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E-commerce - Antitrust: sanzionata società per mancata consegna di beni acquistati on line

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro alla società Techmania per comportamenti scorretti e aggressivi posti in essere nell’attività di vendita on line di prodotti tecnologici, tramite il sito web techmania.it.

Il provvedimento finale dell’Autorità è stato assunto in seguito alla misura cautelare disposta il 7 ottobre 2015, con la quale l’Antitrust, dopo numerose segnalazioni dei consumatori, ha disposto alla società Techmania la sospensione della vendita diretta di prodotti non disponibili sul proprio sito internet, nonché la sospensione dell’addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultano in giacenza nei magazzini dell’impresa o comunque pronti per la consegna.

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che “le condotte del professionista risultano altamente scorrette nei confronti dei consumatori, i quali, non ricevendo il prodotto acquistato, diventano vittime dello schema commerciale di Techmania, volto ad offrire beni che non sono in realtà disponibili e che neppure tenta di procurarsi attraverso la rete di grossisti a cui saltuariamente si rivolge”.

Inoltre, l’Autorità ha ritenuto aggressiva la condotta adottata dalla società nei confronti dei consumatori, che, in seguito al ritardo della consegna del prodotto acquistato, durante i contatti con le strutture di customer care della società, ricevevano risposte dilatorie e inconcludenti in modo da scoraggiarli e indurli all’abbandono delle loro legittime richieste.

Nel caso di specie, afferma l’Antitrust, sussiste la circostanza aggravante della recidiva in quanto Techmania è già destinataria di un altro provvedimento adottato dall’Autorità.

Pertanto, l’Antitrust ha ritenuto che la pratica commerciale della società Techmania risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 lettera d) e 61 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a condizionare il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 10 febbraio 2016, n. 25874)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro alla società Techmania per comportamenti scorretti e aggressivi posti in essere nell’attività di vendita on line di prodotti tecnologici, tramite il sito web techmania.it.

Il provvedimento finale dell’Autorità è stato assunto in seguito alla misura cautelare disposta il 7 ottobre 2015, con la quale l’Antitrust, dopo numerose segnalazioni dei consumatori, ha disposto alla società Techmania la sospensione della vendita diretta di prodotti non disponibili sul proprio sito internet, nonché la sospensione dell’addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultano in giacenza nei magazzini dell’impresa o comunque pronti per la consegna.

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che “le condotte del professionista risultano altamente scorrette nei confronti dei consumatori, i quali, non ricevendo il prodotto acquistato, diventano vittime dello schema commerciale di Techmania, volto ad offrire beni che non sono in realtà disponibili e che neppure tenta di procurarsi attraverso la rete di grossisti a cui saltuariamente si rivolge”.

Inoltre, l’Autorità ha ritenuto aggressiva la condotta adottata dalla società nei confronti dei consumatori, che, in seguito al ritardo della consegna del prodotto acquistato, durante i contatti con le strutture di customer care della società, ricevevano risposte dilatorie e inconcludenti in modo da scoraggiarli e indurli all’abbandono delle loro legittime richieste.

Nel caso di specie, afferma l’Antitrust, sussiste la circostanza aggravante della recidiva in quanto Techmania è già destinataria di un altro provvedimento adottato dall’Autorità.

Pertanto, l’Antitrust ha ritenuto che la pratica commerciale della società Techmania risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 lettera d) e 61 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a condizionare il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 10 febbraio 2016, n. 25874)