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Cassazione Civile: il premio fedeltà fa parte della retribuzione

Le somme di denaro, erogate dal datore di lavoro al dipendente, come beneficio integrativo del trattamento economico, sono da considerarsi come vero e proprio corrispettivo, dunque tassabili. È quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, su ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il fisco ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che considerava non tassabile l’erogazione dell’impresa, data la natura liberale e l’eccezionalità del trattamento economico corrisposto.

I giudici di legittimità hanno stabilito che, in conformità con le norme antielusive, tutte le forme di corrispettivo del lavoro dipendente sono da considerarsi retribuzione, dunque tassabili, ad eccezione dei casi in cui le erogazioni presentino i caratteri di eccezionalità e non ricorrenza, come espressamente previsto all’articolo 48, comma 2, lettere f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Oggetto della disputa è rappresentato dal premio fedeltà, generalmente corrisposto ai dipendenti che intrattengono un rapporto di lavoro continuato con un medesimo datore per un determinato periodo di tempo. Detta forma di liberalità assume i connotati della retribuzione, e quindi forma il reddito per il versamento dell’IRPEF, nel momento in cui perde il carattere di eccezionalità, divenendo “prevedibile” da parte del lavoratore.

La “prevedibilità” di tale corrispettivo da parte dei soggetti legati da un rapporto lavorativo, in seguito all’erogazione continuata per un determinato arco temporale, determina l’introduzione dello stesso nel novero dei parametri che definiscono la retribuzione, pienamente assoggettata al calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta, Sentenza 3 dicembre 2013, n. 27099)


Le somme di denaro, erogate dal datore di lavoro al dipendente, come beneficio integrativo del trattamento economico, sono da considerarsi come vero e proprio corrispettivo, dunque tassabili. È quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, su ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.


In particolare, il fisco ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che considerava non tassabile l’erogazione dell’impresa, data la natura liberale e l’eccezionalità del trattamento economico corrisposto.

I giudici di legittimità hanno stabilito che, in conformità con le norme antielusive, tutte le forme di corrispettivo del lavoro dipendente sono da considerarsi retribuzione, dunque tassabili, ad eccezione dei casi in cui le erogazioni presentino i caratteri di eccezionalità e non ricorrenza, come espressamente previsto all’articolo 48, comma 2, lettere f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Oggetto della disputa è rappresentato dal premio fedeltà, generalmente corrisposto ai dipendenti che intrattengono un rapporto di lavoro continuato con un medesimo datore per un determinato periodo di tempo. Detta forma di liberalità assume i connotati della retribuzione, e quindi forma il reddito per il versamento dell’IRPEF, nel momento in cui perde il carattere di eccezionalità, divenendo “prevedibile” da parte del lavoratore.

La “prevedibilità” di tale corrispettivo da parte dei soggetti legati da un rapporto lavorativo, in seguito all’erogazione continuata per un determinato arco temporale, determina l’introduzione dello stesso nel novero dei parametri che definiscono la retribuzione, pienamente assoggettata al calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta, Sentenza 3 dicembre 2013, n. 27099)