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Corte di Cassazione: l’ASL è responsabile per la condotta del medico?

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità dell’ASL nel caso di errore compiuto dal medico con quest’ultima convenzionato.

Il Tribunale aveva affermato che gli obblighi assunti dal Servizio Nazionale Ospedaliero nei confronti del paziente sono prevalentemente di natura organizzativa e non piuttosto rispondenti alle previsioni dell’articolo 1218 del Codice Civile (Responsabilità del debitore).

Inoltre, il Tribunale aveva completamente escluso la responsabilità da “contatto sociale” del medico nei confronti del paziente con il quale era legato da un rapporto autonomo, alla stregua del libero professionista.

La Corte di Cassazione con un’attenta rilettura della Legge n. 833/1978 in combinato con l’articolo 32 della Costituzione, ha analizzato la nozione di assistenza medico-generica, non solo da interpretare come prestazione ambulatoriale ma anche domiciliare, nei confronti del cittadino iscritto negli elenchi.

Il cittadino, per quanto afferma la Corte, può esercitare una libera scelta solo ed esclusivamente in relazione al soggetto indicato nei registri come medico convenzionato.

Il rapporto che sussiste tra il medico e l’ASL è di lavoro parasubordinato cioè “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”. Il rapporto che lega l’ASL ed il medico sarà sempre un rapporto di convenzionamento.

Si configura così una obbligazione in capo all’ASL di prestare assistenza medico-generica, generando un rapporto come previsto dall’articolo 1173 del Codice Civile (Fonti delle obbligazioni).

Il medico partecipa all’obbligazione nella sola fase esecutiva, essendo cosi responsabile insieme con l’ASL.

La Corte Suprema ha così statuito: “L’A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge” .

(Corte di cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 6243)

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità dell’ASL nel caso di errore compiuto dal medico con quest’ultima convenzionato.

Il Tribunale aveva affermato che gli obblighi assunti dal Servizio Nazionale Ospedaliero nei confronti del paziente sono prevalentemente di natura organizzativa e non piuttosto rispondenti alle previsioni dell’articolo 1218 del Codice Civile (Responsabilità del debitore).

Inoltre, il Tribunale aveva completamente escluso la responsabilità da “contatto sociale” del medico nei confronti del paziente con il quale era legato da un rapporto autonomo, alla stregua del libero professionista.

La Corte di Cassazione con un’attenta rilettura della Legge n. 833/1978 in combinato con l’articolo 32 della Costituzione, ha analizzato la nozione di assistenza medico-generica, non solo da interpretare come prestazione ambulatoriale ma anche domiciliare, nei confronti del cittadino iscritto negli elenchi.

Il cittadino, per quanto afferma la Corte, può esercitare una libera scelta solo ed esclusivamente in relazione al soggetto indicato nei registri come medico convenzionato.

Il rapporto che sussiste tra il medico e l’ASL è di lavoro parasubordinato cioè “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”. Il rapporto che lega l’ASL ed il medico sarà sempre un rapporto di convenzionamento.

Si configura così una obbligazione in capo all’ASL di prestare assistenza medico-generica, generando un rapporto come previsto dall’articolo 1173 del Codice Civile (Fonti delle obbligazioni).

Il medico partecipa all’obbligazione nella sola fase esecutiva, essendo cosi responsabile insieme con l’ASL.

La Corte Suprema ha così statuito: “L’A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge” .

(Corte di cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 6243)