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Garante Privacy: sì alla videosorveglianza “lunga” per delicate fasi di produzione di farmaci

Una multinazionale farmaceutica potrà conservare fino a sessanta giorni le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presso uno dei suoi stabilimenti di produzione nel caso in cui si riscontrino anomalie durante una particolare fase di riempimento in ambiente asettico dei flaconi (attività cosiddetta di Mediafill) utilizzati nella produzione di cefalosporine iniettabili.

È quanto ha stabilito il Garante Privacy, con provvedimento del 12 marzo 2015, su richiesta di verifica preliminare presentata da una società di Verona.

La conservazione delle immagini richiesta dalla multinazionale per un periodo di tempo più ampio rispetto a quanto indicato dal Garante nel provvedimento generale dell’8 aprile 2010, consentirà di poter rivedere le operazioni in caso di esito non conforme delle prove di Mediafill e per identificare l’operazione che ne ha determinato la non conformità; il materiale potrà successivamente essere utilizzato a scopo didattico per nuovi operatori o per aggiornamenti procedurali, di addestramento e di verifica delle operazioni asettiche degli operatori coinvolti.

Le immagini saranno riprese da telecamere manuali o da telecamere fisse, entrambe con raggio d’azione limitato quanto più possibile alle inquadrature delle mani degli operatori. Le videoregistrazioni raccolte non potranno essere utilizzate per contestazione di illeciti disciplinari né come strumento di controllo delle abilità delle singole persone o come mezzo utile per giudicare comportamenti dei lavoratori addetti, che riceveranno idonea informativa.

Inoltre, il titolare disporrà la custodia delle immagini in un armadio chiuso a chiave all’interno dell’ufficio del responsabile del settore Biology Division. L’accesso alle immagini, in caso di esito non conforme agli standard delle operazioni descritte, sarà consentito solo ai responsabili Quality Assurance, Produzione e Biology Division “e loro diretti riporti”.

La società veronese ha dichiarato di aver già attivato la procedura di consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali in base all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Pertanto, il Garante Privacy, in relazione al trattamento di immagini raccolte durante le attività cosiddette di Mediafill, ha ritenuto ammissibile la conservazione delle stesse fino a un termine massimo di sessanta giorni, ferma restando la possibilità di cancellare le immagini anche prima del termine dei sessanta giorni nel caso in cui, nella fase di controllo, non siano riscontrate anomalie nelle operazioni. Per quanto riguarda il trattamento per ulteriori finalità di addestramento o di aggiornamento, la società dovrà, come misura necessaria, trattare le immagini con modalità tali da non consentirne la riconducibilità (anche indirettamente o in relazione ad un ambito ristretto di persone) agli operatori rappresentati.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 12 marzo 2015, n. 142: Farmaci: videosorveglianza "lunga" per delicate fasi di produzione)

Una multinazionale farmaceutica potrà conservare fino a sessanta giorni le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presso uno dei suoi stabilimenti di produzione nel caso in cui si riscontrino anomalie durante una particolare fase di riempimento in ambiente asettico dei flaconi (attività cosiddetta di Mediafill) utilizzati nella produzione di cefalosporine iniettabili.

È quanto ha stabilito il Garante Privacy, con provvedimento del 12 marzo 2015, su richiesta di verifica preliminare presentata da una società di Verona.

La conservazione delle immagini richiesta dalla multinazionale per un periodo di tempo più ampio rispetto a quanto indicato dal Garante nel provvedimento generale dell’8 aprile 2010, consentirà di poter rivedere le operazioni in caso di esito non conforme delle prove di Mediafill e per identificare l’operazione che ne ha determinato la non conformità; il materiale potrà successivamente essere utilizzato a scopo didattico per nuovi operatori o per aggiornamenti procedurali, di addestramento e di verifica delle operazioni asettiche degli operatori coinvolti.

Le immagini saranno riprese da telecamere manuali o da telecamere fisse, entrambe con raggio d’azione limitato quanto più possibile alle inquadrature delle mani degli operatori. Le videoregistrazioni raccolte non potranno essere utilizzate per contestazione di illeciti disciplinari né come strumento di controllo delle abilità delle singole persone o come mezzo utile per giudicare comportamenti dei lavoratori addetti, che riceveranno idonea informativa.

Inoltre, il titolare disporrà la custodia delle immagini in un armadio chiuso a chiave all’interno dell’ufficio del responsabile del settore Biology Division. L’accesso alle immagini, in caso di esito non conforme agli standard delle operazioni descritte, sarà consentito solo ai responsabili Quality Assurance, Produzione e Biology Division “e loro diretti riporti”.

La società veronese ha dichiarato di aver già attivato la procedura di consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali in base all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Pertanto, il Garante Privacy, in relazione al trattamento di immagini raccolte durante le attività cosiddette di Mediafill, ha ritenuto ammissibile la conservazione delle stesse fino a un termine massimo di sessanta giorni, ferma restando la possibilità di cancellare le immagini anche prima del termine dei sessanta giorni nel caso in cui, nella fase di controllo, non siano riscontrate anomalie nelle operazioni. Per quanto riguarda il trattamento per ulteriori finalità di addestramento o di aggiornamento, la società dovrà, come misura necessaria, trattare le immagini con modalità tali da non consentirne la riconducibilità (anche indirettamente o in relazione ad un ambito ristretto di persone) agli operatori rappresentati.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 12 marzo 2015, n. 142: Farmaci: videosorveglianza "lunga" per delicate fasi di produzione)