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Cassazione Civile: no alla maternità surrogata

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 novembre, ha affermato che la cosiddetta “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico.

Nel caso in esame, il Tribunale per i Minori di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore nato in Ucraina tramite il ricorso alla maternità surrogata, una volta accertatosi che i coniugi italiani che si erano rivolti a tale pratica non erano i genitori biologici del piccolo, disponendo il collocamento del medesimo presso una coppia da scegliersi tra quelle in lista per l’adozione nazionale e sospendendo così la coppia dall’esercizio della potestà di genitori.

Il Tribunale, motivando la sua decisione, afferma che in Italia è vietata la cosiddetta “maternità surrogata” e che la legge ucraina consente tale pratica a condizione che gli ovociti non appartengono alla donna che esegue la prestazione e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente.

A tal proposito, data l’impossibilità dei coniugi di procreare, il contratto di surrogazione di maternità concluso dai medesimi con la gestante è nullo anche secondo la legge ucraina.

Inoltre, la coppia ha da tempo superato l’età consentita per l’adozione di un neonato e per tre volte, in precedenza, erano state respinte loro domande di adozione per grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva.

Non accolto l’appello dei coniugi da parte della Corte di Brescia, i medesimi hanno proposto ricorso per Cassazione.

Quest’ultima ha respinto il ricorso della coppia e nel confermare lo stato di adottabilità del bambino già disposto nei precedenti gradi di giudizio, sulla base del fatto che il minore non era figlio biologico dei presunti genitori che all’ingresso in Italia lo avevano dichiarato come tale, bensì figlio di una madre Ucraina in esito a gestazione surrogata senza alcun apporto biologico da parte della coppia committente, ha affermato il contrasto con l’ordine pubblico italiano dell’istituto della surrogazione di maternità vietato dalla legge sulla procreazione assistita.

Inoltre, va osservato che l’ordinamento italiano, per il quale madre è colei che partorisce, contiene un espresso divieto (articolo 12, comma 6, Legge n. 40 del 2004), rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 11 novembre 2014, n. 24001)

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 novembre, ha affermato che la cosiddetta “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico.

Nel caso in esame, il Tribunale per i Minori di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore nato in Ucraina tramite il ricorso alla maternità surrogata, una volta accertatosi che i coniugi italiani che si erano rivolti a tale pratica non erano i genitori biologici del piccolo, disponendo il collocamento del medesimo presso una coppia da scegliersi tra quelle in lista per l’adozione nazionale e sospendendo così la coppia dall’esercizio della potestà di genitori.

Il Tribunale, motivando la sua decisione, afferma che in Italia è vietata la cosiddetta “maternità surrogata” e che la legge ucraina consente tale pratica a condizione che gli ovociti non appartengono alla donna che esegue la prestazione e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente.

A tal proposito, data l’impossibilità dei coniugi di procreare, il contratto di surrogazione di maternità concluso dai medesimi con la gestante è nullo anche secondo la legge ucraina.

Inoltre, la coppia ha da tempo superato l’età consentita per l’adozione di un neonato e per tre volte, in precedenza, erano state respinte loro domande di adozione per grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva.

Non accolto l’appello dei coniugi da parte della Corte di Brescia, i medesimi hanno proposto ricorso per Cassazione.

Quest’ultima ha respinto il ricorso della coppia e nel confermare lo stato di adottabilità del bambino già disposto nei precedenti gradi di giudizio, sulla base del fatto che il minore non era figlio biologico dei presunti genitori che all’ingresso in Italia lo avevano dichiarato come tale, bensì figlio di una madre Ucraina in esito a gestazione surrogata senza alcun apporto biologico da parte della coppia committente, ha affermato il contrasto con l’ordine pubblico italiano dell’istituto della surrogazione di maternità vietato dalla legge sulla procreazione assistita.

Inoltre, va osservato che l’ordinamento italiano, per il quale madre è colei che partorisce, contiene un espresso divieto (articolo 12, comma 6, Legge n. 40 del 2004), rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 11 novembre 2014, n. 24001)