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Marchio - Cassazione: nullo il marchio confondibile foneticamente e visivamente sul mercato

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del marchio confondibile sia foneticamente che visivamente con un altro marchio sullo stesso mercato.

La Corte d’Appello dichiarava la nullità del marchio Venex per carenza di novità rispetto al marchio Venus, e accertava altresì la confondibilità fonetica e visiva dei due marchi, destinati a contrassegnare prodotti analoghi nell’ambito del medesimo mercato per la riduzione o eliminazione di alterazioni fisiche o estetiche. Precisava, inoltre, che sebbene tra i marchi vi fossero delle differenze semantiche o concettuali, queste non erano rilevanti al punto da risultare caratterizzanti.

Avverso tale pronuncia la società ricorrente proponeva due motivi di impugnazione: con un primo motivo deduceva la falsa applicazione oltre che la violazione delle norme che consentono il confronto tra i due marchi per poter affermare l’effettivo rischio di confusione; con il secondo motivo lamentava i vizi della motivazione della decisione impugnata.

Al vaglio della Cassazione entrambi i motivi risultano infondati.

La Cassazione prima di entrare nel cuore della questione giuridica ricorda che: “il marchio contrassegna la provenienza del prodotto o di un servizio da una determinata impresa industriale o commerciale” e che l’azione di contraffazione del marchio di impresa è volta alla tutela del diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi. Tale confusione si configura come il presupposto comune delle azioni di contraffazione e nullità. L’accertamento, invece, dell’effettiva confondibilità tra prodotti e le concrete modalità d’uso del segno è riservato al giudizio di concorrenza sleale.

Precisa ancora la Cassazione che ciò che rileva ai fini della tutela del marchio è il suo significato di indicazione della provenienza del prodotto, che può dipendere non solo dal significato proprio delle parole, ma anche dal contesto cromatico, grafico e fonetico della comunicazione in cui esso si esprime. L’accertamento della confondibilità è dunque da effettuarsi analizzando la complessità di questi elementi in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.

Passando ad analizzare il caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno effettuato correttamente il confronto tra i marchi in conflitto esaminando gli elementi grafici, fonetici e concettuali in maniera globale e sintetica, secondo i dettami sopra citati.

Per questa ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n.15840/2015)

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del marchio confondibile sia foneticamente che visivamente con un altro marchio sullo stesso mercato.

La Corte d’Appello dichiarava la nullità del marchio Venex per carenza di novità rispetto al marchio Venus, e accertava altresì la confondibilità fonetica e visiva dei due marchi, destinati a contrassegnare prodotti analoghi nell’ambito del medesimo mercato per la riduzione o eliminazione di alterazioni fisiche o estetiche. Precisava, inoltre, che sebbene tra i marchi vi fossero delle differenze semantiche o concettuali, queste non erano rilevanti al punto da risultare caratterizzanti.

Avverso tale pronuncia la società ricorrente proponeva due motivi di impugnazione: con un primo motivo deduceva la falsa applicazione oltre che la violazione delle norme che consentono il confronto tra i due marchi per poter affermare l’effettivo rischio di confusione; con il secondo motivo lamentava i vizi della motivazione della decisione impugnata.

Al vaglio della Cassazione entrambi i motivi risultano infondati.

La Cassazione prima di entrare nel cuore della questione giuridica ricorda che: “il marchio contrassegna la provenienza del prodotto o di un servizio da una determinata impresa industriale o commerciale” e che l’azione di contraffazione del marchio di impresa è volta alla tutela del diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi. Tale confusione si configura come il presupposto comune delle azioni di contraffazione e nullità. L’accertamento, invece, dell’effettiva confondibilità tra prodotti e le concrete modalità d’uso del segno è riservato al giudizio di concorrenza sleale.

Precisa ancora la Cassazione che ciò che rileva ai fini della tutela del marchio è il suo significato di indicazione della provenienza del prodotto, che può dipendere non solo dal significato proprio delle parole, ma anche dal contesto cromatico, grafico e fonetico della comunicazione in cui esso si esprime. L’accertamento della confondibilità è dunque da effettuarsi analizzando la complessità di questi elementi in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.

Passando ad analizzare il caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno effettuato correttamente il confronto tra i marchi in conflitto esaminando gli elementi grafici, fonetici e concettuali in maniera globale e sintetica, secondo i dettami sopra citati.

Per questa ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza n.15840/2015)