x

x

Contratti - Cassazione Civile: il contratto può essere firmato con una sigla illeggibile

Non è nullo il contratto sottoscritto con una sigla illeggibile e non con una firma per esteso se le generalità della parte possono desumersi dal contesto dell’atto.

In tal senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte a cui è stata sottoposta la questione della validità di una scrittura privata.

Nel caso in esame la promissaria acquirente, avendo pagato il prezzo e convocato inutilmente la controparte davanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, conveniva dinnanzi al Tribunale di Sondrio la venditrice promittente. La domanda attrice chiedeva il trasferimento della proprietà immobiliare oggetto del contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile. La convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva per non riferibilità alla persona dell’attrice della sottoscrizione del documento indicato quale contratto preliminare. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e trasferiva la proprietà dell’immobile.

La venditrice soccombente proponeva appello chiedendo che venisse dichiarato nullo il contratto preliminare di vendita per non corrispondenza della sottoscrizione apposta al documento. La Corte di appello di Milano rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado.

Nel ricorso avanti la Cassazione, la ricorrente sostiene che ai sensi dell’articolo 2702 Codice Civilela sottoscrizione sarebbe un requisito essenziale per fare acquistare al documento l’efficacia probatoria e che tale requisito risulta soddisfatto con la sola indicazione di nome e cognome tali da identificare il firmatario.

La Corte evidenzia come non vi sia dubbio che la produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, siano elementi sufficienti a rendere decifrabili i segni grafici che compongono una sottoscrizione illeggibile.

Accertata la riferibilità della firma al contraente sottoscrittore, sarebbe stato incongruo parlare di riconoscimento, in quanto il riconoscimento concerne, piuttosto, la propria sottoscrizione in un documento prodotto da controparte, mentre, nel caso di specie era la stessa appellante che produceva il documento e, l’odierna ricorrente, parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, non era abilitata da nessuna norma o principio a mettere in dubbio la firma di controparte.

Soltanto il firmatario, in questo caso l’acquirente, e non già la controparte, avrebbe eventualmente potuto contestare la paternità della sottoscrizione affermando che la stessa non gli appartiene con istanza di verificazione. La Cassazione ha infine precisato che la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto dove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo.

In conclusione l’esibizione di una scrittura privata, al cui interno vi siano elementi tali da identificare la paternità della firma, sopperisce alla mancanza di una sottoscrizione per esteso e perfeziona il contratto dal punto di vista sostanziale e probatorio.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 19 novembre 2015, n. 23669)

Non è nullo il contratto sottoscritto con una sigla illeggibile e non con una firma per esteso se le generalità della parte possono desumersi dal contesto dell’atto.

In tal senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte a cui è stata sottoposta la questione della validità di una scrittura privata.

Nel caso in esame la promissaria acquirente, avendo pagato il prezzo e convocato inutilmente la controparte davanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, conveniva dinnanzi al Tribunale di Sondrio la venditrice promittente. La domanda attrice chiedeva il trasferimento della proprietà immobiliare oggetto del contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile. La convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva per non riferibilità alla persona dell’attrice della sottoscrizione del documento indicato quale contratto preliminare. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e trasferiva la proprietà dell’immobile.

La venditrice soccombente proponeva appello chiedendo che venisse dichiarato nullo il contratto preliminare di vendita per non corrispondenza della sottoscrizione apposta al documento. La Corte di appello di Milano rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado.

Nel ricorso avanti la Cassazione, la ricorrente sostiene che ai sensi dell’articolo 2702 Codice Civilela sottoscrizione sarebbe un requisito essenziale per fare acquistare al documento l’efficacia probatoria e che tale requisito risulta soddisfatto con la sola indicazione di nome e cognome tali da identificare il firmatario.

La Corte evidenzia come non vi sia dubbio che la produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, siano elementi sufficienti a rendere decifrabili i segni grafici che compongono una sottoscrizione illeggibile.

Accertata la riferibilità della firma al contraente sottoscrittore, sarebbe stato incongruo parlare di riconoscimento, in quanto il riconoscimento concerne, piuttosto, la propria sottoscrizione in un documento prodotto da controparte, mentre, nel caso di specie era la stessa appellante che produceva il documento e, l’odierna ricorrente, parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, non era abilitata da nessuna norma o principio a mettere in dubbio la firma di controparte.

Soltanto il firmatario, in questo caso l’acquirente, e non già la controparte, avrebbe eventualmente potuto contestare la paternità della sottoscrizione affermando che la stessa non gli appartiene con istanza di verificazione. La Cassazione ha infine precisato che la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto dove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo.

In conclusione l’esibizione di una scrittura privata, al cui interno vi siano elementi tali da identificare la paternità della firma, sopperisce alla mancanza di una sottoscrizione per esteso e perfeziona il contratto dal punto di vista sostanziale e probatorio.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 19 novembre 2015, n. 23669)