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Appalti - Consiglio di Stato: l’avvalimento infragruppo giustifica la semplificazione del regime documentale e probatorio, ma non la genericità dell’oggetto dell’avvalimento stesso

In merito alla disciplina del contratto di avvalimento, occorre effettuare un rimando alle disposizioni contenute nell’articolo 49 del Codice degli appalti pubblici, che rappresenta il punto di partenza ai fini dell’inquadramento della peculiare disciplina dei rapporti tra impresa principale, impresa ausiliaria e stazione appaltante.

Secondo la definizione legislativa, l’avvalimento consiste nella possibilità per chi partecipa alle gare pubbliche, di soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento può essere ammesso per qualsiasi tipologia di concorrente, sia singolo che in forma associata - consorziata o raggruppata - che per qualsiasi tipologia di gara - per lavori, servizi e forniture -.

Analizzando nel dettaglio il caso particolare dell’ avvalimento infragruppo, occorre evidenziare che lo stesso, nell’ambito della disciplina del sopracitato articolo 49 del Codice degli appalti pubblici, non è oggetto di una disciplina peculiare rispetto alle ipotesi di avvalimento ordinario: l’unica specificità è rappresentata dalla lettera g) del comma 2 che consente di omettere la produzione del contratto di avvalimento sostituendola con una dichiarazione attestante il legame di gruppo.

La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato ha per oggetto il ricorso proposto dalla società appellante avverso l’annullamento della aggiudicazione definitiva di una gara relativa ad un appalto pubblico nell’ambito dei servizi - nel caso di specie servizi di reception e di vigilanza -, ed aggiudicata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appellante lamentava nel ricorso la genericità del contratto di avvalimento, il quale non sarebbe stato atto a dimostrare all’Amministrazione la serietà dell’offerta e la concreta possibilità di far fronte agli impegni contrattuali.

Sul punto, il Consiglio di Stato riprende nella motivazione la decisione apportata nel merito dal Tribunale Amministrativo, nonché la giurisprudenza che già si è espressa sul tema dell’avvalimento, affermando che  il contratto in parola deve contenere una esplicita ed esauriente  indicazione del relativo oggetto, in particolare delle risorse e dei mezzi da prestare alla ditta ausiliata i quali devono essere indicati in modo determinato e specifico. Occorre altresì osservare che l’intensità del dovere di specificazione - dettata dell’articolo 49 Codice degli appalti pubblici - può essere diversamente determinata in relazione alla lex specialis concorsus.

Pertanto, posto che, nel caso di specie, il bando di gara nulla di specifico statuiva sul punto, il Consiglio di Stato respinge l’appello compensando le spese di lite.

(Consiglio di Stato - Sezione Quarta, Sentenza n. 880/2016)

In merito alla disciplina del contratto di avvalimento, occorre effettuare un rimando alle disposizioni contenute nell’articolo 49 del Codice degli appalti pubblici, che rappresenta il punto di partenza ai fini dell’inquadramento della peculiare disciplina dei rapporti tra impresa principale, impresa ausiliaria e stazione appaltante.

Secondo la definizione legislativa, l’avvalimento consiste nella possibilità per chi partecipa alle gare pubbliche, di soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento può essere ammesso per qualsiasi tipologia di concorrente, sia singolo che in forma associata - consorziata o raggruppata - che per qualsiasi tipologia di gara - per lavori, servizi e forniture -.

Analizzando nel dettaglio il caso particolare dell’ avvalimento infragruppo, occorre evidenziare che lo stesso, nell’ambito della disciplina del sopracitato articolo 49 del Codice degli appalti pubblici, non è oggetto di una disciplina peculiare rispetto alle ipotesi di avvalimento ordinario: l’unica specificità è rappresentata dalla lettera g) del comma 2 che consente di omettere la produzione del contratto di avvalimento sostituendola con una dichiarazione attestante il legame di gruppo.

La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato ha per oggetto il ricorso proposto dalla società appellante avverso l’annullamento della aggiudicazione definitiva di una gara relativa ad un appalto pubblico nell’ambito dei servizi - nel caso di specie servizi di reception e di vigilanza -, ed aggiudicata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appellante lamentava nel ricorso la genericità del contratto di avvalimento, il quale non sarebbe stato atto a dimostrare all’Amministrazione la serietà dell’offerta e la concreta possibilità di far fronte agli impegni contrattuali.

Sul punto, il Consiglio di Stato riprende nella motivazione la decisione apportata nel merito dal Tribunale Amministrativo, nonché la giurisprudenza che già si è espressa sul tema dell’avvalimento, affermando che  il contratto in parola deve contenere una esplicita ed esauriente  indicazione del relativo oggetto, in particolare delle risorse e dei mezzi da prestare alla ditta ausiliata i quali devono essere indicati in modo determinato e specifico. Occorre altresì osservare che l’intensità del dovere di specificazione - dettata dell’articolo 49 Codice degli appalti pubblici - può essere diversamente determinata in relazione alla lex specialis concorsus.

Pertanto, posto che, nel caso di specie, il bando di gara nulla di specifico statuiva sul punto, il Consiglio di Stato respinge l’appello compensando le spese di lite.

(Consiglio di Stato - Sezione Quarta, Sentenza n. 880/2016)