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Enti associativi: principi di democraticità ed effettività del rapporto associativo garantiti dagli avvisi affissi in bacheca

L’affissione in bacheca degli avvisi riguardanti la vita associativa garantisce il rispetto dei principi di democraticità ed effettività del rapporto associativo.

È il caso di una associazione non a scopo di lucro alla quale la Guardia di Finanza aveva disconosciuto i benefici fiscali previsti dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 117 la quale ha modificato il complesso normativo per quegli enti che, accanto all’attività istituzionale, intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva effettuato il disconoscimento sulla base di una asserita violazione degli obblighi statutari (inerenti la democraticità, l’uguaglianza degli associati e l’effettività del rapporto associativo) così come previsti dalla circolare del 24 aprile del 2013, n. 9/E della Agenzia delle Entrate.

In particolare, secondo la Guardia di Finanza, l’associazione non convocando assemblee non garantiva l’impulso alla vita associativa consistente, nel caso di specie, nella mera affissione in bacheca delle convocazioni e delle altre comunicazioni sociali.

La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, chiamata a decidere sulla questione, ha invece disposto con la sentenza 10 maggio 2013, n. 117 che l’affissione in bacheca delle comunicazioni sociali non può considerarsi non osservanza degli obblighi di legge né tantomeno mina l’effettività del rapporto associativo dal momento che, pubblicati gli avvisi in bacheca, l’attività istituzionale è da considerarsi svolta in maniera proficua.

In più, nel caso di specie, la sussistenza dello scopo di lucro non è dimostrabile stando alla documentazione prodotta dall’associazione e dalla complessiva attività della stessa.

(Commissione Tributaria Provinciale di Chieti - Sezione I,  Sentenza 10 maggio 2013, n. 117) L’affissione in bacheca degli avvisi riguardanti la vita associativa garantisce il rispetto dei principi di democraticità ed effettività del rapporto associativo.

È il caso di una associazione non a scopo di lucro alla quale la Guardia di Finanza aveva disconosciuto i benefici fiscali previsti dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 117 la quale ha modificato il complesso normativo per quegli enti che, accanto all’attività istituzionale, intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva effettuato il disconoscimento sulla base di una asserita violazione degli obblighi statutari (inerenti la democraticità, l’uguaglianza degli associati e l’effettività del rapporto associativo) così come previsti dalla circolare del 24 aprile del 2013, n. 9/E della Agenzia delle Entrate.

In particolare, secondo la Guardia di Finanza, l’associazione non convocando assemblee non garantiva l’impulso alla vita associativa consistente, nel caso di specie, nella mera affissione in bacheca delle convocazioni e delle altre comunicazioni sociali.

La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, chiamata a decidere sulla questione, ha invece disposto con la sentenza 10 maggio 2013, n. 117 che l’affissione in bacheca delle comunicazioni sociali non può considerarsi non osservanza degli obblighi di legge né tantomeno mina l’effettività del rapporto associativo dal momento che, pubblicati gli avvisi in bacheca, l’attività istituzionale è da considerarsi svolta in maniera proficua.

In più, nel caso di specie, la sussistenza dello scopo di lucro non è dimostrabile stando alla documentazione prodotta dall’associazione e dalla complessiva attività della stessa.

(Commissione Tributaria Provinciale di Chieti - Sezione I,  Sentenza 10 maggio 2013, n. 117)