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Corte di Giustizia: libero link in libera rete, purché verso contenuti liberamente disponibili nel sito linkato

Un sito internet può contenere al suo interno diversi “link” (collegamenti internet) con cui rinvia a opere protette dal diritto d’autore, liberamente accessibili in altri siti, senza il consenso dei titolari del diritto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a interpretare il diritto europeo in materia di protezione della proprietà intellettuale.

Il caso concreto vede coinvolti quattro giornalisti, i quali pubblicavano i propri articoli su un sito Internet, collegato alla testata giornalistica per la quale lavoravano, e una società che gestiva un sito Internet che offriva ai propri clienti, in base alle necessità, liste di “link” cliccabili verso articoli pubblicati da altri siti.

I quattro giornalisti citavano in giudizio la società che gestiva il sito, per violazione del diritto d’autore e chiedendo la condanna della società convenuta, accusata di aver sfruttato le opere giornalistiche senza l’autorizzazione dei rispettivi autori, mettendoli a disposizione dei propri clienti.

Il Tribunale di Stoccolma, in primo grado, ha respinto la domanda. Successivamente è stato proposto ricorso alla Corte d’Appello di Svea.

In base alle motivazioni degli attori, la società avrebbe violato il diritto d’autore, offrendo ai propri clienti materiali protetti, ottenendo indebitamente un vantaggio economico.

La società adduceva a sua difesa il fatto che gli articoli erano liberamente accessibili dal sito della testata giornalistica e i link rinviavano gli utenti direttamente a queste pagine. Di conseguenza, non poteva aversi violazione del diritto d’autore, dato che il sito incriminato segnalava esclusivamente le fonti in cui i materiali erano consultabili.

La Corte d’Appello di Svea ha sospeso il giudizio, sottoponendo alla Corte di Giustizia diverse questioni pregiudiziali inerenti alla corretta interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione.

Il nodo della questione consiste nella possibilità di identificare un elenco di link ad altre pagine contenuti in un sito internet come una comunicazione al pubblico. La comunicazione al pubblico, per essere lecita, necessita dell’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

I giudici europei hanno preliminarmente accertato che la condotta incriminata nel giudizio principale consiste in una forma di “comunicazione al pubblico”, per il fatto che gli articoli, attraverso collegamenti ipertestuali, vengono messi a disposizione degli utenti del sito. Ciò nonostante non si incorre nella fattispecie disciplinata dalla direttiva in quanto gli utenti del sito sono, per le particolari caratteristiche della rete e di internet, potenzialmente gli stessi del sito della testata giornalistica.

In un passo del testo della sentenza si legge: “Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale”.

Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito.

Infatti, tale circostanza aggiuntiva non modifica affatto la conclusione secondo cui la fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un’opera protetta, pubblicata e liberamente accessibile su un altro sito, ha l’effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito l’opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico. Tuttavia, dal momento che non vi è un pubblico nuovo, per tale comunicazione al pubblico in ogni caso non è necessaria l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore”.

I giudici hanno accertato che la condotta della società, ossia l’inserimento di link nel proprio sito ad altre pagine Internet, non integra gli estremi della comunicazione al pubblico di opere protette, con la conseguenza che non è richiesta alcuna autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha dichiarato che:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

(Corte di Giustizia - Sezione Quarta, Sentenza 13 febbraio 2014, causa C466/12: «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»)


Un sito internet può contenere al suo interno diversi “link” (collegamenti internet) con cui rinvia a opere protette dal diritto d’autore, liberamente accessibili in altri siti, senza il consenso dei titolari del diritto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a interpretare il diritto europeo in materia di protezione della proprietà intellettuale.


Il caso concreto vede coinvolti quattro giornalisti, i quali pubblicavano i propri articoli su un sito Internet, collegato alla testata giornalistica per la quale lavoravano, e una società che gestiva un sito Internet che offriva ai propri clienti, in base alle necessità, liste di “link” cliccabili verso articoli pubblicati da altri siti.

I quattro giornalisti citavano in giudizio la società che gestiva il sito, per violazione del diritto d’autore e chiedendo la condanna della società convenuta, accusata di aver sfruttato le opere giornalistiche senza l’autorizzazione dei rispettivi autori, mettendoli a disposizione dei propri clienti.

Il Tribunale di Stoccolma, in primo grado, ha respinto la domanda. Successivamente è stato proposto ricorso alla Corte d’Appello di Svea.

In base alle motivazioni degli attori, la società avrebbe violato il diritto d’autore, offrendo ai propri clienti materiali protetti, ottenendo indebitamente un vantaggio economico.

La società adduceva a sua difesa il fatto che gli articoli erano liberamente accessibili dal sito della testata giornalistica e i link rinviavano gli utenti direttamente a queste pagine. Di conseguenza, non poteva aversi violazione del diritto d’autore, dato che il sito incriminato segnalava esclusivamente le fonti in cui i materiali erano consultabili.

La Corte d’Appello di Svea ha sospeso il giudizio, sottoponendo alla Corte di Giustizia diverse questioni pregiudiziali inerenti alla corretta interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione.

Il nodo della questione consiste nella possibilità di identificare un elenco di link ad altre pagine contenuti in un sito internet come una comunicazione al pubblico. La comunicazione al pubblico, per essere lecita, necessita dell’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

I giudici europei hanno preliminarmente accertato che la condotta incriminata nel giudizio principale consiste in una forma di “comunicazione al pubblico”, per il fatto che gli articoli, attraverso collegamenti ipertestuali, vengono messi a disposizione degli utenti del sito. Ciò nonostante non si incorre nella fattispecie disciplinata dalla direttiva in quanto gli utenti del sito sono, per le particolari caratteristiche della rete e di internet, potenzialmente gli stessi del sito della testata giornalistica.

In un passo del testo della sentenza si legge: “Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale”.

Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse rilevare che, quando gli internauti cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito.

Infatti, tale circostanza aggiuntiva non modifica affatto la conclusione secondo cui la fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un’opera protetta, pubblicata e liberamente accessibile su un altro sito, ha l’effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito l’opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico. Tuttavia, dal momento che non vi è un pubblico nuovo, per tale comunicazione al pubblico in ogni caso non è necessaria l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore”.

I giudici hanno accertato che la condotta della società, ossia l’inserimento di link nel proprio sito ad altre pagine Internet, non integra gli estremi della comunicazione al pubblico di opere protette, con la conseguenza che non è richiesta alcuna autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha dichiarato che:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

(Corte di Giustizia - Sezione Quarta, Sentenza 13 febbraio 2014, causa C466/12: «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»)