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AGCM: nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) con la Delibera 5 giugno 2014, n. 24955 ha adottato un nuovo “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” adeguando le disposizioni del precedente (Delibera 8 agosto 2012, n. 23788) alle modifiche normative in materia di diritto dei consumatori introdotte dal Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21 (attuativo della dir. 2011/83/UE).

La principale novità riguarda l’estensione delle procedure istruttorie, prima previste esclusivamente per la pubblicità ingannevole e comparativa e per le pratiche commerciali scorrette, anche alle violazioni dei “diritti dei consumatori nei contratti” (articolo 20-bis), dovendosi intendere con tale locuzione i “diritti dei consumatori nei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo” (articolo 1, comma 1, lett. g-bis) ovvero quei diritti garantiti ai consumatori in caso di negoziazione dei contratti fuori dai locali commerciali o di conclusione dei contratti a distanza.

I consumatori, i professionisti e le microimprese, ma anche le organizzazioni che ne abbiano interesse (articolo 4, comma 1) possono, pertanto, richiedere l’intervento dell’AGCM al fine di veder tutelati i diritti dei consumatori alle prese, in particolare, con l’acquisto on-line di prodotti e servizi.

La scelta operata dal nuovo regolamento (i.e. richiamare sic et simpliciter le norme procedurali - “in quanto compatibili” - dedicate alle pratiche commerciali scorrette) non chiarisce tuttavia se le “violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti” configurino un illecito amministrativo autonomo, la cui integrazione non necessita quindi dei requisiti di ripetizione, diffusione o idoneità ad alterare il comportamento del consumatore medio, oppure se al contrario tali violazioni debbano essere ricondotte nell’alveo delle pratiche commerciali scorrette.

La nuova formulazione dell’articolo 66 del Codice del Consumo (ad opera del menzionato Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21) si presta, infatti, ad entrambe le interpretazioni laddove stabilisce che “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia  interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV  del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti” (comma 2) ed, ancora, che “In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice” (comma 3).

La tesi dell’unicità dell’illecito amministrativo appare sicuramente più aderente al ruolo istituzionale dell’AGCM di tutela della concorrenza e del mercato, senza peraltro lasciare, in caso di singola violazione, il consumatore sprovvisto di difesa potendo questo rivolgersi al giudice ordinario; tuttavia l’intenzione del legislatore sembra quella di un public enforcement diretto a proteggere il consumatore anche contro il singolo comportamento illecito del professionista.

Si dovranno quindi attendere i primi provvedimenti dell’AGCM in materia per capire come interpreterà le nuove competenze ad essa affidate e come deciderà eventualmente di coordinare le “violazioni dei diritti dei consumatori dei contratti” con le “pratiche commerciali scorrette” al fine di evitare che un medesimo comportamento sia sanzionato due volte.

Accanto a detto ampliamento del potere d’intervento, istruttorio e sanzionatorio dell’AGCM, il nuovo regolamento si occupa anche di coordinare ulteriormente l’attività dell’AGCM con quella dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in caso di pubblicità ingannevole o pratica commerciale scorretta che è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione.

L’acquisizione del parere dell’AGCOM (ai sensi dell’articolo 8, comma 6, Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e articolo 27, commi 1-bis e 6, Codice del consumo) è stata, infatti, introdotta anche in caso di presentazione di “impegni” da parte del professionista allorquando l’AGCM “non ritenga la pubblicità/pratica commerciale manifestamente grave e ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti dal professionista” (articolo 9, comma 2, lett. a). In tal caso “il termine per rendere il parere è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende di quindici giorni” (articolo 16, comma 5).

Resta, invece, ancora da chiarire come la nuova competenza dell’AGCM in materia di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza si concilierà con il “Regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza” dell’AGCOM (Delibera AGCOM n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni), il quale ha introdotto per tali tipologie contrattuali obblighi informativi pre-contrattuali specifici, regolato la loro modalità di conclusione, individuato i rimedi in caso di fornitura di prestazioni non richieste e disciplinato l’esercizio del diritto di recesso, rinviando al “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti” (Delibera AGCM n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 e successive modificazioni e integrazioni) per le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra operatori e utenti.

Anche il tal caso, i primi provvedimenti in materia aiuteranno forse a delineare meglio i reciproci ambiti di competenza delle autorità amministrative in parola.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 5 giugno 2014, n. 24955)

Avv. Italo Cerno

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) con la Delibera 5 giugno 2014, n. 24955 ha adottato un nuovo “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” adeguando le disposizioni del precedente (Delibera 8 agosto 2012, n. 23788) alle modifiche normative in materia di diritto dei consumatori introdotte dal Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21 (attuativo della dir. 2011/83/UE).

La principale novità riguarda l’estensione delle procedure istruttorie, prima previste esclusivamente per la pubblicità ingannevole e comparativa e per le pratiche commerciali scorrette, anche alle violazioni dei “diritti dei consumatori nei contratti” (articolo 20-bis), dovendosi intendere con tale locuzione i “diritti dei consumatori nei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo” (articolo 1, comma 1, lett. g-bis) ovvero quei diritti garantiti ai consumatori in caso di negoziazione dei contratti fuori dai locali commerciali o di conclusione dei contratti a distanza.

I consumatori, i professionisti e le microimprese, ma anche le organizzazioni che ne abbiano interesse (articolo 4, comma 1) possono, pertanto, richiedere l’intervento dell’AGCM al fine di veder tutelati i diritti dei consumatori alle prese, in particolare, con l’acquisto on-line di prodotti e servizi.

La scelta operata dal nuovo regolamento (i.e. richiamare sic et simpliciter le norme procedurali - “in quanto compatibili” - dedicate alle pratiche commerciali scorrette) non chiarisce tuttavia se le “violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti” configurino un illecito amministrativo autonomo, la cui integrazione non necessita quindi dei requisiti di ripetizione, diffusione o idoneità ad alterare il comportamento del consumatore medio, oppure se al contrario tali violazioni debbano essere ricondotte nell’alveo delle pratiche commerciali scorrette.

La nuova formulazione dell’articolo 66 del Codice del Consumo (ad opera del menzionato Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21) si presta, infatti, ad entrambe le interpretazioni laddove stabilisce che “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia  interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV  del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti” (comma 2) ed, ancora, che “In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice” (comma 3).

La tesi dell’unicità dell’illecito amministrativo appare sicuramente più aderente al ruolo istituzionale dell’AGCM di tutela della concorrenza e del mercato, senza peraltro lasciare, in caso di singola violazione, il consumatore sprovvisto di difesa potendo questo rivolgersi al giudice ordinario; tuttavia l’intenzione del legislatore sembra quella di un public enforcement diretto a proteggere il consumatore anche contro il singolo comportamento illecito del professionista.

Si dovranno quindi attendere i primi provvedimenti dell’AGCM in materia per capire come interpreterà le nuove competenze ad essa affidate e come deciderà eventualmente di coordinare le “violazioni dei diritti dei consumatori dei contratti” con le “pratiche commerciali scorrette” al fine di evitare che un medesimo comportamento sia sanzionato due volte.

Accanto a detto ampliamento del potere d’intervento, istruttorio e sanzionatorio dell’AGCM, il nuovo regolamento si occupa anche di coordinare ulteriormente l’attività dell’AGCM con quella dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in caso di pubblicità ingannevole o pratica commerciale scorretta che è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione.

L’acquisizione del parere dell’AGCOM (ai sensi dell’articolo 8, comma 6, Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e articolo 27, commi 1-bis e 6, Codice del consumo) è stata, infatti, introdotta anche in caso di presentazione di “impegni” da parte del professionista allorquando l’AGCM “non ritenga la pubblicità/pratica commerciale manifestamente grave e ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti dal professionista” (articolo 9, comma 2, lett. a). In tal caso “il termine per rendere il parere è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende di quindici giorni” (articolo 16, comma 5).

Resta, invece, ancora da chiarire come la nuova competenza dell’AGCM in materia di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza si concilierà con il “Regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza” dell’AGCOM (Delibera AGCOM n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni), il quale ha introdotto per tali tipologie contrattuali obblighi informativi pre-contrattuali specifici, regolato la loro modalità di conclusione, individuato i rimedi in caso di fornitura di prestazioni non richieste e disciplinato l’esercizio del diritto di recesso, rinviando al “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti” (Delibera AGCM n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 e successive modificazioni e integrazioni) per le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra operatori e utenti.

Anche il tal caso, i primi provvedimenti in materia aiuteranno forse a delineare meglio i reciproci ambiti di competenza delle autorità amministrative in parola.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 5 giugno 2014, n. 24955)

Avv. Italo Cerno