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Consumatori - Cassazione Civile: il giocatore d’azzardo va tutelato come qualunque consumatore

Con Ordinanza emessa a luglio 2015, la Cassazione è intervenuta per determinare il foro di competenza relativo alla domanda di condanna al pagamento del montepremi spettante ad un giocatore d’azzardo vincitore di una somma notevole tramite video lotteria.

Nelle motivazioni del provvedimento impugnato il ricorrente sosteneva la necessità di applicare la disciplina del Descreto legislativo n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) in materia di competenza territoriale a beneficio del giocatore d'azzardo, con particolare riferimento al mancato pagamento delle somme da parte della concessionaria del servizio di gioco inadempiente. Essendo l'attività dei concessionari di giochi d'azzardo tipica attività imprenditoriale esercitata nei confronti del giocatore - consumatore infatti, quest'ultimo avrebbe dovuto poter beneficiare della tutela a lui garantita dalla vigente normativa senza alcuna limitazione. Sul versante opposto tuttavia, la resistente eccepiva come il radicamento della competenza presso il foro del consumatore non fosse da ritenersi validamente fondato, poiché la categoria dei contratti di gioco d’azzardo nei quali l’elemento aleatorio è notoriamente prevalente, non era compresa tra quelli soggetti alla disciplina del Codice del Consumo. Secondo l'orientamento interpretativo del concessionario infatti, presupposto imprescindibile per la non applicabilità della normativa sarebbe stata la condizione clinica nota con il nome di ludopatia, intesa quale disturbo della personalità di un soggetto affetto dalla spinta compulsiva a giocare d'azzardo, piuttosto che, come nel caso di specie, dalla libera espressione di autonomia contrattuale del consumatore ricorrente. 

Nonostante la comprovata necessità di assoggettare gioco d'azzardo e affini ad una disciplina particolare basata su finalità pregnanti di prevenzione generale e controllo fiscale, la Suprema Corte ha ritenuto di censurare duramente le argomentazioni del concessionario ritenendole fuorvianti e slegate dal proprio giudizio sul regolamento di competenza. A tale stregua infatti, la Corte ha rilevato come fosse necessario innanzitutto considerare che “in ambito nazionale e comunitario non esiste un disfavore nei confronti del gioco d’azzardo in quanto tale, ove esso cioè non sfugga al controllo degli organismi statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali (Cass., 27/9/2012, n. 16511 e Corte Giust., 6/11/2003, n. 243). L’attività posta in essere dalla società concessionaria sarebbe stata dunque da qualificarsi propriamente come prestazione di servizi ex articolo 49 TFUE, oggetto di disciplina ai sensi del Codice del Consumo, funzionalmente volta a “tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del gestore, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto [aleatorio]”. Si è rivelato dunque errato l’assunto del giudice di merito secondo il quale non sarebbe stato sufficientemente significativo lo squilibrio tra le parti a fondamento delle esigenze di tutela del consumatore, quando in realtà anche, e soprattutto, in tale tipologia di contratti aleatori tale elemento si riscontra essere all'ordine del giorno.

Dal momento in cui il foro del consumatore risulta inoltre essere un foro speciale ai sensi della normativa, dunque prevalente rispetto ai fori tradizionalmente individuati mediante i criteri del Codice di Procedura Civile, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie il Codice del Consumo, consentendo così il radicamento della controversia presso il Tribunale territorialmente competente ubicato presso il foro del consumatore ricorrente.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 11 giugno - 8 luglio 2015, n. 14288)

Con Ordinanza emessa a luglio 2015, la Cassazione è intervenuta per determinare il foro di competenza relativo alla domanda di condanna al pagamento del montepremi spettante ad un giocatore d’azzardo vincitore di una somma notevole tramite video lotteria.

Nelle motivazioni del provvedimento impugnato il ricorrente sosteneva la necessità di applicare la disciplina del Descreto legislativo n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) in materia di competenza territoriale a beneficio del giocatore d'azzardo, con particolare riferimento al mancato pagamento delle somme da parte della concessionaria del servizio di gioco inadempiente. Essendo l'attività dei concessionari di giochi d'azzardo tipica attività imprenditoriale esercitata nei confronti del giocatore - consumatore infatti, quest'ultimo avrebbe dovuto poter beneficiare della tutela a lui garantita dalla vigente normativa senza alcuna limitazione. Sul versante opposto tuttavia, la resistente eccepiva come il radicamento della competenza presso il foro del consumatore non fosse da ritenersi validamente fondato, poiché la categoria dei contratti di gioco d’azzardo nei quali l’elemento aleatorio è notoriamente prevalente, non era compresa tra quelli soggetti alla disciplina del Codice del Consumo. Secondo l'orientamento interpretativo del concessionario infatti, presupposto imprescindibile per la non applicabilità della normativa sarebbe stata la condizione clinica nota con il nome di ludopatia, intesa quale disturbo della personalità di un soggetto affetto dalla spinta compulsiva a giocare d'azzardo, piuttosto che, come nel caso di specie, dalla libera espressione di autonomia contrattuale del consumatore ricorrente. 

Nonostante la comprovata necessità di assoggettare gioco d'azzardo e affini ad una disciplina particolare basata su finalità pregnanti di prevenzione generale e controllo fiscale, la Suprema Corte ha ritenuto di censurare duramente le argomentazioni del concessionario ritenendole fuorvianti e slegate dal proprio giudizio sul regolamento di competenza. A tale stregua infatti, la Corte ha rilevato come fosse necessario innanzitutto considerare che “in ambito nazionale e comunitario non esiste un disfavore nei confronti del gioco d’azzardo in quanto tale, ove esso cioè non sfugga al controllo degli organismi statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali (Cass., 27/9/2012, n. 16511 e Corte Giust., 6/11/2003, n. 243). L’attività posta in essere dalla società concessionaria sarebbe stata dunque da qualificarsi propriamente come prestazione di servizi ex articolo 49 TFUE, oggetto di disciplina ai sensi del Codice del Consumo, funzionalmente volta a “tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del gestore, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto [aleatorio]”. Si è rivelato dunque errato l’assunto del giudice di merito secondo il quale non sarebbe stato sufficientemente significativo lo squilibrio tra le parti a fondamento delle esigenze di tutela del consumatore, quando in realtà anche, e soprattutto, in tale tipologia di contratti aleatori tale elemento si riscontra essere all'ordine del giorno.

Dal momento in cui il foro del consumatore risulta inoltre essere un foro speciale ai sensi della normativa, dunque prevalente rispetto ai fori tradizionalmente individuati mediante i criteri del Codice di Procedura Civile, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie il Codice del Consumo, consentendo così il radicamento della controversia presso il Tribunale territorialmente competente ubicato presso il foro del consumatore ricorrente.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 11 giugno - 8 luglio 2015, n. 14288)