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Agenzia delle Entrate: perdite su crediti, i chiarimenti

Il presente contributo si sofferma sui requisiti previsti dal novellato articolo 101, comma 5, del  Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), riformato dal decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Sulla base del dettato normativo, “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. L’applicabilità della norma è subordinata all’esistenza di determinati elementi.

In particolare, la norma richiede l’impossibilità da parte del creditore di realizzare in futuro la pretesa creditoria, valutazione che deve risultare da una specifica documentazione, ad esempio, dalle lettere dei legali o dalle relazioni messe a punto da società specializzate in recupero crediti. Fanno eccezione i crediti di modesta entità e i casi in cui “sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (…) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”

Da ciò si può facilmente desumere che gli elementi certi e precisi sussistono quando dal bilancio di esercizio si rilevano crediti di modesto importo, considerati nel loro valore nominale (senza considerare cioè svalutazioni, interessi di mora o oneri accessori addebitabili al debitore), che risultano scaduti da almeno sei mesi. La verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d’imposta più posizioni creditorie.

Tornando al testo di legge, il comma 5 prevede la sussistenza di elementi certi e precisi nelle ipotesi di prescrizione del diritto e, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Ulteriore ipotesi di deducibilità è prevista in caso di procedure concorsuali. In forza del nuovo testo di legge, l’ammissione al fallimento e alle altre procedure concorsuali genera una sorta di automatismo, in quanto la definitiva impossibilità di realizzazione del credito da parte del creditore è attestata dallo stato di insolvenza (o crisi nel caso del concordato preventivo), accertata dall’autorità giudiziaria o amministrativa.

Ai fini della deducibilità, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento con cui ha inizio una diversa procedura.

Il nuovo testo di legge troverà applicazione dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.

(Agenzia delle Entrate, Circolare 1 agosto 2013, n. 26/E)

Il presente contributo si sofferma sui requisiti previsti dal novellato articolo 101, comma 5, del  Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), riformato dal decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Sulla base del dettato normativo, “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. L’applicabilità della norma è subordinata all’esistenza di determinati elementi.

In particolare, la norma richiede l’impossibilità da parte del creditore di realizzare in futuro la pretesa creditoria, valutazione che deve risultare da una specifica documentazione, ad esempio, dalle lettere dei legali o dalle relazioni messe a punto da società specializzate in recupero crediti. Fanno eccezione i crediti di modesta entità e i casi in cui “sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (…) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”

Da ciò si può facilmente desumere che gli elementi certi e precisi sussistono quando dal bilancio di esercizio si rilevano crediti di modesto importo, considerati nel loro valore nominale (senza considerare cioè svalutazioni, interessi di mora o oneri accessori addebitabili al debitore), che risultano scaduti da almeno sei mesi. La verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d’imposta più posizioni creditorie.

Tornando al testo di legge, il comma 5 prevede la sussistenza di elementi certi e precisi nelle ipotesi di prescrizione del diritto e, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Ulteriore ipotesi di deducibilità è prevista in caso di procedure concorsuali. In forza del nuovo testo di legge, l’ammissione al fallimento e alle altre procedure concorsuali genera una sorta di automatismo, in quanto la definitiva impossibilità di realizzazione del credito da parte del creditore è attestata dallo stato di insolvenza (o crisi nel caso del concordato preventivo), accertata dall’autorità giudiziaria o amministrativa.

Ai fini della deducibilità, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento con cui ha inizio una diversa procedura.

Il nuovo testo di legge troverà applicazione dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.

(Agenzia delle Entrate, Circolare 1 agosto 2013, n. 26/E)