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Pignoramento presso terzi eseguito prima della notifica del precetto

paesaggio montano
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 2742 del 12 febbraio 2013, ha affermato, ma diremmo ribadito, che l’esecuzione forzata presso terzi eseguita in forza di atto di precetto contenente la dispensa del termine dilatorio di 10 giorni contemplati dall’articolo 482 del codice di procedura civile, consente al creditore di richiedere l’esecuzione del pignoramento nei confronti del debitore presso il terzo “debitor debitoris”, anche se l’atto di precetto stesso venga notificato all’obbligato successivamente all’esecuzione.

Sostiene, infatti, la Corte che il pignoramento presso terzi eseguito prima della notifica del precetto, è legittimo stante la dispensa dal termine di cui all’articolo 482 prima parte del codice di  procedura civile, e la funzione della notifica di esso è limitata ad informarne il debitore in quanto l’esecuzione immediata è considerata prevalente per la tutela dell’interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all’ interesse del debitore ad adempiere spontaneamente.

Il debitore promuoveva giudizio di opposizione per nullità dell’azione esecutiva per omessa notifica preventiva del precetto, erronea concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 482 del codice di procedura civile.

Il creditore, nello stesso giudizio, aveva chiesto la chiamata in causa del Ministero della Giustizia, ritenendo che qualsiasi errore nella notifica degli atti fosse imputabile all’operato dell’ufficiale giudiziario.

La Tribunale territoriale  ha respinto l’opposizione argomentando che gli atti erano stati consegnati dalla creditrice per la notifica il 13 marzo 2009 e correttamente l’ufficiale giudiziario li aveva notificati prima alla banca e successivamente al debitore, onde evitare che questi sottraesse i suoi beni alla garanzia della creditrice [Anche se l’ordinamento non statuisce un ordine di priorità tra terzo e debitore, è di tutta evidenza che la notifica del pignoramento eseguita prima al debitore e successivamente al terzo, espone il creditore al rischio di occultamento, da parte del creditore, delle somme o dei beni detenuti o dovuti dal terzo], onde, nessuna violazione era stata commessa perché era stata concessa dal presidente del Tribunale l’esecuzione immediata.

Inoltre, non sussisteva neppure la violazione dell’articolo 543 del codice di procedura civile che dispone la notifica al terzo e al debitore del pignoramento, ma non la contestualità tra detti atti, aventi soltanto la funzione di intimare al terzo e al debitore di non disporre dei beni pignorati [Rammentiamo che, sempre a mente dell’articolo 482 u.p. del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario deve trascrivere sulla copia da notificare gli estremi del decreto autorizzativo].

Il ricorrente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 479, 480, 482 e 140 del codice di procedura civile anche in relazione alla Sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale e in relazione all’articolo 360 n. 3 e 4 del codice di procedura civile” per non aver la sentenza impugnata applicato l’articolo 479 del codice di procedura civile ai sensi del quale 1’esecuzione deve esser preceduta dalla notifica del precetto mentre nella fattispecie il pignoramento presso terzi è stato eseguito il 18 marzo 2009 e il precetto è stato notificato al debitore esecutato il 26 marzo 2009, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti.

Sul punto la Suprema Corte, nel rigettare la pretesa, sostiene che quando vi è l’autorizzazione all’esecuzione immediata, “l’ordinamento ha considerato prevalente la tutela dell’interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all’ interesse del debitore ad adempiere spontaneamente, escludendo perciò la concessione a costui di un termine dilatorio onde rendere effettiva la tutela del creditore.”

Di conseguenza, è legittimo il pignoramento eseguito prima della notifica del precetto al debitore, contenente l’autorizzazione all’esenzione del rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo, 482 del codice di procedura civile, poiché la funzione della notifica di esso è limitata ad informarne il debitore.

Con decreto del 10 giugno 2010, il Presidente del Tribunale di Torino, su richiesta dell’ufficiale giudiziario (il quale chiedeva di sapere se si potesse legittimamente rifiutare di notificare “contestualmente” l’atto di precetto ed il pignoramento al debitore tramite il servizio postale), ha stabilito che anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione immediata non è possibile notificare l’atto di pignoramento presso terzi prima del perfezionamento della notifica al debitore del precetto, effettuata a mezzo posta, in quanto la notifica al terzo dell’atto di pignoramento con conseguente vincolo sulle somme pignorate deve essere preceduta dal perfezionamento della notifica dell’atto di precetto.

Questa bizzarra interpretazione (e l’altrettanto bizzarra idea del collega), cozza col la ratio stessa del dettato della norma, ancor più considerando che, nella notificazione a mezzo posta, la ricevuta di ritorno, attestante la consegna (o la compiuta giacenza) del plico contenete l’atto di precetto al debitore, viene restituita la creditore successivamente alla presa di conoscenza - da parte dello stesso - dell’atto, con la conseguenza che ben può, nel frattempo, sottrarre o occultare i beni o le somme detenuti dal terzo.

Del resto, altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento 10 aprile 2008) proprio in un caso di pignoramento presso terzi, si esprime in maniera nettamente contraria al decreto del Tribunale di Torino, stabilendo che “la doglianza relativa al fatto che la notifica dell’atto di pignoramento è avvenuta senza il preventivo compimento di tutte le formalità necessarie per la notifica dell’atto di precetto non risulta fondata atteso che la dispensa dal termine di cui all’articolo 482 del codice di procedura civile giustifica il contestuale inoltro dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento”.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 2742 del 12 febbraio 2013, ha affermato, ma diremmo ribadito, che l’esecuzione forzata presso terzi eseguita in forza di atto di precetto contenente la dispensa del termine dilatorio di 10 giorni contemplati dall’articolo 482 del codice di procedura civile, consente al creditore di richiedere l’esecuzione del pignoramento nei confronti del debitore presso il terzo “debitor debitoris”, anche se l’atto di precetto stesso venga notificato all’obbligato successivamente all’esecuzione.

Sostiene, infatti, la Corte che il pignoramento presso terzi eseguito prima della notifica del precetto, è legittimo stante la dispensa dal termine di cui all’articolo 482 prima parte del codice di  procedura civile, e la funzione della notifica di esso è limitata ad informarne il debitore in quanto l’esecuzione immediata è considerata prevalente per la tutela dell’interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all’ interesse del debitore ad adempiere spontaneamente.

Il debitore promuoveva giudizio di opposizione per nullità dell’azione esecutiva per omessa notifica preventiva del precetto, erronea concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 482 del codice di procedura civile.

Il creditore, nello stesso giudizio, aveva chiesto la chiamata in causa del Ministero della Giustizia, ritenendo che qualsiasi errore nella notifica degli atti fosse imputabile all’operato dell’ufficiale giudiziario.

La Tribunale territoriale  ha respinto l’opposizione argomentando che gli atti erano stati consegnati dalla creditrice per la notifica il 13 marzo 2009 e correttamente l’ufficiale giudiziario li aveva notificati prima alla banca e successivamente al debitore, onde evitare che questi sottraesse i suoi beni alla garanzia della creditrice [Anche se l’ordinamento non statuisce un ordine di priorità tra terzo e debitore, è di tutta evidenza che la notifica del pignoramento eseguita prima al debitore e successivamente al terzo, espone il creditore al rischio di occultamento, da parte del creditore, delle somme o dei beni detenuti o dovuti dal terzo], onde, nessuna violazione era stata commessa perché era stata concessa dal presidente del Tribunale l’esecuzione immediata.

Inoltre, non sussisteva neppure la violazione dell’articolo 543 del codice di procedura civile che dispone la notifica al terzo e al debitore del pignoramento, ma non la contestualità tra detti atti, aventi soltanto la funzione di intimare al terzo e al debitore di non disporre dei beni pignorati [Rammentiamo che, sempre a mente dell’articolo 482 u.p. del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario deve trascrivere sulla copia da notificare gli estremi del decreto autorizzativo].

Il ricorrente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 479, 480, 482 e 140 del codice di procedura civile anche in relazione alla Sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale e in relazione all’articolo 360 n. 3 e 4 del codice di procedura civile” per non aver la sentenza impugnata applicato l’articolo 479 del codice di procedura civile ai sensi del quale 1’esecuzione deve esser preceduta dalla notifica del precetto mentre nella fattispecie il pignoramento presso terzi è stato eseguito il 18 marzo 2009 e il precetto è stato notificato al debitore esecutato il 26 marzo 2009, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti.

Sul punto la Suprema Corte, nel rigettare la pretesa, sostiene che quando vi è l’autorizzazione all’esecuzione immediata, “l’ordinamento ha considerato prevalente la tutela dell’interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all’ interesse del debitore ad adempiere spontaneamente, escludendo perciò la concessione a costui di un termine dilatorio onde rendere effettiva la tutela del creditore.”

Di conseguenza, è legittimo il pignoramento eseguito prima della notifica del precetto al debitore, contenente l’autorizzazione all’esenzione del rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo, 482 del codice di procedura civile, poiché la funzione della notifica di esso è limitata ad informarne il debitore.

Con decreto del 10 giugno 2010, il Presidente del Tribunale di Torino, su richiesta dell’ufficiale giudiziario (il quale chiedeva di sapere se si potesse legittimamente rifiutare di notificare “contestualmente” l’atto di precetto ed il pignoramento al debitore tramite il servizio postale), ha stabilito che anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione immediata non è possibile notificare l’atto di pignoramento presso terzi prima del perfezionamento della notifica al debitore del precetto, effettuata a mezzo posta, in quanto la notifica al terzo dell’atto di pignoramento con conseguente vincolo sulle somme pignorate deve essere preceduta dal perfezionamento della notifica dell’atto di precetto.

Questa bizzarra interpretazione (e l’altrettanto bizzarra idea del collega), cozza col la ratio stessa del dettato della norma, ancor più considerando che, nella notificazione a mezzo posta, la ricevuta di ritorno, attestante la consegna (o la compiuta giacenza) del plico contenete l’atto di precetto al debitore, viene restituita la creditore successivamente alla presa di conoscenza - da parte dello stesso - dell’atto, con la conseguenza che ben può, nel frattempo, sottrarre o occultare i beni o le somme detenuti dal terzo.

Del resto, altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento 10 aprile 2008) proprio in un caso di pignoramento presso terzi, si esprime in maniera nettamente contraria al decreto del Tribunale di Torino, stabilendo che “la doglianza relativa al fatto che la notifica dell’atto di pignoramento è avvenuta senza il preventivo compimento di tutte le formalità necessarie per la notifica dell’atto di precetto non risulta fondata atteso che la dispensa dal termine di cui all’articolo 482 del codice di procedura civile giustifica il contestuale inoltro dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento”.