x

x

Knox c. Italia: la CEDU riconosce la violazione dei diritti difensivi nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher

CEDU
CEDU

“Fin quando gli uomini sono costretti a ascoltare entrambe le parti, c’è sempre una speranza; è quando si presta attenzione a una parte soltanto che gli errori si cristallizzano in pregiudizi, e la stessa verità cessa di produrre i suoi effetti, perché il fatto di essere stata esasperata la rende falsa” John Stuart Mill, “On liberty”

 

Abstract: Lo scritto analizza la recente pronuncia della Corte EDU con cui lItalia è stata condannata per la violazione dei diritti fondamentali di Amanda Knox, nel processo a suo carico per il delitto di calunnia. Da questa sentenza è possibile trarre alcuni spunti di riflessione in merito allincidenza della violazione dei diritti difensivi sulla giustizia processuale e sulla distanza tra la verità storica e quella giudiziaria.

 

Indice

1. Premessa sulla decisione della CEDU

2. La decisione della Corte

3. La decisione della Corte

3.1 Violazione dellarticolo 3 CEDU

3.2 Violazione dellarticolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU

3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU

4. Conclusioni

 

1. Premessa

Il 24 gennaio 2019 la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (di seguito Corte EDU) ha definito il procedimento intentato dalla cittadina statunitense Amanda Knox nei confronti dello Stato italiano

La pronuncia della Corte EDU, connessa al processo che è costatato alla Knox una condanna per il delitto di calunnia, impone una breve riflessione circa lapparente antinomia tra lefficacia del processo e lefficacia dei diritti difensivi.

Innanzitutto, al centro del processo penale vi è lindagato e lindagato, in quanto tale, si presume innocente fino alla condanna definitiva.

Sul punto la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel ritenere che la presunzione di non colpevolezza enucleata dallarticolo 27 c. 2 Costituzione debba intendersi nel senso – evidentemente più garantista – di presunzione di innocenza, secondo una lettura convenzionalmente orientata ai sensi dellarticolo 6 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (di seguito CEDU).

Di conseguenza, per valutare la posizione di chiunque rimanga coinvolto in un processo penale, si rende necessario abbandonare ogni distinzione tra soggetti colpevoli e non colpevoli. A tale presunzione di innocenza, che, come detto, tutela linteressato fino alla pronuncia irrevocabile, deve corrispondere un trattamento processuale da non colpevole, configurando questa un generale obbligo di civiltà ancora prima che un principio di diritto.

Non bisogna infatti mai scordare che il processo penale è finalizzato allaffermazione della Giustizia, quale esaltazione della libertà e della democrazia, senza piegarlo ad istanze punitive né separarlo dalleffettività delle garanzie difensive, le quali spettano indistintamente ad ogni individuo.

Se può dirsi vero che il Pubblico Ministero rappresenta la società nellinteresse della punizione della colpa e che il difensore rappresenta la società nellinteresse dellinnocenza, non è meno vero che entrambi fanno parte di un sistema volto a realizzare lefficacia del processo, che trova la propria ragione ed al contempo il proprio limite nel rispetto delle c.d. garanzie difensive. Tali garanzie non sono altro che lespressione del grado di cultura del processo e della società e non riguardano soltanto limputato, bensì ogni cittadino, perchè questi, anche se potrebbe non essere mai coinvolto in un giudizio penale, ha diritto al rispetto di quanto la Costituzione gli ha promesso. Il rispetto delle garanzie riconosciute ad ogni individuo incide direttamente sulla giustizia del processo e garantisce di conseguenza la giustizia dellaffermazione circa la sua colpevolezza o innocenza.

In tali termini, non esiste una contrapposizione reale tra istanze punitive e difensive, ma solo un interesse universale alla salvaguardia della nostra libertà di cittadini: dunque, non c’è nessuna reale alternativa né alcun conflitto tra efficienza del processo e garanzie del cittadino.

 

2. I fatti

Nella notte tra il 1 e il 2 novembre 2007 Meredith Kercher, una ragazza inglese di 20 anni, veniva assassinata a Perugia allinterno dellappartamento in cui viveva insieme ad altre ragazze.

Il 5 novembre 2007 Raffaele Sollecito, legato sentimentalmente ad Amanda Knox, coinquilina statunitense della vittima, veniva convocato in questura per lacquisizione delle sue dichiarazioni. Egli si presentava accompagnato dalla Knox. Secondo quanto emerso da loro precedenti dichiarazioni, i due avrebbero trascorso la notte in cui Meredith è stata assassinata presso labitazione del Sollecito ed avrebbero scoperto il corpo della vittima solo la mattina seguente.

In questura Amanda veniva sentita come persona informata sui fatti, una prima volta all1.45 alla presenza di tre agenti di polizia e di una funzionaria che fungeva da interprete ed una seconda volta alle 5.45 alla presenza del Pubblico Ministero. Nel corso di tali audizioni – qualificate come spontanee dichiarazioni – la studentessa americana, precedentemente dichiaratasi estranea ai fatti, indicava quale colpevole dellomicidio Patrick Lumumba, gestore del locale ove la stessa lavorava occasionalmente.

Tuttavia, poco tempo dopo, rendeva dichiarazioni diverse. In particolare, scriveva una dichiarazione (del 6 novembre) ed altre due memorie (del 9 novembre) rivolte agli avvocati in cui, da un lato, ritrattava il contenuto di quanto dichiarato agli agenti in merito alle accuse nei confronti del Lumumba e, dallaltro, sosteneva di avere reso tali dichiarazioni in uno stato di incapacità di intendere e di confusione mentale, stato causato della violenza verbale e fisica subita dagli agenti.

Secondo quanto affermato dalla ragazza, durante le audizioni della notte del 6 novembre – peraltro condotte in una lingua a lei sconosciuta e con laiuto di un interprete improvvisato – la stessa sarebbe stata colpita due volte alla testa da un agente, offesa ed accusata di mentire perché in realtà a conoscenza dellidentità del colpevole nonché minacciata di finire in carcere per i successivi trentanni qualora non avesse parlato. Inoltre, gli agenti avrebbero più volte sostenuto di aver accertato la sua presenza nellabitazione al momento del delitto ed avrebbero smesso di maltrattatala solo in seguito alla sua indicazione del colpevole; momento in cui un poliziotto lavrebbe abbracciata e accarezzata.

La successiva attività investigativa conduceva ad accertare linnocenza di Lumumba, mentre la Knox veniva arrestata per lomicidio della Kercher, ipoteticamente commesso in concorso col Sollecito e Rudy Guede, che si presumeva avesse una relazione con la vittima.

Nel corso del processo, in ragione di quanto raccontato circa le modalità di audizione nella notte del 5 e il 6 novembre, la Knox veniva denunciata per aver prospettato in capo ai pubblici funzionari potenziali responsabilità penali. Simmetricamente, la difesa dellimputata richiedeva laccertamento della responsabilità degli operanti in ragione delle modalità di conduzione dellinterrogatorio. La prima notizia di reato si concludeva con una pronuncia di innocenza dellimputata per il reato di calunnia, mentre la seconda non veniva mai qualificata come notizia di reato ed iscritta nel relativo registro.

Amanda veniva tuttavia condannata per le dichiarazioni accusatorie nei confronti del Lumumba con sentenza che diveniva definitiva nel 2013. Contro tale decisione ricorreva alla Corte di Strasburgo denunciando diverse violazioni della CEDU, tutte relative al modo in cui era stata condotta la sua audizione la notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007.

Nello specifico, la ricorrente lamentava la violazione dellarticolo 3 CEDU, sotto il profilo della violazione dellarticolo 8 CEDU per lestrema pressione psicologia subita – in una situazione di ristrettezza di fisica – che lavrebbe indotta alle dichiarazioni etero accusatorie; la violazione degli artt. 6. e 3 lettera a) c) e) sotto il triplice profilo

della mancata comunicazione in lingua comprensibile della natura e dei motivi dellaccusa a suo carico,

della mancata assistenza di un difensore e

della mancata assistenza di un interprete professionista e indipendente: lufficiale di polizia infatti aveva a suo avviso svolto una funzione di mediatore suggerendole ipotesi sul corso degli eventi.

 

3. La decisione della Corte

3.1 Violazione dellarticolo 3 CEDU

A norma dellarticolo 3 CEDU Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dellarticolo 3 della Convenzione, norma che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Circa le denunce di torture o trattamenti disumani perpetrate dalla polizia, la giurisprudenza europea riconosce una particolare tutela alle vittime, prevedendo, in generale, forti presunzioni di responsabilità in capo al Governo (cfr. Salman c. Turchia, par. 100; Rivas c. Francia, par. 38; Bouyid c. Belgio, par. 83, Turan Cakir c. Belgio, par. 54; Mete e altri c. Turchia, par. 112, Gäfgen, par. 92, e El-Masri c. Macedonia, par. 152).

È tuttavia necessario precisare che, per un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, le predette presunzioni trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle lesioni fisiche evidenti, mentre esse vengono meno in relazione a violenze psicologiche, dove spetta piuttosto al ricorrente dimostra leffettività della lesione subita, secondo le ordinarie ripartizioni probatorie.

Nel caso di specie, la violazione dellarticolo 3 della Convenzione è stata affermata solo in ordine al profilo procedurale. In particolare, lassenza assoluta di indagini sul comportamento degli agenti in sede di audizione – denunciato dalla ricorrente – avrebbe infatti impedito la verifica concreta dei lamentati trattamenti disumani e degradanti.

Sul punto la giurisprudenza europea (cfr. Bouyid c. Belgio, parr. 115-123; El-Masri c. Macedonia, par.182-185; Mocanu e altri c. Romania, parr. 316-326) ritiene che un’“indagine” sia “effettiva” quando risulti:

1. indipendente ed imparziale, pertanto condotta da autorità prive di qualsiasi connessione gerarchica con gli indagati e dotate di uneffettiva indipendenza da essi;

2. tempestiva, caratteristica che risulta essenziale non solo per la prova dei fatti, ma anche per non dissolvere il legame di fiducia sociale riposto nelle istituzioni e non dare adito a sospetti di collusione o di tolleranza di atti illeciti;

3. approfondita, poiché le autorità devono condurre un tentativo serio e scrupoloso di ricostruzione dei fatti;

4. efficace, in quanto l’indagine deve essere in grado di condurre all’identificazione ed alla punizione dei responsabili, considerando però che tale obbligo non si configura come dovere di perseguire un certo risultato ma di mezzi da impiegare.

La Corte ha affermato che “si deve pertanto concludere che la ricorrente non ha beneficiato di unindagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità nel suo caso” e che “per quanto riguarda laspetto materiale della denuncia la Corte ritiene che non vi siano prove per concludere che la ricorrente sia stata sottoposta al trattamento inumano e degradante di cui si lamenta” (p. 138-139 sentenza).

In proposito, larticolo 112 Costituzione, nel sancire lobbligatorietà dellazione penale, integra senza dubbio una delle conquiste più qualificanti della nostra Carta fondamentale, segnando il superamento della concezione potestativa della giustizia.

Ed infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991, ha definito tale principio come il “punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale”, in quanto trova ragione nei principi di uguaglianza, legalità ed indipendenza istituzionale della pubblica accusa.

Lintroduzione dellarticolo 112 è da ricondursi alla volontà di discostarsi da un passato autoritario, ove vigeva la soggezione dei Pubblici Ministeri al Ministro della Giustizia e ha continuato a operare in ragione dellassetto vigente tra politica e magistratura.

Lindipendenza e lobbligatorietà dellazione penale, considerate dai costituenti come facce della stessa medaglia, costituiscono (o meglio, costituirebbero) il miglior baluardo delluguaglianza di tutti i cittadini. La violazione di tali principi nuocerebbe a tutti, in quanto, senza laccertamento della fondatezza di ogni notizia di reato, le norme incriminatrici costituirebbero vuote e astratte previsioni di divieti e la tutela penale sarebbe demandata a criteri di priorità discrezionali valutati di volta in volta da ogni soggetto inquirente.

Pertanto, la violazione dellobbligatorietà dellazione penale porta con sé – sempre – un vuoto di tutela che, nel caso specifico, si è concretizzato nellimpossibilità di accertare eventuali responsabilità in capo agli agenti.

Ciò, nonostante, da un lato, nel giudizio di merito siano emersi interrogatori ripetuti per ore nel corso della notte; atteggiamenti promiscui da parte di un agente che aveva abbracciato la ragazza in ragione delle dichiarazioni accusatorie, lassenza di un difensore e di un interprete qualificato e la verbalizzazione di quanto avvenuto estremamente breve e incompleta e, dallaltro, il Tribunale di Firenze chiamato ad accertare la calunniosità delle accuse della Knox nei confronti degli agenti, nel negare la responsabilità dellimputata, abbia accertato che nel corso della testimonianza vi sono stati “omissioni”, “verbali inaffidabili” oltre a  “diritti negati”.

 

3.2 Violazione dellarticolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU

A norma dellarticolo 6 paragrafo 1 CEDU: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente... e dell’articolo 6 paragrafo 3 lettera c) CEDU “difendersi personalmente o avere lassistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato dufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.

La seconda violazione accertata dalla Corte attiene allarticolo 6 § 3 della Convezione, cagionata dallassenza dellassistenza difensiva durante le audizioni. Come visto, le dichiarazioni della Knox venivano verbalizzate come “spontanee”, anche se tale qualifica sconta le conseguenze della mancata verifica circa la condotta tenuta dagli agenti.

È di tutta evidenza che il mancato accertamento delle modalità di conduzione dellinterrogatorio dovrebbe impedire di poter qualificare le dichiarazioni rese dalla ricorrente come spontanee, nozione che presuppone lassenza di coercizioni di sorta.

Non è infatti un caso se la giurisprudenza interna consente lutilizzo delle dichiarazioni rese dallindagato in assenza di un difensore quando queste sono spontanee e costituiscono, come nel caso in esame, un reato in sé (ex multis Cass. Pen. n. 10089/2005, n. 26460/10 e n. 33583/15).

Nel caso de quo la Corte, ribadendo che la qualifica di indagato attiene ad un profilo sostanziale (cfr. Simeonovic c. Bulgaria p. 110-111) e che si connette allesistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il soggetto sia coinvolto nel fatto di reato, ha osservato come “la ricorrente (fosse) già stata ascoltata dalla polizia il 2,3,4 novembre 2007 ed era stata intercettata” (pg. 151 sentenza).

“Tuttavia” ha aggiunto la Corte “anche se tali elementi non fossero sufficienti per concludere che alle ore 1.45 del 6 novembre 2007 la ricorrente potesse essere considerata sospetta ai sensi della giurisprudenza” – il che comunque contrasterebbe con le denunciate dichiarazioni di polizia circa le prove che avrebbero collocato la ricorrente sul luogo del fatto al momento dellassassinio – “va notato che quando ha rilasciato le sue dichiarazioni alle ore 5.45 dinanzi al pubblico ministero, ha formalmente acquisito lo status di persona incriminata”.

A tal punto la Corte si è soffermata sullassenza, nel caso di specie, di motivi imperativi che legittimassero la limitazione al diritto di accesso ad un difensore e, infine, ha valutato lequità complessiva del procedimento a carico della ricorrente.

Nel farlo, ha considerato i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea e riassunti nella sentenza Beuze c. Belgio (par. 150 sent.), ossia

(i) lo stato di vulnerabilità dellaccusato,

(ii) le circostanze in cui sono state ottenute le prove ammesse in giudizio,

(iii) il quadro normativo e la capacità dellaccusato di confutare le prove a suo carico,

(iv) la natura incriminatoria o meno delle dichiarazioni rese da Beuze in assenza del suo avvocato,

(v) le informazioni di cui la giuria si è servita per giungere al verdetto.

Come esposto, Amanda versava in una situazione di particolare vulnerabilità, considerato che allepoca dei fatti aveva ventanni ed era da poco in Italia, non parlava né comprendeva fluentemente la lingua, ed è stata ascoltata in assenza di un difensore e di un interprete terzo.

In ragione di tali argomenti, la Corte ha concluso che nel processo per calunnia sia stato violato anche il diritto ad un processo equo.

 

3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU

Infine, la Corte ha accertato la violazione dellarticolo 6 § 1 e 3 lettera e), che sancisce il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.

Nelleffettuare una ricognizione del diritto applicabile al caso, la Corte si è soffermata sulle previsioni della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto allinterpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il cui obiettivo è quello di facilitare lapplicazione pratica del diritto allinterpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, sancito dallarticolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire il diritto ad un processo equo delle persone indagate o imputate.

Sul punto la Corte ha rilevato che, il ruolo svolto dalla funzionaria di polizia di traduttrice “è andato oltre le funzioni di interprete che era tenuta a svolgere". La stessa infatti “aveva in effetti lintenzione di stabilire un rapporto umano e emotivo con la ricorrente, assumendo il ruolo di mediatore e acquisendo un atteggiamento materno non richiesto” (par. 185 sent).

Nellaffermare tale concetto, la Corte ha elevato lo standard di tutela previsto dalla precedente giurisprudenza, inserendo, accanto al requisito della “professionalità dellinterprete”, quello dellimparzialità.

In ordine al primo profilo, secondo la giurisprudenza europea, il diritto allassistenza linguistica deve essere concreto ed effettivo per consentire allimputato di conoscere ciò che gli viene addebitato e di difendersi e si concretizza non solo nellobbligo per le autorità competenti di nominare un interprete, ma anche – qualora le circostanze lo richiedano – di effettuare un controllo a posteriori del valore dellinterpretariato (cfr. Hermi c. Italia [GC], par. 70; Kamasinski c. Austria, par. 74; Cuscani c. Regno Unito, par. 39; Protopapa c. Turchia, par. 80, Vizgirda c. Slovenia, parr. 75-79).

In merito ad imparzialità e indipendenza del traduttore, sebbene la Corte non ne abbia chiaramente affermato la necessità, in concreto ha censurato latteggiamento della funzionaria di polizia che ha inteso creare una relazione umana e emotiva con la ricorrente, capace di influenzare le dichiarazioni della stessa.

La configurazione del diritto allassistenza linguistica come diritto soggettivo non rinunciabile da parte dellimputato è unacquisizione risalente nel nostro ordinamento, sulla quale hanno inciso in maniera significativa le norme internazionali ed europee in materia di giusto processo.

Inizialmente, infatti, la funzione della traduzione era considerata in termini oggettivi, quale mera collaborazione con lautorità giudiziaria rivolta alla rimozione dellincomunicabilità linguistica e legata al buon andamento dei processi; ora, invece, il nesso lingua-diritto-processo ha assunto un valore fondamentale, oggetto di un preciso diritto dellimputato e direttamente derivante dal diritto di difesa.

È di tutta evidenza, infatti, che la sussistenza di barriere linguistiche di fatto vanifica i diritti umani dellimputato ed elimina gli interessi difensivi senza i quali nessun processo può dirsi giusto.

Per questo motivo la giurisprudenza europea ha da tempo chiarito che la finalità dellarticolo 6 co. 3 lettera e) è quella di attenuare “gli svantaggi che limputato che non comprende o si esprime nella lingua usata dalla Corte soffre rispetto chi è familiare con tale lingua” (Luedicke, Belkacem e Koc. contro Germania) e, analogamente, la Corte Costituzionale, già dal 1993, considera listituto della traduzione degli atti e della presenza dellinterprete per limputato alla stregua di una “clausola generale di ampia applicazione che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa” (Corte Costituzione 10/93).

Eppure, a distanza di diversi anni, si assiste ancora a violazioni di tale meta diritto che, collocandosi a monte rispetto tutti i diritti processuali riconosciuti allimputato, ne integra la “capacità processuale”, consentendogli di partecipare coscientemente al procedimento.

 

4. Conclusioni

In conclusione, la Corte ha accertato la violazione degli articoli 3, 6 parargafo 1, 3 lettera c) e 6 paragrafo 1, 3 lettera e) e ha condannato lo Stato italiano a risarcire economicamente la ricorrente.

Se quanto esposto non fosse sufficiente ad illustrare lincidenza del rispetto delle garanzie difensive del soggetto indagato-imputato sulla correttezza dellesito processuale, basti considerare come si è concluso il procedimento per lassassinio di Meredith: Amanda e Raffaele sono stati assolti allesito di 5 gradi di giudizio durati 8 anni, mentre Rudi Guede è stato condannato a 16 anni di reclusione per un omicidio commesso in concorso con nessuno.

Bibliografia

S. Carrer, “Il caso Beuze c. Belgio alla corte EDU: la Grande Camera deraglia sullarticolo 6?”, giurisprudenza penale

G. Colavecchio, “Caso Knox: la Corte di Strasburgo condanna lItalia per violazione dellarticolo 3 e del diritto di difesa. "Osservatorio LItalia e la CEDU n. 1/2019

D. Curtotti Nappi, Il problema delle lingue nel processo penale Ed. Giuffrè, 2002

M. Gialuz, “La violazione dei diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna lItalia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox, Diritto penale contemporaneo

M. Gialuz, “La lingua come diritto: il diritto allinterpretazione e alla traduzione al processo penale, Padova

R.E. Kostoris, “Per unobbligatorietà temperata dellazione penale, Riv. dir. proc. 2007

E. Longo, “Il diritto allassistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo”, Osservatorio sulle fonti

A. Peri, “Obbligatorietà dellazione penale e criteri di priorità. La modellistica delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo: un quadro ricognitivo”, Forum costituzionale

D. Perugia, Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto allinterprete e alla traduzione degli atti, Diritto penale contemporaneo

P. Sechi, “Straniero non abbiente e diritto allinterprete”, Giurisprudenza costituzionale, 2007, fascicolo 4

E. Randazzo, “La giustizia nonostante” Ed. Sellerio, Palermo, 2006