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Parlamento europeo: approvata la Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore

Il 4 febbraio scorso, il Parlamento europeo ha approvato, con 640 voti favorevoli, 18 voti contrari e 22 astensioni, la “Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.

Tale provvedimento, la cui formale approvazione dinanzi al Consiglio dell’Unione Europea è prevista per fine marzo, si rivolge principalmente a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione Europea, definendo i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento, per l’appunto, della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali da parte di tali enti.

In base alle nuove regole, i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva prescelto alla gestione dei diritti, delle categorie di diritti o dei tipi di opere e di altri materiali protetti, per i territori di loro scelta. Ciò, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.

Tali organismi di gestione collettiva saranno chiamati a gestire le licenze dei titolari dei diritti aderenti e i relativi proventi, in proprio o per conto di altri organismi di gestione collettiva, agendo nel migliore interesse dei soggetti rappresentati. I titolari dei diritti avranno diritto a ricevere una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti e le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso dovranno essere ragionevoli in rapporto al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo altresì conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva.

Inoltre, in virtù di una governance del tutto ridefinita e di specifici requisiti di trasparenza e informazione imposti in capo agli organismi, gli stessi titolari dei diritti aderenti godranno di un maggiore potere di controllo e sorveglianza sull’attività dell’organismo stesso, con la possibilità ulteriore di avere a propria disposizione sistemi di reclamo e di risoluzione alternativa delle dispute.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, basandosi su criteri oggettivi e non discriminatori.

Con specifico riferimento ai diritti sulle opere musicali online, la Direttiva richiede che gli organismi di gestione collettiva concedenti licenze multiterritoriali abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze e assicurino correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso, nella fatturazione e nel pagamento dei titolari dei diritti.

Infine, oltre ad essere previsti e riconosciuti accordi di rappresentanza non esclusivi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali, qualora un organismo di gestione collettiva che non conceda licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chiedaa un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, quest’ultimo sarà obbligato ad accettare tale richiesta se già concede le suddette licenze multiterritoriali.

In tal caso, l’organismo di gestione collettiva interpellato gestirà il repertorio rappresentato dell’organismo richiedente alle stesse condizioni con cui gestisce il proprio e includerà il repertorio rappresentato dell’organismo richiedente in tutte le offerte trasmesse ai fornitori di servizi online.

Viene comunque fatta salva la possibilità, per i titolari dei diritti, di affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti, che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose, perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Ad ogni modo, nello svolgere le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, tali entità saranno tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.

La Direttiva è consultabile sul sito del Parlamento europeo cliccando qui.

(Parlamento europeo, 4 febbraio 2014,  P7_TC1-COD(2012)0180 – Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell’adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.)

Avv. Francesco Di Tano         

 

 

Il 4 febbraio scorso, il Parlamento europeo ha approvato, con 640 voti favorevoli, 18 voti contrari e 22 astensioni, la “Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.

Tale provvedimento, la cui formale approvazione dinanzi al Consiglio dell’Unione Europea è prevista per fine marzo, si rivolge principalmente a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione Europea, definendo i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento, per l’appunto, della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali da parte di tali enti.

In base alle nuove regole, i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva prescelto alla gestione dei diritti, delle categorie di diritti o dei tipi di opere e di altri materiali protetti, per i territori di loro scelta. Ciò, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.

Tali organismi di gestione collettiva saranno chiamati a gestire le licenze dei titolari dei diritti aderenti e i relativi proventi, in proprio o per conto di altri organismi di gestione collettiva, agendo nel migliore interesse dei soggetti rappresentati. I titolari dei diritti avranno diritto a ricevere una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti e le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso dovranno essere ragionevoli in rapporto al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, tenendo altresì conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva.

Inoltre, in virtù di una governance del tutto ridefinita e di specifici requisiti di trasparenza e informazione imposti in capo agli organismi, gli stessi titolari dei diritti aderenti godranno di un maggiore potere di controllo e sorveglianza sull’attività dell’organismo stesso, con la possibilità ulteriore di avere a propria disposizione sistemi di reclamo e di risoluzione alternativa delle dispute.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, basandosi su criteri oggettivi e non discriminatori.

Con specifico riferimento ai diritti sulle opere musicali online, la Direttiva richiede che gli organismi di gestione collettiva concedenti licenze multiterritoriali abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze e assicurino correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso, nella fatturazione e nel pagamento dei titolari dei diritti.

Infine, oltre ad essere previsti e riconosciuti accordi di rappresentanza non esclusivi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali, qualora un organismo di gestione collettiva che non conceda licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio chiedaa un altro organismo di gestione collettiva di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, quest’ultimo sarà obbligato ad accettare tale richiesta se già concede le suddette licenze multiterritoriali.

In tal caso, l’organismo di gestione collettiva interpellato gestirà il repertorio rappresentato dell’organismo richiedente alle stesse condizioni con cui gestisce il proprio e includerà il repertorio rappresentato dell’organismo richiedente in tutte le offerte trasmesse ai fornitori di servizi online.

Viene comunque fatta salva la possibilità, per i titolari dei diritti, di affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti, che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose, perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Ad ogni modo, nello svolgere le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, tali entità saranno tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.

La Direttiva è consultabile sul sito del Parlamento europeo cliccando qui.

(Parlamento europeo, 4 febbraio 2014,  P7_TC1-COD(2012)0180 – Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell’adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.)

Avv. Francesco Di Tano