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Tribunale di Firenze: condanna per trapianto parziale di organi non autorizzato

Con la sentenza del 25 febbraio 2015 il Tribunale di Firenze ha condannato l’Azienda Ospedaliero Sanitaria al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti, per aver prelevato la cute della defunta, nonostante il consenso al trapianto escludesse espressamente quello della cute. Per quanto noto, si tratta della prima pronuncia in Italia sul tema spinoso del trapianto parziale non autorizzato ed eseguito dalla struttura ospedaliera contro il consenso esplicitamente negato dagli eredi.
Vale la pena di ripercorrere la vicenda.

A seguito del decesso di paziente in cura in terapia intensiva, il medico della struttura ospedaliera, in applicazione dell’articolo 23 della Legge 1 aprile 1999, n. 91, informava il marito e i figli che la medesima era stata riconosciuta come potenziale donatrice di organi e di tessuti a scopo di trapianto e che, ai sensi della stessa legge, essi avrebbero potuto presentare opposizione scritta al prelievo. A seguito di ciò, si procedeva alla redazione del verbale di informazione, che veniva sottoscritto dai due figli maggiorenni della defunta. Nello spazio destinato alle “Note” si specificava a caratteri maiuscoli ed in stampatello “NO CONSENSO AL PRELIEVO DI CUTE”. L’equipe medica che dava corso alle operazioni di espianto prelevava dalla salma della defunta anche la cute, senza tener conto dell’espresso divieto manifestato dagli eredi.

Nella causa promossa dagli eredi della defunta, la struttura ospedaliera sosteneva che i prossimi congiunti non avrebbero facoltà di opporsi solo parzialmente al prelievo di organi e/o tessuti.

Di diverso avviso il Giudice del Tribunale di Firenze, secondo il quale il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo, non vieta l’opposizione parziale, mentre sarebbe surrettizio introdurre un divieto che la legge non prevede.

Se è vero che lo scopo della legge è favorire gli espianti e, quindi, i trapianti a scopo terapeutico, tanto è vero che è previsto un meccanismo di silenzio-assenso – sostiene il Giudice – “Allora, non è chi non veda che l’assunto per cui l’opposizione parziale non è consentita cozza con la predetta finalità, poiché in tutti i casi di contrarietà manifestata dai congiunti in relazione all’espianto di questo o di quell’organo/tessuto, per ragioni legate ad una certa sensibilità o ad un certo patrimonio di idee, la comunità dovrebbe rinunciare all’espianto tout court, anche di quegli organi o tessuti non oggetto di opposizione”.

Inoltre, il Giudice del Tribunale di Firenze fa notare che il divieto di opposizione parziale finirebbe, non solo, per ledere l’interesse della comunità, ma anche per comprimere e limitare la volontà degli aspiranti donatori, che si vedrebbero costretti a rinunciare a donare per il sol fatto di non voler donare un dato organo o tessuto.

Quanto al fatto, poi, che manchi un’opposizione scritta al prelievo o, comunque, che gli eredi avrebbero formalizzato un’opposizione “non legittima, in quanto non manifestata nella forma scritta tipica prevista”, questo argomento è completamente rigettato dal Tribunale, in quanto il verbale di informazione, che è stato fornito dall’Azienda Ospedaliera, è predisposto sia per informare i congiunti della facoltà di opposizione scritta sia per la formulazione dell’opposizione medesima.

In conclusione, precisa il Giudice: “Non v’è dubbio, allora, che i familiari dovessero formulare necessariamente in quel modulo la propria opposizione. Non può, infine, sostenersi – come fa l’azienda ospedaliera – che l’opposizione, così come formalizzata, non sarebbe legittima, in mancanza di un’apposita sottoscrizione. Sul punto basta rilevare che il modulo non prevede una specifica sottoscrizione in calce alle note”.

La compagnia assicurativa terrà indenne l’Azienda Ospedaliera dal pagamento di euro 10.000,00 per ciascuno dei prossimi congiunti, liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

(Tribunale Ordinario di Firenze - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Donnarumma, Sentenza 25 febbraio 2015)

Con la sentenza del 25 febbraio 2015 il Tribunale di Firenze ha condannato l’Azienda Ospedaliero Sanitaria al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti, per aver prelevato la cute della defunta, nonostante il consenso al trapianto escludesse espressamente quello della cute. Per quanto noto, si tratta della prima pronuncia in Italia sul tema spinoso del trapianto parziale non autorizzato ed eseguito dalla struttura ospedaliera contro il consenso esplicitamente negato dagli eredi.
Vale la pena di ripercorrere la vicenda.

A seguito del decesso di paziente in cura in terapia intensiva, il medico della struttura ospedaliera, in applicazione dell’articolo 23 della Legge 1 aprile 1999, n. 91, informava il marito e i figli che la medesima era stata riconosciuta come potenziale donatrice di organi e di tessuti a scopo di trapianto e che, ai sensi della stessa legge, essi avrebbero potuto presentare opposizione scritta al prelievo. A seguito di ciò, si procedeva alla redazione del verbale di informazione, che veniva sottoscritto dai due figli maggiorenni della defunta. Nello spazio destinato alle “Note” si specificava a caratteri maiuscoli ed in stampatello “NO CONSENSO AL PRELIEVO DI CUTE”. L’equipe medica che dava corso alle operazioni di espianto prelevava dalla salma della defunta anche la cute, senza tener conto dell’espresso divieto manifestato dagli eredi.

Nella causa promossa dagli eredi della defunta, la struttura ospedaliera sosteneva che i prossimi congiunti non avrebbero facoltà di opporsi solo parzialmente al prelievo di organi e/o tessuti.

Di diverso avviso il Giudice del Tribunale di Firenze, secondo il quale il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo, non vieta l’opposizione parziale, mentre sarebbe surrettizio introdurre un divieto che la legge non prevede.

Se è vero che lo scopo della legge è favorire gli espianti e, quindi, i trapianti a scopo terapeutico, tanto è vero che è previsto un meccanismo di silenzio-assenso – sostiene il Giudice – “Allora, non è chi non veda che l’assunto per cui l’opposizione parziale non è consentita cozza con la predetta finalità, poiché in tutti i casi di contrarietà manifestata dai congiunti in relazione all’espianto di questo o di quell’organo/tessuto, per ragioni legate ad una certa sensibilità o ad un certo patrimonio di idee, la comunità dovrebbe rinunciare all’espianto tout court, anche di quegli organi o tessuti non oggetto di opposizione”.

Inoltre, il Giudice del Tribunale di Firenze fa notare che il divieto di opposizione parziale finirebbe, non solo, per ledere l’interesse della comunità, ma anche per comprimere e limitare la volontà degli aspiranti donatori, che si vedrebbero costretti a rinunciare a donare per il sol fatto di non voler donare un dato organo o tessuto.

Quanto al fatto, poi, che manchi un’opposizione scritta al prelievo o, comunque, che gli eredi avrebbero formalizzato un’opposizione “non legittima, in quanto non manifestata nella forma scritta tipica prevista”, questo argomento è completamente rigettato dal Tribunale, in quanto il verbale di informazione, che è stato fornito dall’Azienda Ospedaliera, è predisposto sia per informare i congiunti della facoltà di opposizione scritta sia per la formulazione dell’opposizione medesima.

In conclusione, precisa il Giudice: “Non v’è dubbio, allora, che i familiari dovessero formulare necessariamente in quel modulo la propria opposizione. Non può, infine, sostenersi – come fa l’azienda ospedaliera – che l’opposizione, così come formalizzata, non sarebbe legittima, in mancanza di un’apposita sottoscrizione. Sul punto basta rilevare che il modulo non prevede una specifica sottoscrizione in calce alle note”.

La compagnia assicurativa terrà indenne l’Azienda Ospedaliera dal pagamento di euro 10.000,00 per ciascuno dei prossimi congiunti, liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

(Tribunale Ordinario di Firenze - Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Donnarumma, Sentenza 25 febbraio 2015)