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Design - Cassazione Civile: tutela d’autore per le opere di design, creatività e valore artistico

Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (n. 633 del 1941), non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi,per converso, alla personale e soggettiva interpretazione di un qualcosa che già può esistere nella realtà concreta e che si manifesta con l’estrinsecazione dell’idea espressiva dell’autore che prende forma nella realtà.

In una recente pronuncia la Cassazione è tornata così ad esprimersi sui concetti di carattere creativo e valore artistico di un’opera di design che permettono la protezione attraverso la legge sul diritto d’autore.

Nel caso in disamina, un’azienda, operante nella produzione e commercializzazione di articoli di arredo urbano, esponeva di aver ideato la linea denominata Libre relativa a panchine, oggetto di domanda di brevetto. La stessa sosteneva che tale prodotto fosse stato oggetto di contraffazione da parte di un’altra società, invocando la protezione offerta dalla Legge sul diritto d’autore.

La società accusata di contraffazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande della parte attrice e contestava che la panchina Libre fosse meritevole di protezione ai sensi della normativa sul diritto d’autore. In aggiunta denunciava l’assenza dei requisiti di validità in relazione ai brevetti azionati dall’attrice. Il Tribunale dichiarava la nullità parziale del brevetto. La società soccombente proponeva appello. La controparte chiedeva l’accertamento in via incidentale dell’attività di concorrenza sleale da parte della società con risarcimento dei danni ed inibitoria. La Corte d’appello di Venezia accoglieva solo parzialmente le ragioni della parte attorea. Avverso tale sentenza ricorrevano per Cassazione la società parte attorea in primo grado e soccombente in appello e la controparte con controricorso.

La società ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato riconoscimento del carattere creativo alle proprie opere di design, deducendo che il valore artistico di un’opera di design debba essere valutato in base ad una valutazione oggettiva basata su circostanze quali la citazione dell’opera in edizioni enciclopediche, premi, esposizioni, musei, rassegne, recensioni critiche, opere di esperti. Su questo fondamento lamentano l’omessa considerazione di circostanze costituite dalla esposizione del loro prodotto ad una fiera, dall’inserimento del modello nel catalogo della mostra “Disegno e Design. Brevetti e creatività italiani”, nonché dalla partecipazione dei prodotti della Linea Libre alla mostra itinerante tenutasi presso l’Expo di Shanghai e promossa dalla Fondazione Valore Italia.

La Corte di Cassazione ricorda che con Decreto Legislativo n. 95 del 2001 modificativo della legge sul diritto d’autore in attuazione di una direttiva comunitaria è stato aggiunto l’esplicito riferimentoa “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Tale modifica dell’articolo 2 ha la funzione di condizionare la protezione mediante le norme sul diritto d’autore delle “opere del disegno industriale” alla sussistenza di un quid pluris, costituito dal valore artistico rispetto alle altre opere dell’ingegno, per le quali è semplicemente richiesto che esse siano “di carattere creativo”. In tal modo è stata evitata la totale sovrapposizione tra la protezione del diritto d’autore con quella dei disegni e modelli.

La prova in giudizio della presenza in un’opera del valore artistico, differente e ulteriore alla funzionalità e mera eleganza estetica, spetta alla parte che invoca la protezione dell’opera di disegno industriale e deve essere rilevato dal giudice di merito.

Essendo il concetto di valore artistico un concetto aleatorio, a cui non può darsi una definizione univoca con carattere esaustivo, la Cassazione ha individuato una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva cui il giudice di merito deve riferirsi in relazione alla fattispecie concreta.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di applicare il parametro oggettivo del riconoscimento che l’oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche e ha constatato a tale proposito che la sola avvenuta esposizione alla Fiera di Shangai a carattere commerciale non era sufficiente al riconoscimento della predetta qualità.

Di conseguenza la Cassazione esclude la sussistenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo in quanto il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Inoltre rileva che gli altri elementi dedotti nei motivi principali, come la partecipazione alla fiera, attengono ad una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso principale e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per statuire sulla parte della sentenza cassata in base ad un motivo di ricorso incidentale.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23292)

Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (n. 633 del 1941), non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi,per converso, alla personale e soggettiva interpretazione di un qualcosa che già può esistere nella realtà concreta e che si manifesta con l’estrinsecazione dell’idea espressiva dell’autore che prende forma nella realtà.

In una recente pronuncia la Cassazione è tornata così ad esprimersi sui concetti di carattere creativo e valore artistico di un’opera di design che permettono la protezione attraverso la legge sul diritto d’autore.

Nel caso in disamina, un’azienda, operante nella produzione e commercializzazione di articoli di arredo urbano, esponeva di aver ideato la linea denominata Libre relativa a panchine, oggetto di domanda di brevetto. La stessa sosteneva che tale prodotto fosse stato oggetto di contraffazione da parte di un’altra società, invocando la protezione offerta dalla Legge sul diritto d’autore.

La società accusata di contraffazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande della parte attrice e contestava che la panchina Libre fosse meritevole di protezione ai sensi della normativa sul diritto d’autore. In aggiunta denunciava l’assenza dei requisiti di validità in relazione ai brevetti azionati dall’attrice. Il Tribunale dichiarava la nullità parziale del brevetto. La società soccombente proponeva appello. La controparte chiedeva l’accertamento in via incidentale dell’attività di concorrenza sleale da parte della società con risarcimento dei danni ed inibitoria. La Corte d’appello di Venezia accoglieva solo parzialmente le ragioni della parte attorea. Avverso tale sentenza ricorrevano per Cassazione la società parte attorea in primo grado e soccombente in appello e la controparte con controricorso.

La società ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato riconoscimento del carattere creativo alle proprie opere di design, deducendo che il valore artistico di un’opera di design debba essere valutato in base ad una valutazione oggettiva basata su circostanze quali la citazione dell’opera in edizioni enciclopediche, premi, esposizioni, musei, rassegne, recensioni critiche, opere di esperti. Su questo fondamento lamentano l’omessa considerazione di circostanze costituite dalla esposizione del loro prodotto ad una fiera, dall’inserimento del modello nel catalogo della mostra “Disegno e Design. Brevetti e creatività italiani”, nonché dalla partecipazione dei prodotti della Linea Libre alla mostra itinerante tenutasi presso l’Expo di Shanghai e promossa dalla Fondazione Valore Italia.

La Corte di Cassazione ricorda che con Decreto Legislativo n. 95 del 2001 modificativo della legge sul diritto d’autore in attuazione di una direttiva comunitaria è stato aggiunto l’esplicito riferimentoa “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Tale modifica dell’articolo 2 ha la funzione di condizionare la protezione mediante le norme sul diritto d’autore delle “opere del disegno industriale” alla sussistenza di un quid pluris, costituito dal valore artistico rispetto alle altre opere dell’ingegno, per le quali è semplicemente richiesto che esse siano “di carattere creativo”. In tal modo è stata evitata la totale sovrapposizione tra la protezione del diritto d’autore con quella dei disegni e modelli.

La prova in giudizio della presenza in un’opera del valore artistico, differente e ulteriore alla funzionalità e mera eleganza estetica, spetta alla parte che invoca la protezione dell’opera di disegno industriale e deve essere rilevato dal giudice di merito.

Essendo il concetto di valore artistico un concetto aleatorio, a cui non può darsi una definizione univoca con carattere esaustivo, la Cassazione ha individuato una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva cui il giudice di merito deve riferirsi in relazione alla fattispecie concreta.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di applicare il parametro oggettivo del riconoscimento che l’oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche e ha constatato a tale proposito che la sola avvenuta esposizione alla Fiera di Shangai a carattere commerciale non era sufficiente al riconoscimento della predetta qualità.

Di conseguenza la Cassazione esclude la sussistenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo in quanto il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Inoltre rileva che gli altri elementi dedotti nei motivi principali, come la partecipazione alla fiera, attengono ad una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso principale e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per statuire sulla parte della sentenza cassata in base ad un motivo di ricorso incidentale.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23292)