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Cassazione Penale: limiti al sequestro preventivo e alla confisca diretta dei beni societari per reati tributari

Con recente sentenza, la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su limiti e legittimità del sequestro preventivo dei beni societari ai danni di una persona giuridica colpevole di frode fiscale e truffa ai danni dello stato.

In seguito all’impugnazione dell’ordinanza di sequestro preventivo dei beni finalizzata alla confisca dettata dall’articolo 321, comma 2-bis del codice di procedura penale, disposta nei confronti dell’amministratore di una società commerciale apparentemente “fittizia”, la Cassazione ha affermato il principio secondo il qualenon è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della stessa, salvo che la persona giuridica sia stata uno schermo fittizio.

Dunque, ove sussista difetto di prova in merito alla qualificazione della persona giuridica come società “di copertura” della reale attività della persona fisica finalizzata a commettere reati tributari, è illegittimo disporre il sequestro preventivo per equivalente dei beni societari. Non essendo infatti chiaramente riscontrabile un rapporto di strumentalità effettivo tra la società “schermo” e l’attività posta in essere dall’amministratore tramite la stessa, la realizzazione dei reati tributari si considera elemento sufficiente a giustificare il provvedimento.

Il presupposto e la stessa ragion d’essere del sequestro preventivo e della confisca sono legati ad un carattere afflittivo e risarcitorio che dovrebbe colpire solamente i beni appartenenti all’indagato. In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, può infatti avere luogo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’articolo 322-ter del codice di procedura penale, ma solo nel caso in cui l’ente sia privo di autonomia e rappresenti unicamente la “facciata” attraverso la quale il reo agisce come effettivo titolare dei beni.

Nel caso in esame tuttavia, il provvedimento impugnato, colpiva oltre ai beni mobili e immobili di diretta pertinenza dell’indagato, anche gli immobili nella disponibilità della società, nonostante la stessa non risultasse associata alla posizione dell’indagato in alcuno dei capi di imputazione del provvedimento. 

Giudicando illegittimo il provvedimento impugnato, la Cassazione ha affermato che la società poteva al contrario essere addirittura considerata parte offesa del delitto contestato all’amministratore, per essersi appropriato di somme di danaro ai danni della società, posto che un tale atteggiamento “indurrebbe verosimilmente ad escludere che questa possa avere svolto il ruolo di “schermo” predisposto dall’amministratore per commettere i reati tributari de quibus: unica ipotesi che renderebbe di fatto legittima l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 5 febbraio 2015, n. 5413)

Con recente sentenza, la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su limiti e legittimità del sequestro preventivo dei beni societari ai danni di una persona giuridica colpevole di frode fiscale e truffa ai danni dello stato.

In seguito all’impugnazione dell’ordinanza di sequestro preventivo dei beni finalizzata alla confisca dettata dall’articolo 321, comma 2-bis del codice di procedura penale, disposta nei confronti dell’amministratore di una società commerciale apparentemente “fittizia”, la Cassazione ha affermato il principio secondo il qualenon è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della stessa, salvo che la persona giuridica sia stata uno schermo fittizio.

Dunque, ove sussista difetto di prova in merito alla qualificazione della persona giuridica come società “di copertura” della reale attività della persona fisica finalizzata a commettere reati tributari, è illegittimo disporre il sequestro preventivo per equivalente dei beni societari. Non essendo infatti chiaramente riscontrabile un rapporto di strumentalità effettivo tra la società “schermo” e l’attività posta in essere dall’amministratore tramite la stessa, la realizzazione dei reati tributari si considera elemento sufficiente a giustificare il provvedimento.

Il presupposto e la stessa ragion d’essere del sequestro preventivo e della confisca sono legati ad un carattere afflittivo e risarcitorio che dovrebbe colpire solamente i beni appartenenti all’indagato. In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, può infatti avere luogo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’articolo 322-ter del codice di procedura penale, ma solo nel caso in cui l’ente sia privo di autonomia e rappresenti unicamente la “facciata” attraverso la quale il reo agisce come effettivo titolare dei beni.

Nel caso in esame tuttavia, il provvedimento impugnato, colpiva oltre ai beni mobili e immobili di diretta pertinenza dell’indagato, anche gli immobili nella disponibilità della società, nonostante la stessa non risultasse associata alla posizione dell’indagato in alcuno dei capi di imputazione del provvedimento. 

Giudicando illegittimo il provvedimento impugnato, la Cassazione ha affermato che la società poteva al contrario essere addirittura considerata parte offesa del delitto contestato all’amministratore, per essersi appropriato di somme di danaro ai danni della società, posto che un tale atteggiamento “indurrebbe verosimilmente ad escludere che questa possa avere svolto il ruolo di “schermo” predisposto dall’amministratore per commettere i reati tributari de quibus: unica ipotesi che renderebbe di fatto legittima l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 5 febbraio 2015, n. 5413)