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E-book - Corte di Giustizia dell’Unione europea: le biblioteche pubbliche possono dare in prestito libri in formato digitale

E-book - Corte di Giustizia dell’Unione europea: le biblioteche pubbliche possono dare in prestito libri in formato digitale
E-book - Corte di Giustizia dell’Unione europea: le biblioteche pubbliche possono dare in prestito libri in formato digitale

Può una biblioteca prestare legittimamente e-book?

La sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2016 (Caso C-174/15) ha equiparato il prestito di un libro elettronico (e­book) a quello di un libro cartaceo in base a determinate condizioni.

La Corte si è pronunciata sulla questione equiparando il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di “prestito”, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Inoltre, la Corte di Giustizia ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell’opera protetta, quali il prestito pubblico, non possono essere equiparati alla vendita o a qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito rimane nel novero delle prerogative dell’autore, a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l’opera. Per tali ragioni, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (Sentenza 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C‑53/05, EU:C:2006:448, punto 34).

Infine, la Corte europea ha riconosciuto l’applicabilità dell’eccezione di prestito pubblico prevista all’articolo 6 della menzionata direttiva, che prevede, comunque, un’equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno quindi prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia.

Per approfondire il caso si rinvia al contributo di media Laws.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, Sentenza VOB del 10 novembre 2016, C-174/15)

Può una biblioteca prestare legittimamente e-book?

La sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2016 (Caso C-174/15) ha equiparato il prestito di un libro elettronico (e­book) a quello di un libro cartaceo in base a determinate condizioni.

La Corte si è pronunciata sulla questione equiparando il prestito digitale a quello cartaceo, sostenendo che nella nozione di “prestito”, ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

Inoltre, la Corte di Giustizia ha già avuto modo di dichiarare che gli atti di sfruttamento dell’opera protetta, quali il prestito pubblico, non possono essere equiparati alla vendita o a qualsiasi altro atto lecito di distribuzione, e che il diritto di prestito rimane nel novero delle prerogative dell’autore, a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l’opera. Per tali ragioni, il diritto di prestito non si esaurisce con la vendita o con qualsiasi altro atto di diffusione, mentre il diritto di distribuzione lo sarà solo nel caso di prima vendita nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (Sentenza 6 luglio 2006, Commissione/Portogallo, C‑53/05, EU:C:2006:448, punto 34).

Infine, la Corte europea ha riconosciuto l’applicabilità dell’eccezione di prestito pubblico prevista all’articolo 6 della menzionata direttiva, che prevede, comunque, un’equa remunerazione degli autori. Per via di questa decisione, le biblioteche pubbliche europee potranno quindi prestare libri anche in formato digitale rispettando le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia.

Per approfondire il caso si rinvia al contributo di media Laws.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, Sentenza VOB del 10 novembre 2016, C-174/15)