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Chance - Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria

Chance - Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria
Chance - Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria

Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la qualifica della chance come bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria.

La materia del contendere nasce dalla richiesta di risarcimento, avanzato da un soggetto privato nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, per la lesione derivante dalla mancata nomina del medesimo a ricercatore universitario, al termine di una procedura concorsuale che ha visto un altro concorrente collocarsi al primo (ed unico) posto.

Nonostante il ricorrente, al termine di un primo giudizio davanti al TAR Toscana, abbia ottenuto la rimessione degli atti concorsuali alla Commissione valutatrice e, conseguentemente, la nomina a ricercatore universitario da parte del Rettore dell’Università, il medesimo ha però visto soltanto parzialmente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria dal momento che il decreto di nomina anteponeva la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso, mentre quelli economici solo al 2003, data di assunzione del ricorrente in servizio.

Il disconoscimento di una remunerazione economica, in capo al ricorrente, che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003, ha costituito motivo di un ulteriore ricorso al TAR Toscana e, in seguito ad una pronuncia negativa, successivamente al Consiglio di Stato.

Sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, la questione posta dall’appellante relativa alla perdita di chance di accedere alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario, ha assunto una connotazione opposta a quella attribuitagli dal Giudice Amministrativo di prima istanza, che la ha definita “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, questa rappresenterebbe una “possibilità effettiva” corroborata dalla circostanza per la quale “si tratta di una progressione di carriera che, in base all’id quod plerumque accidit, è normalmente connessa alla carriera universitaria”.

Ancorché non vi possa essere la certezza che ciò accada, “subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; che invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione da luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante”.

A fondamento di questa posizione, i Giudici hanno poi ricordato come alla base della tesi della causalità materiale nell’ambito dell’illecito aquiliano stia il criterio della condicio sine qua non, che non implica una certezza assoluta ma, al contrario, fonda la prova della responsabilità su una condotta controversa che risulti quella più probabile rispetto ad un’ipotesi alternativa.

Nella circostanza in esame “è certo che il conseguimento della qualifica di professore rappresenta una ipotesi altamente plausibile e tale, quindi, da configurare in capo al ricorrente una chance meritevole di tutela risarcitoria.

(Consiglio di Stato - Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304)

Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la qualifica della chance come bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria.

La materia del contendere nasce dalla richiesta di risarcimento, avanzato da un soggetto privato nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, per la lesione derivante dalla mancata nomina del medesimo a ricercatore universitario, al termine di una procedura concorsuale che ha visto un altro concorrente collocarsi al primo (ed unico) posto.

Nonostante il ricorrente, al termine di un primo giudizio davanti al TAR Toscana, abbia ottenuto la rimessione degli atti concorsuali alla Commissione valutatrice e, conseguentemente, la nomina a ricercatore universitario da parte del Rettore dell’Università, il medesimo ha però visto soltanto parzialmente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria dal momento che il decreto di nomina anteponeva la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso, mentre quelli economici solo al 2003, data di assunzione del ricorrente in servizio.

Il disconoscimento di una remunerazione economica, in capo al ricorrente, che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003, ha costituito motivo di un ulteriore ricorso al TAR Toscana e, in seguito ad una pronuncia negativa, successivamente al Consiglio di Stato.

Sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, la questione posta dall’appellante relativa alla perdita di chance di accedere alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario, ha assunto una connotazione opposta a quella attribuitagli dal Giudice Amministrativo di prima istanza, che la ha definita “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, questa rappresenterebbe una “possibilità effettiva” corroborata dalla circostanza per la quale “si tratta di una progressione di carriera che, in base all’id quod plerumque accidit, è normalmente connessa alla carriera universitaria”.

Ancorché non vi possa essere la certezza che ciò accada, “subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; che invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione da luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante”.

A fondamento di questa posizione, i Giudici hanno poi ricordato come alla base della tesi della causalità materiale nell’ambito dell’illecito aquiliano stia il criterio della condicio sine qua non, che non implica una certezza assoluta ma, al contrario, fonda la prova della responsabilità su una condotta controversa che risulti quella più probabile rispetto ad un’ipotesi alternativa.

Nella circostanza in esame “è certo che il conseguimento della qualifica di professore rappresenta una ipotesi altamente plausibile e tale, quindi, da configurare in capo al ricorrente una chance meritevole di tutela risarcitoria.

(Consiglio di Stato - Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304)