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Cassazione Lavoro: legittimo licenziamento in caso di utilizzo illecito dei permessi della “104”

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo improprio dei permessi di assistenza di un soggetto invalido integra un inadempimento grave, che legittima il licenziamento senza preavviso.

Nel caso in esame, un lavoratore dipendente di una azienda, addetto alla funzione di quadro del Servizio legale, era stato licenziato per aver usufruito impropriamente dei permessi di assistenza di soggetto invalido, così come disciplinati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, recante la rubrica “Agevolazioni”, e consistenti in tre giorni al mese di sospensione anche continuativi dal lavoro, pienamente retribuiti, per l’assistenza di un parente o congiunto in grave stato di incapacità.

Il soggetto, il quale aveva richiesto tali permessi per l’assistenza della madre, si allontanava dall’abitazione dell’assistita, nei giorni di permesso, per svolgere attività del tutto estranee a quelle di cura e assistenza. Il datore di lavoro, sentiti altri due lavoratori, avendo il “ragionevole sospetto del comportamento illecito” del proprio dipendente, aveva assunto un investigatore privato e acquisito le prove del comportamento illegittimo dello stesso, ragione per cui aveva disposto il licenziamento per giusta causa.

Avverso il licenziamento, il lavoratore ricorreva all’autorità giudiziaria, per richiedere la reintegrazione del posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Tribunale, in primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore, ritenendo illegittimo l’utilizzo delle prove investigative a fondamento del licenziamento.

La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, successivamente impugnata dall’azienda datrice di lavoro, rilevando che i fatti fondanti il provvedimento di licenziamento non erano stati contestati, essendo stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento.

La Corte osservava che, “pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare”.

Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, rilevando la violazione delle norme che tutelano il lavoratore da un controllo eccessivo del datore di lavoro, a tutela della libertà e della dignità del lavoratore (contenute negli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, legge n.300/1970), contestando l’efficacia probatoria delle indagini investigative poste in essere dall’azienda, e la rilevanza di tale comportamento a giustificare un licenziamento per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.

La Suprema Corte, pronunciatasi sul ricorso proposto dal lavoratore, ha confermato la sentenza della Corte territoriale, stabilendo in primo luogo che: “le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.

L’aver ricevuto denuncia da parte di due colleghi del lavoratore sull’utilizzo improprio dei permessi di assistenza formava un “ragionevole sospetto” in capo al datore di lavoro del comportamento inadempiente (suscettibile di rilevanza anche penale) del dipendente, tale da rendere del tutto lecito l’utilizzo di un investigatore privato per l’acquisizione delle prove.

Constatando la natura elastica della nozione di inadempimento grave che legittima un licenziamento per giusta causa (senza preavviso) ex articolo 2119 del Codice Civile, i giudici di legittimità hanno rilevato come l’abuso del diritto di ottenere permessi retribuiti per l’assistenza di un familiare incapace rappresenti una lesione del rapporto fiduciario di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto lavorativo. Legittimo è, dunque, nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa.

In tale pronuncia, la Cassazione specifica il potere del datore di lavoro di utilizzare soggetti esterni all’organizzazione aziendale per il controllo dell’operato dei propri dipendenti. In particolare, il ricorso ad un investigatore privato (controllo “occulto” difensivo) appare legittimo e idoneo a fornire mezzi di prova a livello processuale, qualora questo abbia il ragionevole sospetto, e non certo la certezza inconfutabile, del comportamento inadempiente del lavoratore.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 marzo 2014, n. 4984)

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo improprio dei permessi di assistenza di un soggetto invalido integra un inadempimento grave, che legittima il licenziamento senza preavviso.


Nel caso in esame, un lavoratore dipendente di una azienda, addetto alla funzione di quadro del Servizio legale, era stato licenziato per aver usufruito impropriamente dei permessi di assistenza di soggetto invalido, così come disciplinati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, recante la rubrica “Agevolazioni”, e consistenti in tre giorni al mese di sospensione anche continuativi dal lavoro, pienamente retribuiti, per l’assistenza di un parente o congiunto in grave stato di incapacità.

Il soggetto, il quale aveva richiesto tali permessi per l’assistenza della madre, si allontanava dall’abitazione dell’assistita, nei giorni di permesso, per svolgere attività del tutto estranee a quelle di cura e assistenza. Il datore di lavoro, sentiti altri due lavoratori, avendo il “ragionevole sospetto del comportamento illecito” del proprio dipendente, aveva assunto un investigatore privato e acquisito le prove del comportamento illegittimo dello stesso, ragione per cui aveva disposto il licenziamento per giusta causa.

Avverso il licenziamento, il lavoratore ricorreva all’autorità giudiziaria, per richiedere la reintegrazione del posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Tribunale, in primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore, ritenendo illegittimo l’utilizzo delle prove investigative a fondamento del licenziamento.

La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, successivamente impugnata dall’azienda datrice di lavoro, rilevando che i fatti fondanti il provvedimento di licenziamento non erano stati contestati, essendo stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento.

La Corte osservava che, “pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare”.

Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, rilevando la violazione delle norme che tutelano il lavoratore da un controllo eccessivo del datore di lavoro, a tutela della libertà e della dignità del lavoratore (contenute negli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, legge n.300/1970), contestando l’efficacia probatoria delle indagini investigative poste in essere dall’azienda, e la rilevanza di tale comportamento a giustificare un licenziamento per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.

La Suprema Corte, pronunciatasi sul ricorso proposto dal lavoratore, ha confermato la sentenza della Corte territoriale, stabilendo in primo luogo che: “le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.

L’aver ricevuto denuncia da parte di due colleghi del lavoratore sull’utilizzo improprio dei permessi di assistenza formava un “ragionevole sospetto” in capo al datore di lavoro del comportamento inadempiente (suscettibile di rilevanza anche penale) del dipendente, tale da rendere del tutto lecito l’utilizzo di un investigatore privato per l’acquisizione delle prove.

Constatando la natura elastica della nozione di inadempimento grave che legittima un licenziamento per giusta causa (senza preavviso) ex articolo 2119 del Codice Civile, i giudici di legittimità hanno rilevato come l’abuso del diritto di ottenere permessi retribuiti per l’assistenza di un familiare incapace rappresenti una lesione del rapporto fiduciario di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto lavorativo. Legittimo è, dunque, nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa.

In tale pronuncia, la Cassazione specifica il potere del datore di lavoro di utilizzare soggetti esterni all’organizzazione aziendale per il controllo dell’operato dei propri dipendenti. In particolare, il ricorso ad un investigatore privato (controllo “occulto” difensivo) appare legittimo e idoneo a fornire mezzi di prova a livello processuale, qualora questo abbia il ragionevole sospetto, e non certo la certezza inconfutabile, del comportamento inadempiente del lavoratore.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 marzo 2014, n. 4984)