall. (accordi di ristrutturazione dei debiti), l’articolo 195 l.fall. (l.c.a.), il D.lgs. 270/99 (amministrazione straordinaria), il D.L. 347/2003 (amministrazione straordinaria “speciale”), la L. 3/2012 (sovraindebitamento).

Norma fondamentale del CCII è l’articolo 7 che sancisce il principio di carattere processuale stabilendo che “le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente” (comma 1).

Non solo, si dispone che in caso di proposizione di più domande il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata (comma 2).

Infine, qualora in presenza di più domande alternative di regolazione della crisi che non vedano alcun accoglimento, il tribunale può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza, come anche può procedere in tal senso nei casi di revoca dei termini concessi per il deposito del piano di concordato o di accordo di ristrutturazione e nei casi di un precoce arresto della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (comma 3).

Ad una attenta lettura degli articoli specifici dedicati al procedimento unitario (articolo 40 ss.) si restituisce l’assunto che la caratteristica di unitarietà del procedimento non potrà che connettersi al reale oggetto della domanda, se di concordato, se di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti o se di apertura della liquidazione giudiziale.

A seconda della domanda, così, corrisponde la trattazione del procedimento e con la avvertenza di principio che in caso di compresenza di plurime domande di accesso o alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo financo con riserva o di accordo di ristrutturazione di debiti si dovrà disporre la riunione di esse, allorquando processualmente possibile, in un unico procedimento.

Nella Relazione illustrativa al CCII viene difatti sottolineato che il procedimento unitario di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza costituisce una “sorta di contenitore processuale uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell’insolvenza”, valido per ogni categoria di debitore (persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigianale, professionista, ad esclusione così dei soli enti pubblici), individuandosi così una “unica sede procedimentale, globalmente destinata all’esame delle situazioni di crisi o insolvenza” in cui confluiscono tutte le domande e le istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, per l’individuazione della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

La ratio ispiratrice è rappresentata anche dalla volontà di fornire uno strumento di risoluzione rapido ed efficace rispetto alla frequente sovrapposizione, anzi in ipotesi di non rara verificazione, tra la procedura di concordato preventivo o di concordato con riserva e il procedimento per la dichiarazione di fallimento (rectius di liquidazione giudiziale). Le caratteristiche procedimentali del procedimento unitario sono individuate nella celerità, nella priorità di trattazione riservata alle proposte di regolazione della crisi o dell’insolvenza differenti dalla liquidazione giudiziale, e nell’unitarietà.

Orbene, l’articolo 40 del CCII, rubricato “Domanda di accesso alla procedura”, stabilisce che “Il procedimento per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione” (comma 1), dal ché la successiva prosecuzione riceve differente trattazione in ossequio all’articolato successivo a seconda che si sia dinanzi alla sola richiesta di apertura della liquidazione giudiziale oppure la compresenza di domande ulteriori di accesso al concordato preventivo o all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o a una sola di queste ultime.

Si può evidenziare che il modello di cui alla elaborazione della Commissione Rordorf incentrato sulla previsione di una disciplina effettiva di “procedimento unico” (viepiù alla luce del fatto che quanto contemplato dal CCII nella sua stesura finale è ben differente dallo Schema di Legge delega come anche dallo schema di decreto delegato) non è stata del tutto e pienamente realizzata dalla penna del legislatore, dovendosi rilevare infatti che piuttosto si dovrà fare ricorso alla previsione della eventuale riunione dei procedimenti susseguenti o concorrenti alla domanda.

Il tutto in ossequio al principio processuale dell’articolo 7 cui deve discendere la riunione dei procedimenti in uno unico da trattarsi seguendo l’ordine di priorità: dapprima le domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale qualora in tali prime procedure si abbia la dimostrazione della maggior convenienza per i creditori di esse rispetto alla seconda.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 CCII l’atto introduttivo del procedimento unitario è il ricorso dinanzi al Tribunale competente in composizione collegiale.

Per quanto attiene alla competenza occorre richiamare l’articolo 27 del CCII, ai sensi del quale è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali che nel comma 3 si presume, attraverso il ricorso a presunzioni assolute come specificato anche dalla Relazione Illustrativa al Codice, coincidente: a) per la persona fisica esercente attività di impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o in mancanza con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, con la residenza o il domicilio del legale rappresentante e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita, laddove, se questo non è in Italia, la competenza sarà del Tribunale di Roma.

Rispetto alla determinazione della competenza, permane anche nel CCII (articolo 28) la insensibilità dell’avvenuto trasferimento del centro degli interessi principali del debitore intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso. Come anche non rileva la cessazione dell’attività del debitore occorsa entro l’anno se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo (articolo 33).

Peraltro non è da dimenticare che dal 16 marzo 2019 è già in vigore il comma 1 dell’articolo 27 il quale stabilisce che:

Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”.

Tale previsione è in espressa attuazione all’articolo 2, comma 1, lettera n. della Legge Delega n. 155/2017 nell’ambito della necessità di assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e con ciò attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivino, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione.

Alla luce di quanto disposto dal comma 1, dell’articolo 27, sopra indicato, si ha la comprensione della entrata in vigore contemporaneamente al 16 marzo 2019 di quanto previsto dall’articolo 350, rubricato “Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria”, secondo il quale alle normative relative alle imprese e ai gruppi di imprese nel primo declinate, nell’ambito degli articolati relativi alla competenza giurisdizionale dei tribunali precedentemente determinata, le parole “del luogo in cui essa ha la sede principale” vengano sostituite con le parole “competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza”.

Pertanto sia l’articolo 3, co. 1, del D.Lgs. 270/1999 (recante la “nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”) sia l’articolo 2, co. 1, della L. 39/2004 (recante “misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”).

Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ed è sottoscritto dal difensore munito di procura, determinandosi dunque la necessità di difesa tecnica (articolo 40, comma 2), a meno che l’accesso alla procedura di liquidazione giudiziale non sia richiesto dal debitore in proprio al quale viene riconosciuta la facoltà di stare in giudizio anche personalmente (articolo 40, comma 4).

Per quanto attiene l’iniziativa, viene stabilito all’articolo 37 che la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore (comma 1), mentre la procedura di liquidazione giudiziale può essere introdotta con ricorso non solo dal debitore (anche personalmente, come riferito), ma anche degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero (comma 2).

Quest’ultimo in particolare ha iniziativa “in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza” (articolo 38), laddove viene poi specificato che tale notizia anche può ben essere allorquando “l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero”.

Balza all’occhio immediatamente la previsione della legittimazione in capo non solo a soggetti strettamente afferenti all’impresa, aventi funzioni di controllo e vigilanza (amministratori, organo di controllo, collegio sindacale, revisori contabili e società di revisioni) ma anche alle autorità amministrative di controllo e vigilanza, indi per cui l’Agenzia delle Entrate, l’I.N.P.S. e l’Agente di riscossione.

Occorre peraltro ricordare che per quanto attiene all’iniziativa del Pubblico Ministero, a questi perverranno, come dispone il Codice, anche le segnalazioni degli Organismi di composizione della Crisi d’Impresa (O.C.R.I.) presso ciascuna Camera di Commercio, qualora il debitore non aderisca o non assolva la procedura di composizione assistita della Crisi.

Quindi, per quanto l’OCRI non abbia legittimazione attiva diretta, di certo risulta investito di una penetrante capacità di segnalazione in capo al P.M., laddove il referente dell’OCRI deve inviare a questi una relazione motivata circa lo stato della crisi o di insolvenza del debitore che non abbia aderito o attivato il procedimento di composizione della crisi (articolo 22 Codice della Crisi).

Il debitore che chiede l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza deve depositare presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti (ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionali, se questa ha avuto una minore durata), i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché la relazione, anche in formato digitale,  rappresentante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori, l’indicazione dei loro rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle stesse e del titolo da cui sorge il diritto, l’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (articolo 39, comma 1).

Il debitore deve altresì depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore (articolo 39, comma 2). Qualora, invece, presenti ricorso per l’accesso alla procedura del concordato preventivo con riserva o agli accordi di ristrutturazione chiedendo termine per la predisposizione (articolo 44, comma 1, lett. a), il debitore deve depositare unitamente alla domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori, i loro crediti e le cause di prelazione; infine, tale documentazione deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale per il deposito della proposta di concordato preventivo con il relativo piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità (articolo 39, comma 3).

Il ricorso presentato dal debitore, dovrà essere tempestivamente comunicato al registro delle imprese dal cancelliere il quale, entro il giorno seguente, dovrà provvedere alla sua iscrizione; qualora la domanda contenga la richiesta di misure protettive, il conservatore deve farne espressa menzione. Inoltre, la domanda unitamente ai documenti deve essere trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero. È fondamentale quindi chiarire come in caso di accesso alla liquidazione giudiziale “solo la domanda proposta dal debitore sia soggetta a pubblicità, al fine di evitare che iniziative destinate a rivelarsi infondate vengano divulgate causando danni anche irreversibili alla reputazione dell’impresa” (così la Relazione Illustrativa al CCII).

In caso di presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 41 il tribunale convoca le parti con decreto non oltre quarantacinque giorni dall’avvenuto deposito, con la specifica previsione che tra la data della notifica e la data della udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (articolo 41, comma 2), salvo loro abbreviazione ad opera del presidente del tribunale o del giudice delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza (comma 3), nel qual caso, peraltro, può essere disposta la pubblicità del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza “con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità”.

Con il medesimo decreto il tribunale assegna un termine sino a sette giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti per la presentazione di memorie o un termine inferiore in caso dell’abbreviazione di cui al comma 3. Si specifica, altresì, che il debitore, nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all’articolo 39 come sopra già declinati, fermo restando che (ai sensi del comma 6) il giudice relatore può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri. Infine, si dispone che i terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e il pubblico ministero abbiano la possibilità di svolgere intervento sino a che la causa non viene rimessa al collegio per la decisione.

Tale previsione viene declinata quale “unico aspetto di reale novità rispetto alla disciplina del r.d. n. 267/1942” poiché introduce un intervento in senso tecnico cui ratio poggia proprio nella volontà di effettuare la trattazione unitaria delle molteplici domande eventualmente proposte contro lo stesso debitore, ed è per tale ragione che l’intervento è possibile sino alla rimessione in decisione al collegio.

Nel caso in cui vi sia la rinuncia alla domanda di accesso alla procedura (qualsiasi essa sia), viene disposto (articolo 43) che il procedimento si estingue, salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto di opporsi, onde evitare il ricorso ad un utilizzo strumentale del potere di rinuncia. Pertanto, ferma la legittimazione testé indicata del p.m., la rinuncia non ha necessità di alcuna accettazione.

Il decreto di estinzione, mediante il quale il tribunale può disporre la condanna della parte che ha dato causa al procedimento al pagamento delle spese, è comunicato al pubblico ministero, proprio per consentire a questi il potere di iniziativa (articolo 43, comma 2). Qualora la domanda sia stata iscritta nel registro delle imprese, si dispone che ad opera della cancelleria vi sia immediata comunicazione al medesimo registro affinché provveda alla sua iscrizione entro il successivo giorno.

La cancelleria, innanzi alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale sia di concordato preventivo, fermo l’obbligo per il debitore istante di deposito della documentazione di cui all’articolo 39, la cancelleria deve acquisire mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Registro delle Imprese, i dati e i documenti relativi al debitore di cui al successivo articolo 367 CCII.

Secondo tale ultima disposizione, quindi, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle Imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’INPS devono trasmettere direttamente e automaticamente alla cancelleria i dati in loro possesso.

Nello specifico, il Registro delle Imprese deve trasmettere i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute operazioni straordinarie e in particolare l’aumento e la riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

L’Agenzia delle entrate a sua volta deve trasmettere le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Infine, l’INPS deve trasmettere le informazioni relative ai debiti contributivi.

Merita di essere segnalata anche la previsione secondo la quale le disposizioni di cui all’articolo 367 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del “provvedimento del responsabile dei servizi informativi del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico” (comma 7).

Si abbia a mente che si deve attendere la definizione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale degli standard di comunicazione e delle regole tecniche di cui al D.Lgs. 82/2005 e in ogni caso che l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell’amministrazione digitale: indi per cui, appunto, sino a tale momento, i dati, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 367 saranno acquisiti previa stipulazione di una convenzione a titolo gratuito finalizzata alla fruibilità informatica dei dati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Nella sostanza, dunque. Il CCII entrerà come noto in vigore il 15 agosto 2020 ed entro il 15 agosto 2021 si dovrà adottare il provvedimento del responsabile dei Servizi informativi del Ministero attestante la piena funzionalità del collegamento: funzionalità subordinata comunque o alla attuazione del D.Lgs. 82/2005 o in mancanza alla stipula di una convenzione ad hoc. Non resta che auspicare che la procedura informativa posta alle cancellerie sia operativa e non risulti di contro una norma inattuata o inattuabile.

Alla luce di quanto sopra si deve ulteriormente segnalare che ai sensi dell’articolo 39 CCII è lo stesso debitore che deve depositare una “idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi” e in merito gli articoli 363 e 364 dello stesso CCII disciplinano la procedura volta ad assicurare l’effettività della messa a disposizione di tale certificazione.

Si specifica nella Relazione che sino a quando tale procedura non sarà pienamente operativa, sarà la cancelleria ad acquisire gli stessi dati, così da “irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo e assicurarne la massima attendibilità”. Il fatto è che gli articoli 363 e 364 risultano essere tra quelle norme già in vigore sin dal 16 marzo 2019.

L’articolo 363, rubricato “Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi”, e stabilisce che l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. A tal fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 363 (dunque entro lo scorso 14 giugno 2019) i due istituti devono definire i contenuti della comunicazione ed i tempi di rilascio del certificato unico, con provvedimento approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

Non solo, anche il successivo articolo 364 prevede la predisposizione e rilascio, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione unica dei debiti tributari da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli anti preposti all’accertamento dei tributi di rispettiva competenza; cosicché il quadro sia il più completo possibile e mostri l’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti nei confronti delle rispettive autorità, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

È previsto pure per tale disposizione che l’Agenzia delle entrate adotti entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 364 (dunque entro lo scorso 14 giugno 2019) modelli per la certificazione dei carichi pendenti (risultanti al sistema informatico dell’anagrafe tributaria e dell’esistenza di contestazioni), modelli contenenti le istruzioni ai propri uffici locali competenti al rilascio ed un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curandone la tempestività di rilascio.

Sostanzialmente, per quanto l’articolazione delle disposizioni sia particolare, l’entrata in vigore anticipata degli articoli 363 e 364 ha come scopo quello di consentire la piena operatività delle disposizioni concernenti l’acquisizione telematica da parte delle cancellerie all’entrata in vigore – auspicabilmente – del CCII, nell’agosto del 2020 o quanto meno nei tempi indicati all’articolo 367. Si ricordi altresì che l’articolo 42, co. 2, specifica che sin tanto l’articolo 367 non ha acquistato efficacia sarà la cancelleria che dovrà provvedere alla acquisizione dei documenti mediante richiesta inoltrata via posta elettronica certificata. Pertanto, finché non vi sarà l’articolato procedimento di accesso telematico e trasmissione telematica, sarà onere della cancelleria formulare la domanda mediante pec, per l’appunto.

A seconda dunque della domanda si avrà una disciplina della trattazione del procedimento unitario distinta: qualora la domanda sia di liquidazione giudiziale, si avrà la trattazione del procedimento secondo le regole di cui agli articoli 41 e 49; qualora la domanda sia di accesso alla procedura di concordato preventivo (anche in bianco) o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, il procedimento vedrà l’applicazione delle norme di cui agli articoli 44-48.

Il tutto avendo a mente che in pendenza di più domande, stante la priorità di cui all’articolo 7 comma 2, vi sarà in prima battuta la trattazione delle domande relative alla regolazione della crisi o dell’insolvenza, e dunque dapprima si perverrà alla verifica delle condizioni per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e in seconda battuta, in caso di loro insuccesso o revoca, della liquidazione giudiziale se da pronunciarsi in presenza di una accertata insolvenza.

Presentato il ricorso di accesso alla liquidazione giudiziale da parte di uno dei legittimati, nella modalità e con le allegazioni prescritte (articolo 40) dinanzi al Tribunale competente (articolo 27), quest’ultimo convoca con decreto le parti non oltre quarantacinque giorni (articolo 41, comma 1) salvo abbreviazione (articolo 41, comma 3), con termine a sette giorni prima dell’udienza per eventuali difese (articolo 41, comma 4) e con obbligo per il debitore non istante di depositare la documentazione di cui all’articolo 39 (articolo 41, comma 4).

La cancelleria acquisisce i dati e i documenti di cui all’articolo 367 (fermo restando quanto sopra relazionato anche rispetto ai richiamati articoli 363 e 364). Il Tribunale, definita la domanda di accesso come recita il comma 1 dell’articolo 49, in quella che nella legge del ‘42 viene definita “istruttoria prefallimentare”, accertati i presupposti dell’articolo 121 dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. Per chiarezza espositiva, l’articolo 121 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza.

Nel declinare il presupposto soggettivo dal combinato disposto degli articoli 121 e 2, comma 1, lett. d) del Codice della Crisi, si evince che soggiace dunque alla procedura di liquidazione giudiziale l’imprenditore commerciale che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica (ad esclusione dello Stato e degli enti pubblici) che non dimostrino di rientrare nella qualificazione di impresa minore. Si parlerà di impresa minore alla compresenza dei sottostanti tre requisiti:

  1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore. Balza subito all’occhio che rispetto alla formulazione del comma 2 dell’articolo 1 della legge fallimentare, è stata eliminata l’espressione “ricavi lordi”, richiamando unicamente il concetto di “ricavi” rendendo così chiaro il rinvio alla disciplina codicistica di cui agli articoli 2425 e 2525bis c.c.;
  3. un ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00

Per quanto attiene il presupposto oggettivo, esso viene definito sempre nell’articolo 2, comma 1, del Codice della Crisi, laddove alla lett. b) viene indicato quale “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Anche sotto questo aspetto non si sono registrati quindi particolari modifiche rispetto alla definizione che dello status di insolvenza dà la legge fallimentare del 1952 all’articolo 5.

Presentato invece ricorso da parte del debitore per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, e dunque presentata domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione, comunque nelle stesse modalità e con prescrizioni già enunciate sopra (e la documentazione di cui all’articolo 39), salva la facoltà di richiedere il concordato preventivo con la conseguente assegnazione dei termini di cui all’articolo 44, comma 1, lett. a) già enunciato, il tribunale, fissata l’udienza e convocato il debitore, nomina un commissario giudiziale disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, autorizzandolo ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari, del Registro delle Imprese, e ad acquisire dall’Agenzia delle Entrate l’elenco dei clienti e dei fornitori e dagli istituti di crediti ed altri intermediari finanziari la documentazione contabile, ed infine acquisire schede contabili dei fornitori e clienti relative ai rapporti con il debitore. Infine dispone gli obblighi informativi periodici.

Depositato il piano e la proposta di concordato, il tribunale verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano, acquisito il parere del commissario giudiziale, apre la procedura di concordato con decreto mediante il quale nomina il giudice delegato, stabilisce la data iniziale e finale per l’espressione del voto da parte dei creditori (da esprimersi nel caso anche utilizzando le strutture informatiche) e fissa il termine per la comunicazione ai creditori del provvedimento, fissa il termine perentorio non superiore a quindici giorni entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria almeno il 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura (o almeno la minor somma non inferiore al 20% di tali spese determinate dal tribunale).

Anche tale decreto deve essere comunicato entro il giorno successivo al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e nello stesso termine per estratto deve essere trasmesso al Registro delle Imprese affinché entro il successivo giorno provveda alla sua trascrizione. In mancanza, di contro, delle condizioni di ammissibilità e di fattibilità, sentito il debitore e i creditori che eventualmente hanno proposto domanda di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero, con decreto motivato, dichiara inammissibile la proposta e su ricorso di uno dei soggetti legittimati e dà avvio alla liquidazione giudiziale al sussistere dei presupposti previsti.

In conclusione, vi è l’introduzione di un procedimento per l’accesso ad una delle procedure, sia questa di liquidazione giudiziale sia di ammissione al concordato preventivo (anche in bianco) che di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, declinato quale unitario, il quale, una volta radicato, si dipana nella trattazione a seconda prevedendo la prosecuzione del procedimento o ex articolo 41 per la liquidazione giudiziale o la prosecuzione ex articoli 44, 47 e 48 per il concordato e, parzialmente, per gli accordi di ristrutturazione.

La lettura delle distinte norme è particolarmente articolata (per non dire farraginosa) e permeata da continui rinvii tra di esse, la qual cosa rende di non poca facilità ogni valutazione in merito alla effettiva funzionalità concreta dell’impianto normativo relativo al procedimento unico. Si pensi in particolare ai casi con una pluralità di richieste che già di per sé offrono un quadro frastagliato di ipotesi di regolazione della crisi e della insolvenza o ai differenti procedimenti pendenti in gradi differenti rispetto ai quali il principio della riunione di cui all’articolo 7 si prospetta come di difficile applicazione.

Invero, se da un lato non si può negare che quantomeno la domanda di accesso ad esse riceva un’unica disciplina, dall’altra ha comunque il risultato che le specifiche trattazioni rispetto alle differenti procedure ricevono disciplina distinta a seconda di ciascuna di esse, con ciò frustrando forse l’intento riformatore che permeava la ipotesi di riforma declinata dalla Commissione Rordorf annunciata con l’intento di offrire un unico procedimento in cui far confluire tutte le domande e istanze, anche contrapposte, in vista dell’adozione o dell’omologazione della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o di insolvenza accertate.

Di contro il procedimento declinato nel CCII disciplina alla stessa maniera la domanda ma, come visto, mantiene distinti e differentemente regolati i singoli procedimenti la cui trattazione unitaria è ancorata esclusivamente all’articolo 7, disciplinante l’istituto della riunione, la quale, peraltro, ben potrebbe risultare di difficile applicazione