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Privacy - Garante: stop alle pubblicazioni di dati sanitari sui siti delle p.a.

Con provvedimento del 24 settembre, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha vietato alle Aziende sanitarie locali la diffusione in Internet di dati sanitari, contenenti le condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali, applicando pesanti sanzioni amministrative.

In particolare, da un accertamento effettuato dall’Ufficio dell’Autorità è emerso che sul sito web di una Regione venivano pubblicate on line graduatorie ed elenchi riferite a selezioni pubbliche riservate a soggetti disabili.

Le graduatorie riportavano nome, cognome, punteggio attribuito e, in alcuni casi, la data di nascita di persone disabili, i nomi dei partecipanti non ammessi alla prova attitudinale, i nomi delle persone appartenenti alle categorie protette.

La pubblicazione sul web di tali elenchi, afferma l’Autorità, ha causato un’indebita diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati o di familiari degli stessi (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice privacy), in ragione dell’espresso riferimento alla disabilità degli interessati nominativamente individuati.

Inoltre, continua il Garante, le graduatorie che recano in chiaro i dati identificativi degli interessati sono immediatamente visibili in rete tramite i più diffusi motori di ricerca generalisti: ciò è suscettibile di recare pregiudizio alla dignità delle persone.

Pertanto, l’Autorità è intervenuta a tutela della riservatezza degli interessati facendo oscurare le pagine web istituzionali in cui erano presenti tali dati, vietandone l’ulteriore diffusione in internet e sanzionando i responsabili.

Inoltre, il Garante ha prescritto di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi. Il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati deve essere rispettato da soggetti pubblici e da enti, anche quando sussistono finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

 (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 24 settembre 2015, n. 489)

Con provvedimento del 24 settembre, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha vietato alle Aziende sanitarie locali la diffusione in Internet di dati sanitari, contenenti le condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali, applicando pesanti sanzioni amministrative.

In particolare, da un accertamento effettuato dall’Ufficio dell’Autorità è emerso che sul sito web di una Regione venivano pubblicate on line graduatorie ed elenchi riferite a selezioni pubbliche riservate a soggetti disabili.

Le graduatorie riportavano nome, cognome, punteggio attribuito e, in alcuni casi, la data di nascita di persone disabili, i nomi dei partecipanti non ammessi alla prova attitudinale, i nomi delle persone appartenenti alle categorie protette.

La pubblicazione sul web di tali elenchi, afferma l’Autorità, ha causato un’indebita diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati o di familiari degli stessi (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice privacy), in ragione dell’espresso riferimento alla disabilità degli interessati nominativamente individuati.

Inoltre, continua il Garante, le graduatorie che recano in chiaro i dati identificativi degli interessati sono immediatamente visibili in rete tramite i più diffusi motori di ricerca generalisti: ciò è suscettibile di recare pregiudizio alla dignità delle persone.

Pertanto, l’Autorità è intervenuta a tutela della riservatezza degli interessati facendo oscurare le pagine web istituzionali in cui erano presenti tali dati, vietandone l’ulteriore diffusione in internet e sanzionando i responsabili.

Inoltre, il Garante ha prescritto di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi. Il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati deve essere rispettato da soggetti pubblici e da enti, anche quando sussistono finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

 (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 24 settembre 2015, n. 489)