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Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano: l’accesso al conto con l’internet banking fa prova se non contestato per tempo

Il Collegio Arbitro Bancario Finanziario di Milano ha rigettato il ricorso presentato in merito alla contestazione della chiusura di un finanziamento, operata sulla base di istruzioni che l’intermediario affermava di aver ricevuto telefonicamente dal cliente.

Il ricorrente lamentava la difformità fra l’importo addebitato sul proprio conto corrente (risultante dal tasso di conversione euro/yen alla data di avvenuta estinzione) e quello che sarebbe stato addebitato applicando il tasso di cambio corrente alla successiva data alla quale il ricorrente stesso affermava di avere realmente conferito l’ordine di chiusura.

Il Collegio ha rilevato che le risultanze informatiche delle registrazioni delle operazioni effettuate “sono assimilabili ai documenti ed ai libri contabili dell’imprenditore i quali, ai sensi degli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile, possono costituire prova a favore dell’imprenditore da cui provengono solo nei rapporti tra imprenditori, inerenti all’esercizio dell’impresa”.

In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui dette scritture possono far prova in favore dell’imprenditore, ad esse non può riconoscersi l’efficacia di prova legale, piena ed esclusiva, trattandosi di atti formati dalla stessa parte che mira ad avvalersene e a trarne vantaggio.

Di conseguenza, tali registrazioni possono essere considerate come prova in favore dell’imprenditore a condizione che non siano contestate e che appaiano attendibili dagli altri elementi e dalle altre risultanze probatorie.

L’intermediario, nel caso di specie,  forniva come prova le risultanze informatiche delle registrazioni delle operazioni effettuate tramite il servizio di internet banking, dalle quali risultava che il cliente aveva effettuato una serie di accessi in concomitanza con l’esecuzione dell’operazione di chiusura  del finanziamento.

Inoltre, il Collegio rilevava come tali prove fossero state contestate oltre il termine utile (di norma di sessanta giorni) trascorso il quale, a norma dell’articolo 1832 del Codice Civile, le risultanze emergenti dal documento fornito si intendono approvate.

Il Collegio, sulla base delle citate considerazioni, ha rigettato il ricorso presentato dal cliente considerando come prova l’accesso al conto attraverso il sistema di internet banking e la mancata contestazione nel termine di sessanta giorni.

(Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, Decisione 3 aprile 2013, n. 1768)

Il Collegio Arbitro Bancario Finanziario di Milano ha rigettato il ricorso presentato in merito alla contestazione della chiusura di un finanziamento, operata sulla base di istruzioni che l’intermediario affermava di aver ricevuto telefonicamente dal cliente.


Il ricorrente lamentava la difformità fra l’importo addebitato sul proprio conto corrente (risultante dal tasso di conversione euro/yen alla data di avvenuta estinzione) e quello che sarebbe stato addebitato applicando il tasso di cambio corrente alla successiva data alla quale il ricorrente stesso affermava di avere realmente conferito l’ordine di chiusura.

Il Collegio ha rilevato che le risultanze informatiche delle registrazioni delle operazioni effettuate “sono assimilabili ai documenti ed ai libri contabili dell’imprenditore i quali, ai sensi degli articoli 2709 e 2710 del Codice Civile, possono costituire prova a favore dell’imprenditore da cui provengono solo nei rapporti tra imprenditori, inerenti all’esercizio dell’impresa”.

In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui dette scritture possono far prova in favore dell’imprenditore, ad esse non può riconoscersi l’efficacia di prova legale, piena ed esclusiva, trattandosi di atti formati dalla stessa parte che mira ad avvalersene e a trarne vantaggio.

Di conseguenza, tali registrazioni possono essere considerate come prova in favore dell’imprenditore a condizione che non siano contestate e che appaiano attendibili dagli altri elementi e dalle altre risultanze probatorie.

L’intermediario, nel caso di specie,  forniva come prova le risultanze informatiche delle registrazioni delle operazioni effettuate tramite il servizio di internet banking, dalle quali risultava che il cliente aveva effettuato una serie di accessi in concomitanza con l’esecuzione dell’operazione di chiusura  del finanziamento.

Inoltre, il Collegio rilevava come tali prove fossero state contestate oltre il termine utile (di norma di sessanta giorni) trascorso il quale, a norma dell’articolo 1832 del Codice Civile, le risultanze emergenti dal documento fornito si intendono approvate.

Il Collegio, sulla base delle citate considerazioni, ha rigettato il ricorso presentato dal cliente considerando come prova l’accesso al conto attraverso il sistema di internet banking e la mancata contestazione nel termine di sessanta giorni.

(Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, Decisione 3 aprile 2013, n. 1768)