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TAR Lecce: esame forense, parti estratte da un sito? Legittimo se presenti in un codice commentato

È illegittimo l’annullamento dell’elaborato dell'esame di abilitazione forense per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice commentato.

È questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso la mancata ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense.

In particolare, al candidato era stato annullato da parte della Commissione l’elaborato di diritto penale poiché alcune parti risultavano estratte da un sito indicato nella motivazione dell’annullamento.

Per il TAR Lecce, tuttavia, l’annullamento dell’elaborato appare illegittimo essendo, da un lato, tali parti presenti all’interno di un codice commentato la cui consultazione è stata ammessa dalla Commissione e, dall’altro, l’utilizzazione delle parti medesime inserita in un contesto più ampio che appare nel complesso frutto di un’autonoma valutazione.

Peraltro, ha proseguito il Collegio, per quanto riguarda gli altri due elaborati ritenuti insufficienti, la Commissione si era autovincolata con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi […].

Ha quindi concluso il TAR, rilevando come, non risultando nelle copie degli elaborati alcuna motivazione, ma essendo presente il solo voto numerico, va ordinata la ricorrezione degli stessi da parte di una nuova Commissione.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n. 465)

È illegittimo l’annullamento dell’elaborato dell'esame di abilitazione forense per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice commentato.


È questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso la mancata ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense.

In particolare, al candidato era stato annullato da parte della Commissione l’elaborato di diritto penale poiché alcune parti risultavano estratte da un sito indicato nella motivazione dell’annullamento.

Per il TAR Lecce, tuttavia, l’annullamento dell’elaborato appare illegittimo essendo, da un lato, tali parti presenti all’interno di un codice commentato la cui consultazione è stata ammessa dalla Commissione e, dall’altro, l’utilizzazione delle parti medesime inserita in un contesto più ampio che appare nel complesso frutto di un’autonoma valutazione.

Peraltro, ha proseguito il Collegio, per quanto riguarda gli altri due elaborati ritenuti insufficienti, la Commissione si era autovincolata con la previsione, contenuta nel verbale di correzione del 20 aprile 2013, di esprimere “nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi […].

Ha quindi concluso il TAR, rilevando come, non risultando nelle copie degli elaborati alcuna motivazione, ma essendo presente il solo voto numerico, va ordinata la ricorrezione degli stessi da parte di una nuova Commissione.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n. 465)