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Cassazione Civile: i sindaci non attenti pagano per le frodi fiscali commesse dagli amministratori

I sindaci sono responsabili del dissesto della società a causa di truffe e frodi fiscali commesse dagli amministratori, se non hanno messo in atto i controlli di legalità cui sono tenuti. È la Corte di Cassazione a sancirlo confermando quanto già stabilito dai giudici di primo e secondo grado.

In particolare, il 22 gennaio del 2002 il Tribunale di Napoli aveva condannato i sindaci, insieme agli amministratori, al risarcimento dei danni subiti dalla società (nella misura di 5.000.000.000 di Lire) e addebitabili all’omissione del doveroso controllo degli stessi sul comportamento dell’amministratore.

L’amministratore, oltre ad essere responsabile di false fatture, aveva infatti omesso di convocare l’assemblea per i provvedimenti di cui all’articolo 2446 del Codice Civile, vale a dire la riduzione del capitale per perdite.

Il 4 aprile del 2007, la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la decisione assunta dal giudice di primo grado sostenendo, in particolare, che “i sindaci sono tenuti a un controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori” e che “tale controllo deve essere esercitato con particolare diligenza in presenza di situazioni che destino il sospetto di irregolarità nella gestione ed in genere di segnali di pericolo circa il malessere economico e finanziario della società”.

La Corte di Cassazione richiama la decisione del Tribunale di primo grado e, in riferimento alla pronuncia della Corte di Appello, sostiene che: “In tale situazione non appare censurabile il fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto che nell’addebito ai sindaci di omesso controllo degli amministratori, così da consentire loro di porre in essere truffe e false fatturazioni, fosse implicitamente compreso l’addebito di omesso controllo della contabilità”, e ciò tanto più considerando che proprio l’esame della contabilità avrebbe consentito di rilevare anche fatture false e inattendibili.

La condanna a carico dei sindaci viene dunque resa definitiva dalla Corte di Cassazione: il fallimento della società è strettamente connesso alla violazione, da parte dei sindaci, dell’obbligo di vigilanza anche sulla contabilità e il danno subito si sarebbe potuto evitare, dunque, con una condotta conforme ai doveri.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 11 aprile 2013, n. 13081)

I sindaci sono responsabili del dissesto della società a causa di truffe e frodi fiscali commesse dagli amministratori, se non hanno messo in atto i controlli di legalità cui sono tenuti. È la Corte di Cassazione a sancirlo confermando quanto già stabilito dai giudici di primo e secondo grado.


In particolare, il 22 gennaio del 2002 il Tribunale di Napoli aveva condannato i sindaci, insieme agli amministratori, al risarcimento dei danni subiti dalla società (nella misura di 5.000.000.000 di Lire) e addebitabili all’omissione del doveroso controllo degli stessi sul comportamento dell’amministratore.

L’amministratore, oltre ad essere responsabile di false fatture, aveva infatti omesso di convocare l’assemblea per i provvedimenti di cui all’articolo 2446 del Codice Civile, vale a dire la riduzione del capitale per perdite.

Il 4 aprile del 2007, la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la decisione assunta dal giudice di primo grado sostenendo, in particolare, che “i sindaci sono tenuti a un controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori” e che “tale controllo deve essere esercitato con particolare diligenza in presenza di situazioni che destino il sospetto di irregolarità nella gestione ed in genere di segnali di pericolo circa il malessere economico e finanziario della società”.

La Corte di Cassazione richiama la decisione del Tribunale di primo grado e, in riferimento alla pronuncia della Corte di Appello, sostiene che: “In tale situazione non appare censurabile il fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto che nell’addebito ai sindaci di omesso controllo degli amministratori, così da consentire loro di porre in essere truffe e false fatturazioni, fosse implicitamente compreso l’addebito di omesso controllo della contabilità”, e ciò tanto più considerando che proprio l’esame della contabilità avrebbe consentito di rilevare anche fatture false e inattendibili.

La condanna a carico dei sindaci viene dunque resa definitiva dalla Corte di Cassazione: il fallimento della società è strettamente connesso alla violazione, da parte dei sindaci, dell’obbligo di vigilanza anche sulla contabilità e il danno subito si sarebbe potuto evitare, dunque, con una condotta conforme ai doveri.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 11 aprile 2013, n. 13081)