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Banca - Tribunale di Monza: formula per l’usurarietà e definizione dell’onere probatorio

Il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza n. 2205/16, con cui ha precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) formule di calcolo applicabili in materia antiusura; b) rimedi processuali utilizzabili dal correntista in sostituzione del proprio onere probatorio.

È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia di usura intendere le Istruzioni della Banca d’Italia alla stregua di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione in concreto della legge ordinaria. Pertanto, se è pur vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto, tuttavia un eventuale calcolo del TEG applicato secondo differenti formule matematiche, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione dell’onere probatorio ex articolo 2697 del codice civile. Viene infatti statuito che solo nel caso in cui il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, non abbia conseguito dalla banca la documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare in sostituzione del proprio onere probatorio rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex articolo 210 del codice di procedura civile.

Là dove, viceversa, non risulti che l’attore abbia preventivamente esercitato il proprio diritto soggettivo ex articolo 119 TUB, va affermata l’inammissibilità di un ordine di esibizione posto a carico della banca, in quanto tale strumento processuale finirebbe con assumere una portata meramente esplorativa e rivolta a sostituirsi all’onere probatorio inevaso gravante su di una parte.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza, Sentenza 20 luglio 2016, n. 2205)

Avv. Lucio Bongiovanni (Studio Legale Bongiovanni), Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli).

Il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza n. 2205/16, con cui ha precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) formule di calcolo applicabili in materia antiusura; b) rimedi processuali utilizzabili dal correntista in sostituzione del proprio onere probatorio.

È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia di usura intendere le Istruzioni della Banca d’Italia alla stregua di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione in concreto della legge ordinaria. Pertanto, se è pur vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto, tuttavia un eventuale calcolo del TEG applicato secondo differenti formule matematiche, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione dell’onere probatorio ex articolo 2697 del codice civile. Viene infatti statuito che solo nel caso in cui il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, non abbia conseguito dalla banca la documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare in sostituzione del proprio onere probatorio rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex articolo 210 del codice di procedura civile.

Là dove, viceversa, non risulti che l’attore abbia preventivamente esercitato il proprio diritto soggettivo ex articolo 119 TUB, va affermata l’inammissibilità di un ordine di esibizione posto a carico della banca, in quanto tale strumento processuale finirebbe con assumere una portata meramente esplorativa e rivolta a sostituirsi all’onere probatorio inevaso gravante su di una parte.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza, Sentenza 20 luglio 2016, n. 2205)

Avv. Lucio Bongiovanni (Studio Legale Bongiovanni), Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli).