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Banca - Tribunale di Paola: modifica unilaterale del contratto bancario, ragioni di validità

Banca - Tribunale di Paola: modifica unilaterale del contratto bancario, ragioni di validità
Banca - Tribunale di Paola: modifica unilaterale del contratto bancario, ragioni di validità

Il Tribunale di Paola ha affrontato due rilevanti questioni in materia di diritto bancario: la commissione di massimo scoperto e le proposte di modifica unilaterale del contratto.

Quanto al primo tema, il Tribunale di Paola ha affermato che: “ai fini della valutazione attinente al superamento del tasso soglia, non deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto per i contratti esauritisi antecedentemente al 1 gennaio 2010. In particolare, il giudice osserva come l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del superamento del tasso soglia non possa essere seguita, perché secondo le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006: 1) la CMS non doveva essere rilevata per determinare il TEG e, quindi,  il  tasso  soglia  (per  cui  si  comparerebbero  entità  disomogenee);  2)  essa  va computata separatamente dal TEG; 3) le istruzioni prevedevano espressamente che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG”.

Ma il principio fortemente innovativo della sentenza risiede nella dichiarata validità della modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB, se il correntista non ha per tempo esercitato il prescritto recesso.

Chiarissimo   il   Tribunale:   “infondata   l’eccepita   modifica   unilaterale   del contratto perpetrata dalla Banca. A tal proposito l’art. 118 TUB, secondo comma, statuisce che  la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate”.

Dalla documentazione in atti è emerso che le modifiche unilaterali al contratto sono  state  comunicate  per  iscritto  dall’istituto  di  credito  con  l’uso  della  formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, pertanto è stato stabilito che essa deve intendersi accettata dal cliente nel momento in cui non ha proposto reclamo, né ha esercitato il proprio diritto di recesso entro 60 giorni come, per l’appunto, previsto dalle condizioni contrattuali pattuite”.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Paola, Sentenza del 21 luglio 2016, n. 476)

Il Tribunale di Paola ha affrontato due rilevanti questioni in materia di diritto bancario: la commissione di massimo scoperto e le proposte di modifica unilaterale del contratto.

Quanto al primo tema, il Tribunale di Paola ha affermato che: “ai fini della valutazione attinente al superamento del tasso soglia, non deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto per i contratti esauritisi antecedentemente al 1 gennaio 2010. In particolare, il giudice osserva come l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del superamento del tasso soglia non possa essere seguita, perché secondo le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006: 1) la CMS non doveva essere rilevata per determinare il TEG e, quindi,  il  tasso  soglia  (per  cui  si  comparerebbero  entità  disomogenee);  2)  essa  va computata separatamente dal TEG; 3) le istruzioni prevedevano espressamente che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG”.

Ma il principio fortemente innovativo della sentenza risiede nella dichiarata validità della modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB, se il correntista non ha per tempo esercitato il prescritto recesso.

Chiarissimo   il   Tribunale:   “infondata   l’eccepita   modifica   unilaterale   del contratto perpetrata dalla Banca. A tal proposito l’art. 118 TUB, secondo comma, statuisce che  la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate”.

Dalla documentazione in atti è emerso che le modifiche unilaterali al contratto sono  state  comunicate  per  iscritto  dall’istituto  di  credito  con  l’uso  della  formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, pertanto è stato stabilito che essa deve intendersi accettata dal cliente nel momento in cui non ha proposto reclamo, né ha esercitato il proprio diritto di recesso entro 60 giorni come, per l’appunto, previsto dalle condizioni contrattuali pattuite”.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Paola, Sentenza del 21 luglio 2016, n. 476)