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Lavoro - Cassazione: l’azienda non può imporre ai propri dipendenti di prestare servizio durante una festività infrasettimanale

Corno alle Scale, 2018
Ph. Alessandro Saggio / Corno alle Scale, 2018

Lo scorso 7 agosto, la Corte di Cassazione ha stabilito che nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata nel corso della settimana.

Nel caso in esame, il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della società per la quale prestava servizio, ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare della multa nei confronti della ricorrente, la quale non si era presentata al lavoro durante una festività infrasettimanale.

L’appello proposto dalla società è stato respinto dalla Corte di Appello di Torino, secondo cui l’articolo 2 della Legge 260/49 conferisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che possa applicarsi in via analogica la disciplina sul lavoro domenicale. Secondo la Corte, il datore di lavoro aveva richiesto la prestazione lavorativa in una giornata in cui non poteva esigerla, con conseguente legittimità del comportamento della prestatrice, non qualificabile come arbitraria tutela delle proprie ragioni, ma come legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile, tanto più congruo ove si consideri la sistematicità della violazione del diritto al riposo.

La società in questione ha proposto ricorso in Cassazione. Ha resistito con controricorso il dipendente.

A tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito il principio espresso da una precedente sentenza (Corte di Cassazione n. 16634/2005), secondo cui il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c`è accordo con il datore di lavoro, e senza alcun obbligo; al dipendente, conferma la Corte, deve essere riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro in occasione delle festività.

La Cassazione ha ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività su ordine datoriale e per esigenze di servizio.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 7 agosto 2015, n. 16592)

Lo scorso 7 agosto, la Corte di Cassazione ha stabilito che nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata nel corso della settimana.

Nel caso in esame, il Tribunale di Vercelli, accogliendo la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della società per la quale prestava servizio, ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare della multa nei confronti della ricorrente, la quale non si era presentata al lavoro durante una festività infrasettimanale.

L’appello proposto dalla società è stato respinto dalla Corte di Appello di Torino, secondo cui l’articolo 2 della Legge 260/49 conferisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che possa applicarsi in via analogica la disciplina sul lavoro domenicale. Secondo la Corte, il datore di lavoro aveva richiesto la prestazione lavorativa in una giornata in cui non poteva esigerla, con conseguente legittimità del comportamento della prestatrice, non qualificabile come arbitraria tutela delle proprie ragioni, ma come legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile, tanto più congruo ove si consideri la sistematicità della violazione del diritto al riposo.

La società in questione ha proposto ricorso in Cassazione. Ha resistito con controricorso il dipendente.

A tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito il principio espresso da una precedente sentenza (Corte di Cassazione n. 16634/2005), secondo cui il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c`è accordo con il datore di lavoro, e senza alcun obbligo; al dipendente, conferma la Corte, deve essere riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro in occasione delle festività.

La Cassazione ha ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività su ordine datoriale e per esigenze di servizio.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 7 agosto 2015, n. 16592)