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Tribunale di Reggio Emilia: pignoramento sul Trust invalido

Il Tribunale di Reggio Emilia, nelle funzioni del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 618 del Codice di Procedura Civile, presentato dal Banco Popolare SC avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato improseguibile il processo esecutivo pendente.

La ricorrente chiedeva al Tribunale di sospendere sia l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, iscritto su un trust, sia il processo esecutivo.

Il Giudice dell’esecuzione ha ricordato che con l’istituzione di un trust non si determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto, benché i beni risultino separati dal patrimonio personale del soggetto cui questi sono intestati. Infatti, “in una prospettiva più ampia è […] possibile affermare che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto che nel caso in questione è il trustee”.

La negazione della soggettività del trust trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in recepimento dei dettami di common law, nonché, più recentemente anche dell’ordinamento giuridico italiano, ha ribadito tale concetto.

Di conseguenza, la trascrizione di un trust appare affetta da invalidità quando “nel quadro soggetti l’incertezza è massima, non potendosi nemmeno ipotizzare un dubbio maggiore rispetto alla trascrizione contro (o a favore di) un soggetto inesistente”.

Il Tribunale ha correttamente osservato che l’opposizione proposta dalla ricorrente ha come effetto quello di sospendere l’ordine di cancellazione della trascrizione (che si è detto essere comunque affetta da invalidità per incertezza sulle persone ex articolo 2665 del Codice Civile); “infatti la proposizione dell’opposizione impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento di estinzione atipica e, quindi, la sua definitività, requisito indefettibile per potersi procedere alla rimozione della trascrizione”.

Per tali motivi, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso presentato dal Banco Popolare SC, fissando un termine per l’introduzione del giudizio di merito, ex articolo 618 del Codice di Procedura Civile, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata.

(Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, Ordinanza 10 giugno 2013, n. 73)

Il Tribunale di Reggio Emilia, nelle funzioni del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 618 del Codice di Procedura Civile, presentato dal Banco Popolare SC avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato improseguibile il processo esecutivo pendente.


La ricorrente chiedeva al Tribunale di sospendere sia l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, iscritto su un trust, sia il processo esecutivo.

Il Giudice dell’esecuzione ha ricordato che con l’istituzione di un trust non si determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto, benché i beni risultino separati dal patrimonio personale del soggetto cui questi sono intestati. Infatti, “in una prospettiva più ampia è […] possibile affermare che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto che nel caso in questione è il trustee”.

La negazione della soggettività del trust trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in recepimento dei dettami di common law, nonché, più recentemente anche dell’ordinamento giuridico italiano, ha ribadito tale concetto.

Di conseguenza, la trascrizione di un trust appare affetta da invalidità quando “nel quadro soggetti l’incertezza è massima, non potendosi nemmeno ipotizzare un dubbio maggiore rispetto alla trascrizione contro (o a favore di) un soggetto inesistente”.

Il Tribunale ha correttamente osservato che l’opposizione proposta dalla ricorrente ha come effetto quello di sospendere l’ordine di cancellazione della trascrizione (che si è detto essere comunque affetta da invalidità per incertezza sulle persone ex articolo 2665 del Codice Civile); “infatti la proposizione dell’opposizione impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento di estinzione atipica e, quindi, la sua definitività, requisito indefettibile per potersi procedere alla rimozione della trascrizione”.

Per tali motivi, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso presentato dal Banco Popolare SC, fissando un termine per l’introduzione del giudizio di merito, ex articolo 618 del Codice di Procedura Civile, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata.

(Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, Ordinanza 10 giugno 2013, n. 73)