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Cassazione Civile Sezioni Unite: domanda di mediazione? salva l’azione

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta chiarendo la questione relativa, da un lato, alla natura della domanda di mediazione, dall’altro, circa la proponibilità della stessa relativamente alla richiesta di equa riparazione a seguito dell’eccessivo protrarsi di un processo a danno della parte.

In particolare, la richiesta di equa riparazione veniva rigettata dalla Corte d’Appello in quanto considerata proposta tardivamente, ovvero oltre i sei mesi dalla sentenza stessa.

Parte ricorrente, invece, dimostrava di aver esperito, entro i sei mesi indicati, il procedimento di mediazione (che aveva dato esito negativo), il quale, a norma dell’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n.28/2010, interrompe la decadenza dell’azione per una sola volta, momento dal quale inizia nuovamente a decorrere il semestre utile per promuovere l’azione giudiziale in oggetto.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha correttamente rimembrato la pronuncia di incostituzionalità ad opera della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell’articolo 5 del citato Decreto Legislativo nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della mediazione, con la conseguenza che tale procedimento non possa più essere considerato come condizione dell’azione.

Ciò senza che fosse inficiato il successivo comma sesto del medesimo articolo 5, che consente di interrompere la decadenza dall’azione una sola volta.

Inoltre, continua la Corte, tra i diritti disponibili che possono formare oggetto di mediazione rientra certamente quello relativo al diritto patrimoniale di ottenimento di ristoro economico dall’eccessiva lunghezza del processo.

Per tali motivi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte ricorrente per quanto riguarda la tempestività dell’azione a seguito della proposizione della mediazione, rinviando la decisione della causa nel merito ad una diversa composizione della Corte d’Appello.

(Corte di Cassazione – Sezioni Civili Unite, Sentenza 22 luglio 2013, n. 17781)

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta chiarendo la questione relativa, da un lato, alla natura della domanda di mediazione, dall’altro, circa la proponibilità della stessa relativamente alla richiesta di equa riparazione a seguito dell’eccessivo protrarsi di un processo a danno della parte.


In particolare, la richiesta di equa riparazione veniva rigettata dalla Corte d’Appello in quanto considerata proposta tardivamente, ovvero oltre i sei mesi dalla sentenza stessa.

Parte ricorrente, invece, dimostrava di aver esperito, entro i sei mesi indicati, il procedimento di mediazione (che aveva dato esito negativo), il quale, a norma dell’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n.28/2010, interrompe la decadenza dell’azione per una sola volta, momento dal quale inizia nuovamente a decorrere il semestre utile per promuovere l’azione giudiziale in oggetto.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha correttamente rimembrato la pronuncia di incostituzionalità ad opera della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell’articolo 5 del citato Decreto Legislativo nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della mediazione, con la conseguenza che tale procedimento non possa più essere considerato come condizione dell’azione.

Ciò senza che fosse inficiato il successivo comma sesto del medesimo articolo 5, che consente di interrompere la decadenza dall’azione una sola volta.

Inoltre, continua la Corte, tra i diritti disponibili che possono formare oggetto di mediazione rientra certamente quello relativo al diritto patrimoniale di ottenimento di ristoro economico dall’eccessiva lunghezza del processo.

Per tali motivi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte ricorrente per quanto riguarda la tempestività dell’azione a seguito della proposizione della mediazione, rinviando la decisione della causa nel merito ad una diversa composizione della Corte d’Appello.

(Corte di Cassazione – Sezioni Civili Unite, Sentenza 22 luglio 2013, n. 17781)