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Tribunale di Milano: improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per l'intralcio di mezzi pubblici

Facendo applicazione della consolidata nozione di “circolazione di veicoli a motore”, il Tribunale di Milano ha confermato che rientra nel concetto di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’eventuale nocumento causato all’azienda di trasporti pubblici da un veicolo posteggiato irregolarmente che intralci il passaggio di tram/autobus.

Consegue che l’eventuale azione giudiziaria per il risarcimento del danno da blocco del mezzo pubblico deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta all’istituto assicurativo ai sensi dell’art. 145-148 Codice delle Assicurazioni nonché il decorso di 60 giorni. In mancanza, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile anche d’ufficio. In ogni caso, il conducente/proprietario intimato del pagamento dei danni deve essere manlevato dalla propria assicurazione RC Auto.

La decisione del Tribunale riforma integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano con la quale il proprietario dell’auto era stato condannato al pagamento del danno da blocco del tram senza rilevare l’improcedibilità della domanda e negando la chiamata in manleva dell’istituto assicurativo.

(Tribunale di Milano, sentenza  n. 3975 del 21 Marzo 2013 Tribunale Milano 3975.2013)

 

Facendo applicazione della consolidata nozione di “circolazione di veicoli a motore”, il Tribunale di Milano ha confermato che rientra nel concetto di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’eventuale nocumento causato all’azienda di trasporti pubblici da un veicolo posteggiato irregolarmente che intralci il passaggio di tram/autobus.

Consegue che l’eventuale azione giudiziaria per il risarcimento del danno da blocco del mezzo pubblico deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta all’istituto assicurativo ai sensi dell’art. 145-148 Codice delle Assicurazioni nonché il decorso di 60 giorni. In mancanza, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile anche d’ufficio. In ogni caso, il conducente/proprietario intimato del pagamento dei danni deve essere manlevato dalla propria assicurazione RC Auto.

La decisione del Tribunale riforma integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano con la quale il proprietario dell’auto era stato condannato al pagamento del danno da blocco del tram senza rilevare l’improcedibilità della domanda e negando la chiamata in manleva dell’istituto assicurativo.

(Tribunale di Milano, sentenza  n. 3975 del 21 Marzo 2013 Tribunale Milano 3975.2013)