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Cassazione SU Civili: censura per l’avvocato cassazionista che fa spamming proponendo di firmare i ricorsi dei colleghi

L’avvocato cassazionista non può agevolare lo svolgimento dell’attività legale ai colleghi non abilitati.

Il caso, sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, consisteva nella condotta posta in essere da un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, il quale aveva inviato via posta elettronica ad un numero molto elevato di colleghi una comunicazione in cui offriva la sottoscrizione dei motivi di ricorso in Cassazione predisposti dai colleghi non abilitati in cambio di un corrispettivo annuo.

A seguito di varie segnalazioni, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (“COA”) del luogo adottava nei confronti del legale la sanzione della censura. Il COA ravvisava “la sussistenza di una grave trasgressione disciplinare consistita nell’aver proposto la sottoscrizione di ricorsi di legittimità predisposti da soggetti non muniti del relativo jus postulandi”, con evidente violazione dei doveri deontologici.

Avverso tale pronuncia, l’avvocato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, rigettando il ricorso, confermava la legittimità della sentenza impugnata.

L’avvocato ha infine proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha, innanzitutto, ritenuto ingiustificata la sanzione comminata in quanto il comportamento illecito non si era realizzato nell’attività processuale (nessun ricorso era stato sottoscritto dal legale), configurandosi più precisamente come un mero “tentativo” di illecito.

I giudici di legittimità sono giunti ad affermare l’illiceità della condotta in quanto contraria ai doveri fondamentali dell’attività libero-professionale in esame, “tra cui segnatamente quelli di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza, ai quali l’avvocato deve improntare la propria attività, sia professionale, sia non professionale”.

La Cassazione, non potendosi esprimere nel merito del provvedimento disciplinare disposto discrezionalmente dall’organo competente ma potendo esclusivamente valutarne la conformità al diritto, non ha potuto commutare la sanzione della censura in un semplice ammonimento. Ha rigettato, dunque, il ricorso e confermato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 16 dicembre 2013, n. 27996)

L’avvocato cassazionista non può agevolare lo svolgimento dell’attività legale ai colleghi non abilitati.


Il caso, sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, consisteva nella condotta posta in essere da un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, il quale aveva inviato via posta elettronica ad un numero molto elevato di colleghi una comunicazione in cui offriva la sottoscrizione dei motivi di ricorso in Cassazione predisposti dai colleghi non abilitati in cambio di un corrispettivo annuo.

A seguito di varie segnalazioni, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (“COA”) del luogo adottava nei confronti del legale la sanzione della censura. Il COA ravvisava “la sussistenza di una grave trasgressione disciplinare consistita nell’aver proposto la sottoscrizione di ricorsi di legittimità predisposti da soggetti non muniti del relativo jus postulandi”, con evidente violazione dei doveri deontologici.

Avverso tale pronuncia, l’avvocato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, rigettando il ricorso, confermava la legittimità della sentenza impugnata.

L’avvocato ha infine proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha, innanzitutto, ritenuto ingiustificata la sanzione comminata in quanto il comportamento illecito non si era realizzato nell’attività processuale (nessun ricorso era stato sottoscritto dal legale), configurandosi più precisamente come un mero “tentativo” di illecito.

I giudici di legittimità sono giunti ad affermare l’illiceità della condotta in quanto contraria ai doveri fondamentali dell’attività libero-professionale in esame, “tra cui segnatamente quelli di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza, ai quali l’avvocato deve improntare la propria attività, sia professionale, sia non professionale”.

La Cassazione, non potendosi esprimere nel merito del provvedimento disciplinare disposto discrezionalmente dall’organo competente ma potendo esclusivamente valutarne la conformità al diritto, non ha potuto commutare la sanzione della censura in un semplice ammonimento. Ha rigettato, dunque, il ricorso e confermato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 16 dicembre 2013, n. 27996)