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Agenzia delle Entrate: lavoro autonomo occasionale: niente ritenuta per le spese necessarie

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 di ieri, ha risposto al quesito posto dall’Istituto Italiano di Tecnologia, in merito alla questione sul rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme e che, parallelamente, il percipiente non sia tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette somme.

L’Amministrazione finanziaria ha osservato, anzitutto, che le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Tuttavia, vi è differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, in quanto sussiste un diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Infatti, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).

Secondo l’Agenzia, quindi, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solo il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta; il medesimo trattamento si applica anche nel caso in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente. Pertanto, nel caso di specie, l’istituto non deve assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Il percipiente non deve compilare la dichiarazione.


Unica eccezione si ha quando il compenso supera (anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente) le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività; in questo caso viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività occasionale e, quindi, all’intera cifra elargita dal committente dovrà essere applicata la ritenuta.

Quanto affermato nella risoluzione in esame rappresenta, secondo il comunicato stampa diffuso ieri, un ulteriore passo nella semplificazione degli adempimenti.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 di ieri, ha risposto al quesito posto dall’Istituto Italiano di Tecnologia, in merito alla questione sul rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale.


In particolare, l’Agenzia ha chiarito che non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme e che, parallelamente, il percipiente non sia tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette somme.

L’Amministrazione finanziaria ha osservato, anzitutto, che le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Tuttavia, vi è differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, in quanto sussiste un diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Infatti, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).

Secondo l’Agenzia, quindi, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solo il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta; il medesimo trattamento si applica anche nel caso in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente. Pertanto, nel caso di specie, l’istituto non deve assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Il percipiente non deve compilare la dichiarazione.


Unica eccezione si ha quando il compenso supera (anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente) le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività; in questo caso viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività occasionale e, quindi, all’intera cifra elargita dal committente dovrà essere applicata la ritenuta.

Quanto affermato nella risoluzione in esame rappresenta, secondo il comunicato stampa diffuso ieri, un ulteriore passo nella semplificazione degli adempimenti.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49)