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Antitrust: richiesta di denaro alle microimprese a fronte di registrazioni mai richieste su banche dati online? È pratica commerciale scorretta e va sanzionata

In data  28 maggio 2014, l’Antitrust ha sanzionato per 550.000 euro le società Avron e IPDM per pratica commerciale scorretta. Il solo fine dell’azienda Avron era quello di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento, attraverso la raccolta di dati aziendali di microimprese italiane, in maniera unilaterale e non richiesta.

Più precisamente, Avron s.r.o, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, con sede legale a Bratislava, inserisce nel proprio database online, denominato “Registro del Mercato Nazionale”, tutte le informazioni su diverse categorie di soggetti che svolgono l’attività di impresa in Italia. Successivamente, invia alle microimprese pre-iscritte una comunicazione dal contenuto “intimidatorio”, volta a sollecitare la verifica e la correzione dei dati inseriti nel database telematico, presente sul sito internet www.registro-mn.com, mediante la compilazione di un modulo allegato.

Il professionista slovacco, dopo aver ricevuto il modulo sottoscritto dalle imprese, provvede ad inserire negli account già esistenti le ulteriori informazioni aziendali. Tale sottoscrizione comporta l’adesione ad un costoso abbonamento per un periodo di tre anni, automaticamente rinnovabile se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza. La società Avron, quindi, procede all’invio della prima fattura di pagamento solo al termine di 10 giorni convenzionalmente concesso per poter esercitare il diritto di recesso.

È la stessa Avron ad inviare alle microimprese una serie di solleciti in caso di mancato pagamento delle rate dell’abbonamento, dove il costo aumenta per effetto degli interessi di mora, operando sia direttamente che a mezzo della società greca di recupero crediti denominata IPDM. Compito di quest’ultima è quello di formulare richieste continue di pagamento via posta e e-mail che, in caso di insuccesso, si concludono con la minaccia di ricorrere alla riscossione coatta del credito, facendo richiesta presso il Tribunale di Bratislava del decreto ingiuntivo europeo.

A seguito delle continue segnalazioni ricevute dall’Autorità, è stato comunicato alle Parti l’avvio di un procedimento istruttorio per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta,sulla base delle seguenti considerazioni: 

1) l’inclusione non richiesta e non consentita dei dati delle microimprese all’interno del database tenuta  dalla società Avron rappresenta de facto lo strumento su cui si basa l’intera pratica commerciale; 

2) la comunicazione finalizzata a promuovere il prodotto in questione, si basa su una serie di artifizi volti a fare ritenere alla microimpresa di aver concluso un contratto vincolante; ad impedire l’esercizio del diritto  di recesso e a condizionare la volontà dei titolari di dette microimprese ed indurli quindi ad eseguire un  pagamento a fronte di un servizio mai richiesto;

3) il tono intimidatorio delle lettere dei professionisti è idoneo a condizionare indebitamente la libertà di scelta delle microimprese coinvolte e ad indurle a pagare quanto richiesto piuttosto che affrontare le spese e l’alea di un giudizio”.

In conclusione, alla luce degli elementi sin qui evidenziati, l’Antitrust ha deliberato che “le condotte tenute dalle società Avron e IPDM siano contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Pertanto, l’Antitrust ha irrogato al professionista slovacco una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 euro e al professionista greco di 50.000 euro, da pagare entro il termine di trenta giorni dalla  notificazione del provvedimento.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 28 maggio 2014, n. 24949)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data  28 maggio 2014, l’Antitrust ha sanzionato per 550.000 euro le società Avron e IPDM per pratica commerciale scorretta. Il solo fine dell’azienda Avron era quello di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento, attraverso la raccolta di dati aziendali di microimprese italiane, in maniera unilaterale e non richiesta.

Più precisamente, Avron s.r.o, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, con sede legale a Bratislava, inserisce nel proprio database online, denominato “Registro del Mercato Nazionale”, tutte le informazioni su diverse categorie di soggetti che svolgono l’attività di impresa in Italia. Successivamente, invia alle microimprese pre-iscritte una comunicazione dal contenuto “intimidatorio”, volta a sollecitare la verifica e la correzione dei dati inseriti nel database telematico, presente sul sito internet www.registro-mn.com, mediante la compilazione di un modulo allegato.

Il professionista slovacco, dopo aver ricevuto il modulo sottoscritto dalle imprese, provvede ad inserire negli account già esistenti le ulteriori informazioni aziendali. Tale sottoscrizione comporta l’adesione ad un costoso abbonamento per un periodo di tre anni, automaticamente rinnovabile se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza. La società Avron, quindi, procede all’invio della prima fattura di pagamento solo al termine di 10 giorni convenzionalmente concesso per poter esercitare il diritto di recesso.

È la stessa Avron ad inviare alle microimprese una serie di solleciti in caso di mancato pagamento delle rate dell’abbonamento, dove il costo aumenta per effetto degli interessi di mora, operando sia direttamente che a mezzo della società greca di recupero crediti denominata IPDM. Compito di quest’ultima è quello di formulare richieste continue di pagamento via posta e e-mail che, in caso di insuccesso, si concludono con la minaccia di ricorrere alla riscossione coatta del credito, facendo richiesta presso il Tribunale di Bratislava del decreto ingiuntivo europeo.

A seguito delle continue segnalazioni ricevute dall’Autorità, è stato comunicato alle Parti l’avvio di un procedimento istruttorio per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta,sulla base delle seguenti considerazioni: 

1) l’inclusione non richiesta e non consentita dei dati delle microimprese all’interno del database tenuta  dalla società Avron rappresenta de facto lo strumento su cui si basa l’intera pratica commerciale; 

2) la comunicazione finalizzata a promuovere il prodotto in questione, si basa su una serie di artifizi volti a fare ritenere alla microimpresa di aver concluso un contratto vincolante; ad impedire l’esercizio del diritto  di recesso e a condizionare la volontà dei titolari di dette microimprese ed indurli quindi ad eseguire un  pagamento a fronte di un servizio mai richiesto;

3) il tono intimidatorio delle lettere dei professionisti è idoneo a condizionare indebitamente la libertà di scelta delle microimprese coinvolte e ad indurle a pagare quanto richiesto piuttosto che affrontare le spese e l’alea di un giudizio”.

In conclusione, alla luce degli elementi sin qui evidenziati, l’Antitrust ha deliberato che “le condotte tenute dalle società Avron e IPDM siano contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Pertanto, l’Antitrust ha irrogato al professionista slovacco una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 euro e al professionista greco di 50.000 euro, da pagare entro il termine di trenta giorni dalla  notificazione del provvedimento.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 28 maggio 2014, n. 24949)