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Alimenti - Governo: schema decreto legislativo, chi trucca le etichette rischia fino a trentamila euro se compromette la sicurezza e la salute dei consumatori

Alimenti - Governo: schema decreto legislativo, chi trucca le etichette rischia fino a trentamila euro se compromette la sicurezza e la salute dei consumatori
Alimenti - Governo: schema decreto legislativo, chi trucca le etichette rischia fino a trentamila euro se compromette la sicurezza e la salute dei consumatori

Arriva alla Camera lo schema di Decreto Legislativo che regola le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il Consiglio dei Ministri lo ha  approvato lo scorso 9 novembre, in esame preliminare.

Tra le novità più significative previste dal Decreto si sottolinea l’impianto sanzionatorio decisamente severo

In particolare, all’articolo 3, si stabilisce che: “l. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo l; lettere b) e c), del regolamento, impiega nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute non conformi alle disposizioni dello stesso regolamento, che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale”.

Sono altresì previste sanzioni che possono arrivare fino a ventiquattromila euro per l’operatore del settore alimentare che impieghi in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate dagli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006.

Sono poi previste sanzioni accessorie per la reiterazione specifica del reato (come ad esempio la sospensione dell’attività lavorativa, come previsto dall’articolo 12, comma 1), nonché particolari disposizioni finanziarie introdotte dal successivo articolo 13.

Seguiremo i lavori parlamentari e vi daremo contezza di quanto approvato in via definitiva.

(Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (356))

Arriva alla Camera lo schema di Decreto Legislativo che regola le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il Consiglio dei Ministri lo ha  approvato lo scorso 9 novembre, in esame preliminare.

Tra le novità più significative previste dal Decreto si sottolinea l’impianto sanzionatorio decisamente severo

In particolare, all’articolo 3, si stabilisce che: “l. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo l; lettere b) e c), del regolamento, impiega nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute non conformi alle disposizioni dello stesso regolamento, che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale”.

Sono altresì previste sanzioni che possono arrivare fino a ventiquattromila euro per l’operatore del settore alimentare che impieghi in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate dagli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006.

Sono poi previste sanzioni accessorie per la reiterazione specifica del reato (come ad esempio la sospensione dell’attività lavorativa, come previsto dall’articolo 12, comma 1), nonché particolari disposizioni finanziarie introdotte dal successivo articolo 13.

Seguiremo i lavori parlamentari e vi daremo contezza di quanto approvato in via definitiva.

(Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (356))