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Procreazione - TAR Lombardia: illegittima l’apposizione a carico degli assistiti dell’intero costo della prestazione medica

Il TAR Lombardia ha ritenuto che, con specifico riguardo alle prestazioni mediche concernenti la PMA di tipo eterologo, sia illegittima l’attribuzione dell’intero costo delle medesime in capo agli assistiti.

Nel caso di specie, l’Associazione “SOS Infertilità”, attiva nel campo della procreazione medicalmente assistita con funzione di aiuto e sostegno nei confronti di coppie in condizioni di infertilità o sterilità, ha impugnato due delibere della Regione Lombardia  (rispettivamente la n. X/2344 del 12 Settembre 2014 e la n. X/2611 del 7 Novembre 2014) recanti l’una determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di PMA  e l’altra l’individuazione delle tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni di PMA di tipo eterologo. La ricorrente denunciava l’illegittimità dell’apposizione di un tariffario minimo e massimo da porre a carico degli assistiti, evidenziando come, al contrario, per la PMA di tipo omologo gli assistiti fossero assoggettati soltanto al pagamento di un ticket sanitario, essendo rimesso alla Regione il costo dell’intervento.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto e ritenuto fondate le censure della ricorrente, soprattutto in relazione alla presunta violazione di diritti costituzionali. A parere dei giudici, non è rilevante il non inserimento  formale delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (eterologhe o omologhe che siano) nel D.P.C.M. che individua i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria da garantire su tutto il territorio nazionale; è necessario, invece, verificare “in concreto l’appartenenza di una determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, va certamente garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale”.

A sostegno di questa tesi il Collegio non solo ha richiamato il diritto per una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia, come espressione della libertà di autodeterminazione, ma, ancora più marcatamente, ha fatto riferimento al diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, da intendersi “nel significato comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica”. In questa accezione, la salute della coppia risulta certamente compromessa dalla impossibilità di ricorrere liberamente ad una metodica che (contrariamente alla procreazione assistita di tipo omologo) consenta di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner.

Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che “trattandosi quindi di prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – né il legislatore né, a maggior ragione, l’autorità amministrativa possono ostacolarne l’esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l’intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l’eventuale limitatezza delle risorse finanziarie”. Dalla statuizione di illegittimità di tali punti delle sopracitate delibere della Regione Lombardia, ne consegue un loro definitivo annullamento.

La sentenza è consultabile nella rivista Il Diritto Amministrativo.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -  Sezione Terza,  Sentenza 28 Ottobre 2015, n. 2271)

Il TAR Lombardia ha ritenuto che, con specifico riguardo alle prestazioni mediche concernenti la PMA di tipo eterologo, sia illegittima l’attribuzione dell’intero costo delle medesime in capo agli assistiti.

Nel caso di specie, l’Associazione “SOS Infertilità”, attiva nel campo della procreazione medicalmente assistita con funzione di aiuto e sostegno nei confronti di coppie in condizioni di infertilità o sterilità, ha impugnato due delibere della Regione Lombardia  (rispettivamente la n. X/2344 del 12 Settembre 2014 e la n. X/2611 del 7 Novembre 2014) recanti l’una determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di PMA  e l’altra l’individuazione delle tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni di PMA di tipo eterologo. La ricorrente denunciava l’illegittimità dell’apposizione di un tariffario minimo e massimo da porre a carico degli assistiti, evidenziando come, al contrario, per la PMA di tipo omologo gli assistiti fossero assoggettati soltanto al pagamento di un ticket sanitario, essendo rimesso alla Regione il costo dell’intervento.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto e ritenuto fondate le censure della ricorrente, soprattutto in relazione alla presunta violazione di diritti costituzionali. A parere dei giudici, non è rilevante il non inserimento  formale delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (eterologhe o omologhe che siano) nel D.P.C.M. che individua i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria da garantire su tutto il territorio nazionale; è necessario, invece, verificare “in concreto l’appartenenza di una determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, va certamente garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale”.

A sostegno di questa tesi il Collegio non solo ha richiamato il diritto per una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia, come espressione della libertà di autodeterminazione, ma, ancora più marcatamente, ha fatto riferimento al diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, da intendersi “nel significato comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica”. In questa accezione, la salute della coppia risulta certamente compromessa dalla impossibilità di ricorrere liberamente ad una metodica che (contrariamente alla procreazione assistita di tipo omologo) consenta di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner.

Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che “trattandosi quindi di prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – né il legislatore né, a maggior ragione, l’autorità amministrativa possono ostacolarne l’esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l’intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l’eventuale limitatezza delle risorse finanziarie”. Dalla statuizione di illegittimità di tali punti delle sopracitate delibere della Regione Lombardia, ne consegue un loro definitivo annullamento.

La sentenza è consultabile nella rivista Il Diritto Amministrativo.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -  Sezione Terza,  Sentenza 28 Ottobre 2015, n. 2271)