x

x

Cassazione Tributaria: IRAP o non IRAP, questo è il dilemma per il professionista che esercita da solo

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente, nella specie un avvocato, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagna, con la quale veniva confermata la condanna al pagamento della cartella di pagamento relativa all’IRAP.

La motivazione della sentenza impugnata si fondava sul fatto che il professionista, essendo in grado di svolgere la propria attività da solo, era “necessariamente dotato di autonoma organizzazione” e quindi soggetto passivo dell’imposta. Infatti, l’esercizio del lavoro autonomo, in forza del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 446/1997, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

I Giudici di legittimità, nel cassare la sentenza impugnata, affermano che “la motivazione della sentenza non consente di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione Irap non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico - argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice”.

Il professionista, peraltro, aveva rilevato di non possedere una propria struttura organizzativa, né dei dipendenti, di utilizzare modesti beni strumentali, nonché di avere usufruito della struttura organizzativa di una società e dell’ospitalità di uno studio legale di Modena.

La sentenza della Commissione Regionale, risultando insufficientemente e non congruamente motivata, è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagna.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22941)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente, nella specie un avvocato, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagna, con la quale veniva confermata la condanna al pagamento della cartella di pagamento relativa all’IRAP.


La motivazione della sentenza impugnata si fondava sul fatto che il professionista, essendo in grado di svolgere la propria attività da solo, era “necessariamente dotato di autonoma organizzazione” e quindi soggetto passivo dell’imposta. Infatti, l’esercizio del lavoro autonomo, in forza del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 446/1997, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

I Giudici di legittimità, nel cassare la sentenza impugnata, affermano che “la motivazione della sentenza non consente di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione Irap non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico - argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice”.

Il professionista, peraltro, aveva rilevato di non possedere una propria struttura organizzativa, né dei dipendenti, di utilizzare modesti beni strumentali, nonché di avere usufruito della struttura organizzativa di una società e dell’ospitalità di uno studio legale di Modena.

La sentenza della Commissione Regionale, risultando insufficientemente e non congruamente motivata, è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagna.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22941)