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Avviamento - Cassazione Civile: l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale vale anche per gli esercizi nei centri commerciali

Avviamento - Cassazione Civile: l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale vale anche per gli esercizi nei centri commerciali
Avviamento - Cassazione Civile: l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale vale anche per gli esercizi nei centri commerciali

Anche in relazione ai contratti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a centri commerciali deve essere riconosciuta lindennità per la perdita dellavviamento commerciale.

Nel caso di specie, una società gestrice di centro commerciale condannata al pagamento dell’indennità di avviamento a favore di una lavasecco, ricorre in Cassazione.

Prendendo in esame la normativa di interesse, la Cassazione ricorda che: “il bene tutelato dalle disposizioni degli articoli 34-35 L.392/1978 è costituito dallavviamento creato dal conduttore a mezzo dello svolgimento della propria attività nellimmobile locatogli, lindennità è volta a ripristinare lequilibrio economico e sociale normalmente turbato per effetto della cessazione della locazione, così da compensare il conduttore dellutilità perduta e da evitare che il locatore si avvantaggi dellincremento di valore acquisito dallimmobile per effetto dellattività svoltavi dal conduttore”.

Nel proprio percorso argomentativo, la Cassazione rileva inoltre che: “il legislatore ha inteso collegare lindennità alla sussistenza di un effettivo avviamento che possa almeno astrattamente e secondo lid quod plerumque accidit, subire pregiudizio a seguito della cessazione della locazione e del trasferimento del conduttore.

Prendendo in esame i motivi di cassazione formulati dalla ricorrente, che invocavano l’applicazione analogica del caso di esclusione dell’applicazione dell’indennità di avviamento (articolo 34 L.392/1978), la Suprema Corte ha statuito che: “laccesso ad uno dei locali complementari o interni avviene – di norma – per puro caso o per il fatto che lutente si trovi a transitare o ad alloggiare nella struttura principale alla quale è riferibile, in modo esclusivo, la capacità di richiamo della clientela”.

In definitiva, la Corte di Cassazione ritiene che per adottare la decisione occorre muovere da “un accertamento che, alla luce della evidenziata ratio degli articoli 34-35, verifichi se il locale complementare, interno al Centro, sia idoneo a produrre un avviamento “proprio” quale effetto diretto dellattività in essa svolta dal conduttore”.

Confermando la decisione della Corte d’Appello e pertanto la condanna al pagamento della indennità a favore della lavasecco – nel caso di specie, nella misura di 18 (diciotto) mensilità – la Suprema Corte ha giudicato che: “con specifico riferimento allattività di lavanderia non pare possibile ipotizzare un contatto puramente casuale con la clientela del Centro, se solo si considera che il cliente vi si rivolge appositamente, portando con se gli indumenti o quantaltro intenda far lavare; la lavanderia ha dunque una clientela propria, ancorché condivisa con altri esercizi del Centro, che la sceglie e continua a sceglierla se, per effetto dellattività prestata, si sia creato quel rapporto di fiducia e gradimento commerciale che induce il cliente a continuare ad utilizzarla e che integra, per lappunto, lavviamento”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 23 settembre 2016, n. 18748)

Anche in relazione ai contratti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a centri commerciali deve essere riconosciuta lindennità per la perdita dellavviamento commerciale.

Nel caso di specie, una società gestrice di centro commerciale condannata al pagamento dell’indennità di avviamento a favore di una lavasecco, ricorre in Cassazione.

Prendendo in esame la normativa di interesse, la Cassazione ricorda che: “il bene tutelato dalle disposizioni degli articoli 34-35 L.392/1978 è costituito dallavviamento creato dal conduttore a mezzo dello svolgimento della propria attività nellimmobile locatogli, lindennità è volta a ripristinare lequilibrio economico e sociale normalmente turbato per effetto della cessazione della locazione, così da compensare il conduttore dellutilità perduta e da evitare che il locatore si avvantaggi dellincremento di valore acquisito dallimmobile per effetto dellattività svoltavi dal conduttore”.

Nel proprio percorso argomentativo, la Cassazione rileva inoltre che: “il legislatore ha inteso collegare lindennità alla sussistenza di un effettivo avviamento che possa almeno astrattamente e secondo lid quod plerumque accidit, subire pregiudizio a seguito della cessazione della locazione e del trasferimento del conduttore.

Prendendo in esame i motivi di cassazione formulati dalla ricorrente, che invocavano l’applicazione analogica del caso di esclusione dell’applicazione dell’indennità di avviamento (articolo 34 L.392/1978), la Suprema Corte ha statuito che: “laccesso ad uno dei locali complementari o interni avviene – di norma – per puro caso o per il fatto che lutente si trovi a transitare o ad alloggiare nella struttura principale alla quale è riferibile, in modo esclusivo, la capacità di richiamo della clientela”.

In definitiva, la Corte di Cassazione ritiene che per adottare la decisione occorre muovere da “un accertamento che, alla luce della evidenziata ratio degli articoli 34-35, verifichi se il locale complementare, interno al Centro, sia idoneo a produrre un avviamento “proprio” quale effetto diretto dellattività in essa svolta dal conduttore”.

Confermando la decisione della Corte d’Appello e pertanto la condanna al pagamento della indennità a favore della lavasecco – nel caso di specie, nella misura di 18 (diciotto) mensilità – la Suprema Corte ha giudicato che: “con specifico riferimento allattività di lavanderia non pare possibile ipotizzare un contatto puramente casuale con la clientela del Centro, se solo si considera che il cliente vi si rivolge appositamente, portando con se gli indumenti o quantaltro intenda far lavare; la lavanderia ha dunque una clientela propria, ancorché condivisa con altri esercizi del Centro, che la sceglie e continua a sceglierla se, per effetto dellattività prestata, si sia creato quel rapporto di fiducia e gradimento commerciale che induce il cliente a continuare ad utilizzarla e che integra, per lappunto, lavviamento”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 23 settembre 2016, n. 18748)