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Cassazione Civile: responsabilità dell'Ente per infortuni su strada pubblica

I più recenti pronunciamenti della Suprema Corte hanno evidenziato come sussiste, anche in relazione ai beni demaniali, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni provocati da cose in custodia.
Pertanto, l'obbligo di custodia della strada pubblica a carico dell'ente proprietario della stessa, in virtù dell'articolo 2051 del Codice Civile, non può considerarsi escluso per la sua "estensione" e l'uso "generalizzato" cui il bene demaniale è asservito.

Tanto in considerazione della impossibilità della custodia da parte della PA., sconfessata dalla circostanza che, ove la strada sia disposta all'interno del confine urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, debba presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima quale proprietaria.

La condizione per l'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice Civile, in realtà, è desumibile e ricavabile dalla esistenza o meno del potere di controllo e vigilanza sul bene e non piuttosto dalla natura demaniale del bene stesso.
È possibile, pertanto, poter affermare, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale più recente, che la presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia è applicabile nei confronti dei Comuni, proprietari delle strade del demanio comunale, anche se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, quando la loro estensione possa consentire l'esercizio di un costante ed valido controllo, adatto a evitare l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Occorre, dunque, esaminare il materiale probatorio nell'ottica dell'articolo in questione per poter accertare l'esistenza dell'elemento costitutivo di tale fattispecie, ovvero il nesso eziologico tra agente dannoso sorto nella cosa ed evento dannoso subito dal danneggiato, dal momento che il custode risponde dei danni "cagionati dalla cosa", o dei danni che siano stati causati da un dinamismo legato al bene in custodia o dallo svilupparsi in essa di un agente dannoso.

La Suprema Corte, con la sentenza 5 novembre 2013, n. 24793, ha stabilito che l’estensione della rete stradale non esclude la responsabilità dell’ente per l’infortunio dovuto a cattiva manutenzione. Tale pronunciamento è basato sulla recente giurisprudenza di legittimità orientata a ritenere la responsabilità dell'ente, proprietario della strada, a prescindere dalla maggiore o minore estensione della rete.

I Giudici, infatti, sostengono che la responsabilità dell'ente, proprietario della strada, debba, di fatto e in concreto, essere accertata o esclusa sulla base delle caratteristiche della stessa, delle condizioni in cui la stessa si trova, delle segnalazioni di attenzione (compresa la manutenzione ordinaria), e sull'affidamento che su di esse fanno gli utenti della strada.

Alla stregua di tali considerazioni è l'ente proprietario della strada che ha il dovere di provare di avere adoperato la diligenza necessaria e adeguata per la sicurezza dell'uso della strada e degli utenti, oltre all'aver improntato tutti gli oneri di organizzazione per una corretta attività di sorveglianza, mirata a eliminare anomalie prevedibili, presumibili e pericolose.

Ciò nonostante il danneggiato ha sempre e comunque l'onere di dover provare di aver avuto la giusta attenzione nell'uso della strada, questo perché sia i custodi della cosa che i soggetti che si relazionano con la cosa sono tenuti ad adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti.

I più recenti pronunciamenti della Suprema Corte hanno evidenziato come sussiste, anche in relazione ai beni demaniali, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni provocati da cose in custodia.
Pertanto, l'obbligo di custodia della strada pubblica a carico dell'ente proprietario della stessa, in virtù dell'articolo 2051 del Codice Civile, non può considerarsi escluso per la sua "estensione" e l'uso "generalizzato" cui il bene demaniale è asservito.


Tanto in considerazione della impossibilità della custodia da parte della PA., sconfessata dalla circostanza che, ove la strada sia disposta all'interno del confine urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, debba presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima quale proprietaria.

La condizione per l'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice Civile, in realtà, è desumibile e ricavabile dalla esistenza o meno del potere di controllo e vigilanza sul bene e non piuttosto dalla natura demaniale del bene stesso.
È possibile, pertanto, poter affermare, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale più recente, che la presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia è applicabile nei confronti dei Comuni, proprietari delle strade del demanio comunale, anche se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, quando la loro estensione possa consentire l'esercizio di un costante ed valido controllo, adatto a evitare l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Occorre, dunque, esaminare il materiale probatorio nell'ottica dell'articolo in questione per poter accertare l'esistenza dell'elemento costitutivo di tale fattispecie, ovvero il nesso eziologico tra agente dannoso sorto nella cosa ed evento dannoso subito dal danneggiato, dal momento che il custode risponde dei danni "cagionati dalla cosa", o dei danni che siano stati causati da un dinamismo legato al bene in custodia o dallo svilupparsi in essa di un agente dannoso.

La Suprema Corte, con la sentenza 5 novembre 2013, n. 24793, ha stabilito che l’estensione della rete stradale non esclude la responsabilità dell’ente per l’infortunio dovuto a cattiva manutenzione. Tale pronunciamento è basato sulla recente giurisprudenza di legittimità orientata a ritenere la responsabilità dell'ente, proprietario della strada, a prescindere dalla maggiore o minore estensione della rete.

I Giudici, infatti, sostengono che la responsabilità dell'ente, proprietario della strada, debba, di fatto e in concreto, essere accertata o esclusa sulla base delle caratteristiche della stessa, delle condizioni in cui la stessa si trova, delle segnalazioni di attenzione (compresa la manutenzione ordinaria), e sull'affidamento che su di esse fanno gli utenti della strada.

Alla stregua di tali considerazioni è l'ente proprietario della strada che ha il dovere di provare di avere adoperato la diligenza necessaria e adeguata per la sicurezza dell'uso della strada e degli utenti, oltre all'aver improntato tutti gli oneri di organizzazione per una corretta attività di sorveglianza, mirata a eliminare anomalie prevedibili, presumibili e pericolose.

Ciò nonostante il danneggiato ha sempre e comunque l'onere di dover provare di aver avuto la giusta attenzione nell'uso della strada, questo perché sia i custodi della cosa che i soggetti che si relazionano con la cosa sono tenuti ad adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti.