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Tribunale Milano: sosia o Hepburn i diritti vanno comunque pagati

La Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha recentemente condannato al risarcimento dei danni una società che, nell’ambito di un’iniziativa promozionale, ha evocato l’immagine dell’attrice Audrey Hepburn in posa per uno dei suoi film più famosi.

L’azione giudiziaria, promossa dai figli dell’attrice, riguardava la violazione del diritto all’immagine loro spettante in quanto unici soggetti legittimati a prestare il consenso per l’utilizzo economico.

La società convenuta, a propria difesa, sosteneva che non sussistesse la pretesa violazione per il fatto di non aver utilizzato direttamente la famosa immagine dell’attrice, ma la foto di una modella in posa, raffigurante una donna elegante, con gioielli, intenta a guardare la vetrina di una gioielleria. 

È interessante ricostruite il percorso che il Tribunale traccia nell’accertare la violazione e nel motivare la sentenza di condanna (con risarcimento di euro 15.000,00, sensibilmente ridotto rispetto a quanto richiesto di euro 229.415,14).

Non rileva, ai fini del diritto all’immagine, l’eccezione dalla convenuta di aver utilizzato una modella per la mera ricostruzione di una situazione e di un contesto e non la famosa immagine dell’attrice, in quanto è indubbio che le caratteristiche e l’ambientazione riprodotte erano di fatto idonee a richiamare nella mente del comune spettatore l’immagine di Audrey Hepburn nella celebre posa del film.

La tutela dell’immagine, secondo consolidata giurisprudenza, si estende fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati. Anche l’utilizzazione di sosia, se volta a richiamare palesemente l’immagine di un noto personaggio a fini promozionali, configura una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine, dovendo così essere necessariamente autorizzata dai legittimi titolari.

Nel caso in esame, il carattere evocativo dell’immagine, creata utilizzando una modella, era univocamente riferibile, per l’ambientazione e gli oggetti utilizzati, all’immagine dell’attrice Audrey Hepburn, come fortemente caratterizzata nella sua interpretazione del celebre film Colazione da Tiffany.

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’immagine costruita dalla società per scopi pubblicitari fosse idonea ad ingenerare nel lettore l’immediata associazione non autorizzata della campagna promozionale all’immagine della famosa attrice. Ha pertanto accertato la sussistenza della violazione e condannato la società al risarcimento dei danni. 

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, Sezione A, Sentenza 21 gennaio 2015, n. 766)

La Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha recentemente condannato al risarcimento dei danni una società che, nell’ambito di un’iniziativa promozionale, ha evocato l’immagine dell’attrice Audrey Hepburn in posa per uno dei suoi film più famosi.

L’azione giudiziaria, promossa dai figli dell’attrice, riguardava la violazione del diritto all’immagine loro spettante in quanto unici soggetti legittimati a prestare il consenso per l’utilizzo economico.

La società convenuta, a propria difesa, sosteneva che non sussistesse la pretesa violazione per il fatto di non aver utilizzato direttamente la famosa immagine dell’attrice, ma la foto di una modella in posa, raffigurante una donna elegante, con gioielli, intenta a guardare la vetrina di una gioielleria. 

È interessante ricostruite il percorso che il Tribunale traccia nell’accertare la violazione e nel motivare la sentenza di condanna (con risarcimento di euro 15.000,00, sensibilmente ridotto rispetto a quanto richiesto di euro 229.415,14).

Non rileva, ai fini del diritto all’immagine, l’eccezione dalla convenuta di aver utilizzato una modella per la mera ricostruzione di una situazione e di un contesto e non la famosa immagine dell’attrice, in quanto è indubbio che le caratteristiche e l’ambientazione riprodotte erano di fatto idonee a richiamare nella mente del comune spettatore l’immagine di Audrey Hepburn nella celebre posa del film.

La tutela dell’immagine, secondo consolidata giurisprudenza, si estende fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati. Anche l’utilizzazione di sosia, se volta a richiamare palesemente l’immagine di un noto personaggio a fini promozionali, configura una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine, dovendo così essere necessariamente autorizzata dai legittimi titolari.

Nel caso in esame, il carattere evocativo dell’immagine, creata utilizzando una modella, era univocamente riferibile, per l’ambientazione e gli oggetti utilizzati, all’immagine dell’attrice Audrey Hepburn, come fortemente caratterizzata nella sua interpretazione del celebre film Colazione da Tiffany.

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’immagine costruita dalla società per scopi pubblicitari fosse idonea ad ingenerare nel lettore l’immediata associazione non autorizzata della campagna promozionale all’immagine della famosa attrice. Ha pertanto accertato la sussistenza della violazione e condannato la società al risarcimento dei danni. 

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, Sezione A, Sentenza 21 gennaio 2015, n. 766)