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Tribunale di Vasto: la mediazione non può ritenersi conclusa se manca la presenza personale delle parti

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Sentenza del 9 marzo, ha dichiarato che per considerarsi avverata la condizione di procedibilità, è necessaria la presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Vasto, nella procedura di mediazione demandata dal giudice non sono comparse personalmente né la parte attrice, né la parte convenuta, mentre in loro rappresentanza sono intervenuti soltanto i difensori, i quali non hanno, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell’assenza dei rispettivi assistiti.

Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. La procedura non si è svolta correttamente, in particolar modo a causa della ingiustificata assenza della parte che ha presentato la domanda di mediazione, vale a dire del legale rappresentante della società attrice, che aveva interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

A tal proposito, il Tribunale ribadisce alcuni principi fondamentali della natura della mediazione. Innanzitutto afferma che tale istituto richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti di persona anche le parti, in modo che vi sia una interazione immediata tra le stesse.

Inoltre, secondo il Tribunale di Vasto, i difensori sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità, e quindi non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice afferma che “la parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata”.

“Negli altri casi, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione”.

Pertanto, il Tribunale di Vasto dichiara l’improcedibilità della domanda attorea e compensa tra le parti le spese di lite.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui. 

(Tribunale di Vasto, Dottore Fabrizio Pasquale, Sentenza 9 marzo 2015)

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Sentenza del 9 marzo, ha dichiarato che per considerarsi avverata la condizione di procedibilità, è necessaria la presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Vasto, nella procedura di mediazione demandata dal giudice non sono comparse personalmente né la parte attrice, né la parte convenuta, mentre in loro rappresentanza sono intervenuti soltanto i difensori, i quali non hanno, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell’assenza dei rispettivi assistiti.

Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. La procedura non si è svolta correttamente, in particolar modo a causa della ingiustificata assenza della parte che ha presentato la domanda di mediazione, vale a dire del legale rappresentante della società attrice, che aveva interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

A tal proposito, il Tribunale ribadisce alcuni principi fondamentali della natura della mediazione. Innanzitutto afferma che tale istituto richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti di persona anche le parti, in modo che vi sia una interazione immediata tra le stesse.

Inoltre, secondo il Tribunale di Vasto, i difensori sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità, e quindi non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice afferma che “la parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata”.

“Negli altri casi, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione”.

Pertanto, il Tribunale di Vasto dichiara l’improcedibilità della domanda attorea e compensa tra le parti le spese di lite.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui. 

(Tribunale di Vasto, Dottore Fabrizio Pasquale, Sentenza 9 marzo 2015)