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Tribunale di Milano: la contraffazione del marchio on line va punita

Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 27 maggio 2014, ha stabilito che deve essere condannato al risarcimento del danno del soggetto che utilizza illecitamente un marchio registrato e i contenuti ripresi dal sito web altrui. 

Nel caso in esame, l’attore, titolare della ditta individuale che gestisce e coordina dal 2009 una rete di studi medici operanti nel settore del dimagrimento e, altresì, titolare del marchio nazionale registrato Dimagrire con la NEP, del marchio figurativo Epn diet, nonché del marchio Nutrizione Enterale Proteica, ha esposto che nel gennaio 2011 il convenuto aveva contattato FADA SERVICE per conoscere le metodiche di formazione e di affiliazione relative al sistema NEP.

Inoltre, l’attore, nel dicembre dello stesso anno, aveva rilevato che all’interno del sito web del convenuto, compariva una sezione contenente una scheda illustrativa della Nutrizione  Enterale Proteica unitamente al marchio Dimagrire con la NEP. Nonostante la diffida immediatamente trasmessa alla controparte, dette utilizzazioni di marchio e di contenuti proseguivano fino a luglio 2012.

L’attore ha contestato al convenuto la violazione dei diritti sul marchio registrato di propria titolarità, la condotta di illecito confusorio e di appropriazione di pregi di cui all’articolo 2598 del Codice Civile, ed ha chiesto l’adozione di inibitoria nei confronti del medesimo e la condanna al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Il convenuto si è costituito nel giudizio affermando l’assenza di riscontri alla sua richiesta di informazioni inviata via email nel gennaio 2013 che lo aveva indotto a ritenere di poter liberamente utilizzare i materiali prelevati dal sito di controparte, compreso il segno distintivo in questione che all’epoca non era registrato in quanto pendente la relativa domanda e di non aver tratto alcun beneficio da tali pubblicazioni e sostenendo di non aver causato alcun danno con detta condotta.

Il Tribunale di Milano ha accertato l’indebita utilizzazione da parte del convenuto, mediante la riproduzione sul proprio sito, di testi pubblicati da parte attrice nonché del marchio registrato relativo al segno Dimagrire con la NEP di cui l’attore è titolare; e ha condannato la parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore per gli illeciti accertati e al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice.

Data l’importanza dell’oggetto della causa, merita riportare il seguente passaggio della pronuncia: “Quanto al risarcimento dei danni richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che la vicenda non pare aver avuto rilevanti conseguenze sul piano economico, stante la modesta diffusione del sito di parte convenuta e l’obbiettiva circostanza che egli non poteva rendere alcun servizio a terzi imperniato sulla metodologia NEP di cui non poteva avere nozione alcuna al di là della sua generale spiegazione. Il danno comunque derivabile dall’indebita appropriazione dei testi innanzi menzionati e dall’utilizzazione del marchio di parte attrice - rispetto al quale l’uso ha determinato comunque un pericolo di confusione nel pubblico per aver obbiettivamente ingenerato l’impressione dell’esistenza di rapporti di affiliazione o di collaborazione tra le parti in causa - deve dunque essere liquidato in via equitativa, tenendo conto del tempo per il quale si è protratta tale condotta e in relazione al presumibile ambito di diffusione della stessa. Stima pertanto equo il Collegio condannare parte convenuta al versamento in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza”.

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d’impresa, Sezione A, Sentenza n. 7006 del 27 maggio 2014)

Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 27 maggio 2014, ha stabilito che deve essere condannato al risarcimento del danno del soggetto che utilizza illecitamente un marchio registrato e i contenuti ripresi dal sito web altrui. 

Nel caso in esame, l’attore, titolare della ditta individuale che gestisce e coordina dal 2009 una rete di studi medici operanti nel settore del dimagrimento e, altresì, titolare del marchio nazionale registrato Dimagrire con la NEP, del marchio figurativo Epn diet, nonché del marchio Nutrizione Enterale Proteica, ha esposto che nel gennaio 2011 il convenuto aveva contattato FADA SERVICE per conoscere le metodiche di formazione e di affiliazione relative al sistema NEP.

Inoltre, l’attore, nel dicembre dello stesso anno, aveva rilevato che all’interno del sito web del convenuto, compariva una sezione contenente una scheda illustrativa della Nutrizione  Enterale Proteica unitamente al marchio Dimagrire con la NEP. Nonostante la diffida immediatamente trasmessa alla controparte, dette utilizzazioni di marchio e di contenuti proseguivano fino a luglio 2012.

L’attore ha contestato al convenuto la violazione dei diritti sul marchio registrato di propria titolarità, la condotta di illecito confusorio e di appropriazione di pregi di cui all’articolo 2598 del Codice Civile, ed ha chiesto l’adozione di inibitoria nei confronti del medesimo e la condanna al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Il convenuto si è costituito nel giudizio affermando l’assenza di riscontri alla sua richiesta di informazioni inviata via email nel gennaio 2013 che lo aveva indotto a ritenere di poter liberamente utilizzare i materiali prelevati dal sito di controparte, compreso il segno distintivo in questione che all’epoca non era registrato in quanto pendente la relativa domanda e di non aver tratto alcun beneficio da tali pubblicazioni e sostenendo di non aver causato alcun danno con detta condotta.

Il Tribunale di Milano ha accertato l’indebita utilizzazione da parte del convenuto, mediante la riproduzione sul proprio sito, di testi pubblicati da parte attrice nonché del marchio registrato relativo al segno Dimagrire con la NEP di cui l’attore è titolare; e ha condannato la parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore per gli illeciti accertati e al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice.

Data l’importanza dell’oggetto della causa, merita riportare il seguente passaggio della pronuncia: “Quanto al risarcimento dei danni richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che la vicenda non pare aver avuto rilevanti conseguenze sul piano economico, stante la modesta diffusione del sito di parte convenuta e l’obbiettiva circostanza che egli non poteva rendere alcun servizio a terzi imperniato sulla metodologia NEP di cui non poteva avere nozione alcuna al di là della sua generale spiegazione. Il danno comunque derivabile dall’indebita appropriazione dei testi innanzi menzionati e dall’utilizzazione del marchio di parte attrice - rispetto al quale l’uso ha determinato comunque un pericolo di confusione nel pubblico per aver obbiettivamente ingenerato l’impressione dell’esistenza di rapporti di affiliazione o di collaborazione tra le parti in causa - deve dunque essere liquidato in via equitativa, tenendo conto del tempo per il quale si è protratta tale condotta e in relazione al presumibile ambito di diffusione della stessa. Stima pertanto equo il Collegio condannare parte convenuta al versamento in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza”.

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d’impresa, Sezione A, Sentenza n. 7006 del 27 maggio 2014)