x

x

Cassazione Lavoro: nel mobbing il danno alla professionalità va allegato e provato

Con il termine mobbing in materia di lavoro si indica quell’insieme di attività e comportamenti ostili, posti in essere dal datore di lavoro o da colleghi, nei confronti di un soggetto, finalizzati all’emarginazione, all’umiliazione e alla lesione del benessere psico-fisico del lavoratore.

Il lavoratore, che denuncia di essere vittima di mobbing, è legittimato a richiedere, se il giudice accerta la sussistenza del fenomeno, il risarcimento per il danno biologico e il danno alla professionalità subito.

L’entità del danno risarcibile deve essere provata in giudizio. È quanto ribadito nella recente sentenza 172/2014 della Cassazione che ha confermato la condanna inflitta ad una amministrazione comunale, accusata di aver posto in essere attività “mobbizzante” nei confronti di una propria dipendente.

La ricorrente conveniva in giudizio l’amministrazione comunale datrice di lavoro, denunciando il danno subito in seguito a provvedimenti disciplinari e trasferimenti poi dichiarati illegittimi. I giudici di merito condannavano l’amministrazione a versare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno alla salute della dipendente, non liquidando il danno alla professionalità, in quanto non provato nemmeno presuntivamente.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di secondo grado.

La Cassazione definisce come distinte e indipendenti le due voci di danno che la ricorrente denunciava, ossia danno biologico e danno alla professionalità, in quanto una relativa al benessere psico-fisico e l’altra alla professionalità del dipendente. In particolare, afferma che “il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione in carriera”.

Nel caso in esame la ricorrente nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di danno richiesto, adducendo un’inammissibile danno alla professionalità in re ipsa, (…) che richiede una specifica allegazione e prova”.

Non avendo adempiuto correttamente all’onere della prova che incombeva sulla lavoratrice, il giudice di secondo grado non ha potuto pronunciarsi su questa specifica componente del danno, che, di conseguenza, non deve essere liquidata da parte della amministrazione comunale.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 gennaio 2014, n. 172)



Con il termine mobbing in materia di lavoro si indica quell’insieme di attività e comportamenti ostili, posti in essere dal datore di lavoro o da colleghi, nei confronti di un soggetto, finalizzati all’emarginazione, all’umiliazione e alla lesione del benessere psico-fisico del lavoratore.


Il lavoratore, che denuncia di essere vittima di mobbing, è legittimato a richiedere, se il giudice accerta la sussistenza del fenomeno, il risarcimento per il danno biologico e il danno alla professionalità subito.

L’entità del danno risarcibile deve essere provata in giudizio. È quanto ribadito nella recente sentenza 172/2014 della Cassazione che ha confermato la condanna inflitta ad una amministrazione comunale, accusata di aver posto in essere attività “mobbizzante” nei confronti di una propria dipendente.

La ricorrente conveniva in giudizio l’amministrazione comunale datrice di lavoro, denunciando il danno subito in seguito a provvedimenti disciplinari e trasferimenti poi dichiarati illegittimi. I giudici di merito condannavano l’amministrazione a versare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno alla salute della dipendente, non liquidando il danno alla professionalità, in quanto non provato nemmeno presuntivamente.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di secondo grado.

La Cassazione definisce come distinte e indipendenti le due voci di danno che la ricorrente denunciava, ossia danno biologico e danno alla professionalità, in quanto una relativa al benessere psico-fisico e l’altra alla professionalità del dipendente. In particolare, afferma che “il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione in carriera”.

Nel caso in esame la ricorrente nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di danno richiesto, adducendo un’inammissibile danno alla professionalità in re ipsa, (…) che richiede una specifica allegazione e prova”.

Non avendo adempiuto correttamente all’onere della prova che incombeva sulla lavoratrice, il giudice di secondo grado non ha potuto pronunciarsi su questa specifica componente del danno, che, di conseguenza, non deve essere liquidata da parte della amministrazione comunale.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 gennaio 2014, n. 172)