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Risarcimento - Cassazione: la sofferenza umana non è quantificabile in una tabella

I danni esistenziale e morale, inevitabilmente caratterizzati dalle più diverse e singolari sfaccettature immateriali, non possono essere valutati sulla base di meri calcoli empirici e tabellari, ma necessitano di una stima caso per caso e autonoma rispetto al danno biologico.

Ha così statuito la Corte di Cassazione intervenendo in tema di liquidazione del danno esistenziale e del danno morale subiti in caso di lesioni.

Il caso in esame riguarda la triste storia di un giovane istruttore di volo, poco più che trentenne che è stato investito e schiacciato da un veicolo industriale a seguito di una manovra imprudente, subendo lesioni personali gravissime, con conseguenti invalidità permanenti. L’uomo si era rivolto al tribunale per ottenere equo risarcimento, convenendo in giudizio la società proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice.

I giudici di primo e secondo grado, pur avendo negato il concorso di colpa del pedone opposto dalle controparti e quindi affermando la totale responsabilità del conducente, avevano calcolato una somma ritenuta dal ricorrente insufficiente al completo ristoro dei danni patiti. È ricorso pertanto il giovane per Cassazione lamentando che il mancato riconoscimento del danno esistenziale e l’inadeguata liquidazione del danno morale erano dovuti ad una valutazione tabellare del danno biologico e non quindi come autonomamente rilevante.

La Corte Suprema, nell’affrontare la questione, si è concentrata sul rilievo di calibro costituzionale delle dinamiche inter-relazionali e di vita partecipativa, descritte dall’articolo 3 della Costituzione. Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, queste dinamiche sono venute meno nel giovane a causa delle lesioni subite. Inoltre, tale perdita ha integrato la definizione che le Sezioni Unite hanno fornito in passato di danno esistenziale come “ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

Di conseguenza, la Corte ha affermato che i giudici di merito, negando la dovuta valutazione autonoma del danno morale rispetto al danno biologico, hanno sottovalutato “le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano” che meriterebbero una considerazione distinta e ulteriore rispetto al mero calcolo tabellare. Ha aggiunto la Cassazione che “la personalizzazione non deve essere  pro quota, ma ad personam”.

Accogliendo quindi i motivi di ricorso, la Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello, perché si adegui ai principi sopra enunciati.

(Corte di Cassazione -Terza Sezione Civile, 22 settembre 2015, n. 18611)

I danni esistenziale e morale, inevitabilmente caratterizzati dalle più diverse e singolari sfaccettature immateriali, non possono essere valutati sulla base di meri calcoli empirici e tabellari, ma necessitano di una stima caso per caso e autonoma rispetto al danno biologico.

Ha così statuito la Corte di Cassazione intervenendo in tema di liquidazione del danno esistenziale e del danno morale subiti in caso di lesioni.

Il caso in esame riguarda la triste storia di un giovane istruttore di volo, poco più che trentenne che è stato investito e schiacciato da un veicolo industriale a seguito di una manovra imprudente, subendo lesioni personali gravissime, con conseguenti invalidità permanenti. L’uomo si era rivolto al tribunale per ottenere equo risarcimento, convenendo in giudizio la società proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice.

I giudici di primo e secondo grado, pur avendo negato il concorso di colpa del pedone opposto dalle controparti e quindi affermando la totale responsabilità del conducente, avevano calcolato una somma ritenuta dal ricorrente insufficiente al completo ristoro dei danni patiti. È ricorso pertanto il giovane per Cassazione lamentando che il mancato riconoscimento del danno esistenziale e l’inadeguata liquidazione del danno morale erano dovuti ad una valutazione tabellare del danno biologico e non quindi come autonomamente rilevante.

La Corte Suprema, nell’affrontare la questione, si è concentrata sul rilievo di calibro costituzionale delle dinamiche inter-relazionali e di vita partecipativa, descritte dall’articolo 3 della Costituzione. Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, queste dinamiche sono venute meno nel giovane a causa delle lesioni subite. Inoltre, tale perdita ha integrato la definizione che le Sezioni Unite hanno fornito in passato di danno esistenziale come “ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

Di conseguenza, la Corte ha affermato che i giudici di merito, negando la dovuta valutazione autonoma del danno morale rispetto al danno biologico, hanno sottovalutato “le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano” che meriterebbero una considerazione distinta e ulteriore rispetto al mero calcolo tabellare. Ha aggiunto la Cassazione che “la personalizzazione non deve essere  pro quota, ma ad personam”.

Accogliendo quindi i motivi di ricorso, la Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello, perché si adegui ai principi sopra enunciati.

(Corte di Cassazione -Terza Sezione Civile, 22 settembre 2015, n. 18611)